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Ordinanza

Ordinanza n. 864/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento DASPO, del Questore della Provincia di Milano, del 25 marzo 2026, notificato il 30/03/26, con il quale VIETA ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007, da ultimo dal D.L. 22/08/2014 convertito nella l. 17 ottobre 2014, n.146, al ricorrente di accedere “ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi a tutti i campionati dalla serie A alla terza categoria. Per la durata di ANNI CINQUE (5)”.

Giustizia amministrativa202602349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento DASPO del Questore di Milano, della durata di cinque anni, relativo all'accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio dalla serie A alla terza categoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha contestato, in sostanza, la ricostruzione dei fatti, sostenendo di essersi trattenuto nel parcheggio vicino alle autovetture e di avere tenuto una condotta diversa da quella degli altri tifosi. Il Tribunale ha rilevato che tale ricostruzione non risultava sufficientemente comprovata: la testimonianza raccolta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. non era stata delibata in sede penale e non spiegava perché, pur disponendo di un'autovettura, il ricorrente non si fosse allontanato al termine dell'incontro, trattenendosi nel parcheggio ben oltre la fine della partita, in tarda notte e nel mese di febbraio. Il giudice ha inoltre considerato che l'onere probatorio del ricorrente era aggravato dalla recidiva, ritenuta indicativa di un'indole dedita alla violenza sportiva. Quanto alla misura dell'obbligo di firma presso una stazione dei Carabinieri, il ricorso è stato ritenuto estraneo alla giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Sotto il primo profilo, a un esame sommario, la ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dal ricorrente non è stata ritenuta sufficientemente provata; inoltre, la recidiva è stata valorizzata come elemento rafforzativo dell'onere probatorio relativo alla diversa condotta asserita. Sotto il secondo profilo, il periculum è stato escluso perché il campionato era terminato. Il Collegio ha altresì rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla misura dell'obbligo di firma presso la stazione dei Carabinieri. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Vieta ... al ricorrente di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi a tutti i campionati dalla serie A alla terza categoria. Per la durata di ANNI CINQUE

    La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento DASPO impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 391-bis c.p.p.

    Riguarda la testimonianza prodotta dal ricorrente, ritenuta non sufficientemente probante anche perché non delibata in sede penale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento DASPO richiede la presenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere l'istanza.
  • La mera allegazione di una ricostruzione alternativa dei fatti non è sufficiente a integrare il fumus quando gli elementi prodotti non comprovano adeguatamente la condotta diversa asserita e presentano lacune rispetto alle circostanze temporali e comportamentali rilevanti.
  • La recidiva per condotte riconducibili alla violenza sportiva può essere valorizzata, in sede cautelare, quale elemento contrario alla plausibilità della ricostruzione difensiva e quale fattore idoneo a rafforzare l'onere probatorio gravante sul destinatario del DASPO.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando, nelle more della decisione, sia terminato il campionato sportivo cui si riferisce l'urgenza prospettata.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelareGiurisdizione e riparto
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizione

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