Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25459/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) censura della valutazione della gravità indiziaria e della riconducibilità dell'imputato al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90, per presunta motivazione apparente e mancata considerazione della esiguità del periodo temporale, del numero e del valore delle transazioni a lui attribuite nonché della mancata prova di una stabile consapevolezza di far parte di una struttura associativa; 2) censura della sussistenza delle esigenze cautelari: si contesta la motivazione generale e non specifica del giudice circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, richiamando il tempo 'silente' dall'ultima condotta accertata, le modiche quantità trattate, l'incensuratezza e la situazione personale, come elementi idonei a dimostrare che misure meno afflittive sarebbero sufficienti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato: ha confermato che, dalle conversazioni, dalle consegne, dalla partecipazione al confezionamento/tagliare e dalla funzione di intermediario emergono indizi sufficienti a qualificare Nicolosi come pusher e contributore stabile al sodalizio (art. 74 d.P.R. 309/90); la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: la motivazione del Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari è generica e non affronta in modo chiaro e preciso gli elementi prodotti dalla difesa (esiguità delle transazioni, tempo silente, incensuratezza, profilo personale), per cui ha annullato l'ordinanza impugnata quanto alle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è a forma libera: è sufficiente un apporto apprezzabile alla realizzazione degli scopi del sodalizio; ruoli brevi o non formalizzati possono comunque integrare la partecipazione se emergono elementi che denotino "affectio societatis" e contributo operativo.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama i criteri sulla motivazione degli atti giudiziari; la Corte valuta la correttezza e la logicità della motivazione del giudice del riesame.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riguarda gli elementi per l'applicazione delle misure cautelari e la gravità indiziaria; la valutazione della gravità indiziaria può fondarsi su conversazioni e contatti che delineano un rapporto funzionale al sodalizio.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Si riferisce agli elementi ai fini della misura cautelare; la loro valutazione deve essere motivata e contestualizzata.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Tratta del pericolo di reiterazione: può essere desunto dalle modalità e dalla gravità delle condotte anche se risalenti nel tempo, ma richiede valutazione concreta dell'attualità del pericolo.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Introduce il criterio semplificato di scelta delle misure per taluni reati (tra cui quelli associativi): sussiste una presunzione favorevole alla misura cautelare, che però può essere superata soltanto da elementi chiari e precisi che dimostrino la non attualità delle esigenze cautelari o la sufficienza di misure meno afflittive.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020

    Citato nel procedimento (con riferimento alle conclusioni del Procuratore generale); non incide direttamente sul merito analizzato dalla Corte nella motivazione resa.

Massime di principio

  • La partecipazione ad associazione di tipo finalizzato al traffico di stupefacenti può essere accertata anche sulla base di contributi operativi limitati nel tempo: non è richiesta una partecipazione di lunga durata né la conoscenza di tutti i membri, purché emerga l'affectio societatis e un contributo apprezzabile.
  • La fluidità dei ruoli (passaggi di riferimento dopo arresti, operare come intermediario, confezionamento/tagliatura occasionale) è compatibile con la ricostruzione di una intraneità al sodalizio e può legittimare la gravità indiziaria se documentata da fatti concreti (conversazioni, consegne, reazioni dei vertici).
  • Quando si applicano misure cautelari per reati associativi disciplinati dall'art. 275 c.p.p., il giudice deve motivare in modo specifico e circostanziato il rigetto degli elementi difensivi: è insufficiente una motivazione generica basata solo sulla gravità indiziaria o sulle pene edittali.
  • La semplice distanza temporale (tempo "silente") tra le condotte contestate e l'applicazione della misura non esclude automaticamente le esigenze cautelari, ma il giudice deve valutare e motivare la persistenza o meno del rischio di reiterazione alla luce di elementi concreti (es. attività recente, rapporti continuativi, segnali di permanenza nei circuiti criminali).
  • La difesa, per ottenere misure meno afflittive, deve fornire elementi chiari e precisi (quantità economica delle transazioni, esiguità delle quantità, stato processuale personale, rapporti di lavoro o familiari, incensuratezza) che il giudice dovrà valutare espressamente.
  • In sede di riesame, il tribunale deve articolare separatamente la valutazione della gravità indiziaria e quella delle esigenze cautelari: la conferma dell'una non può automaticamente supplire a una motivazione concreta sull'altra.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.