Cassazione Penale, Sentenza n. 25459/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) censura della valutazione della gravità indiziaria e della riconducibilità dell'imputato al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90, per presunta motivazione apparente e mancata considerazione della esiguità del periodo temporale, del numero e del valore delle transazioni a lui attribuite nonché della mancata prova di una stabile consapevolezza di far parte di una struttura associativa; 2) censura della sussistenza delle esigenze cautelari: si contesta la motivazione generale e non specifica del giudice circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, richiamando il tempo 'silente' dall'ultima condotta accertata, le modiche quantità trattate, l'incensuratezza e la situazione personale, come elementi idonei a dimostrare che misure meno afflittive sarebbero sufficienti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato: ha confermato che, dalle conversazioni, dalle consegne, dalla partecipazione al confezionamento/tagliare e dalla funzione di intermediario emergono indizi sufficienti a qualificare Nicolosi come pusher e contributore stabile al sodalizio (art. 74 d.P.R. 309/90); la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: la motivazione del Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari è generica e non affronta in modo chiaro e preciso gli elementi prodotti dalla difesa (esiguità delle transazioni, tempo silente, incensuratezza, profilo personale), per cui ha annullato l'ordinanza impugnata quanto alle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è a forma libera: è sufficiente un apporto apprezzabile alla realizzazione degli scopi del sodalizio; ruoli brevi o non formalizzati possono comunque integrare la partecipazione se emergono elementi che denotino "affectio societatis" e contributo operativo.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiama i criteri sulla motivazione degli atti giudiziari; la Corte valuta la correttezza e la logicità della motivazione del giudice del riesame.
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda gli elementi per l'applicazione delle misure cautelari e la gravità indiziaria; la valutazione della gravità indiziaria può fondarsi su conversazioni e contatti che delineano un rapporto funzionale al sodalizio.
art. 292 cod. proc. pen.
Si riferisce agli elementi ai fini della misura cautelare; la loro valutazione deve essere motivata e contestualizzata.
art. 274 cod. proc. pen.
Tratta del pericolo di reiterazione: può essere desunto dalle modalità e dalla gravità delle condotte anche se risalenti nel tempo, ma richiede valutazione concreta dell'attualità del pericolo.
art. 275 cod. proc. pen.
Introduce il criterio semplificato di scelta delle misure per taluni reati (tra cui quelli associativi): sussiste una presunzione favorevole alla misura cautelare, che però può essere superata soltanto da elementi chiari e precisi che dimostrino la non attualità delle esigenze cautelari o la sufficienza di misure meno afflittive.
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020
Citato nel procedimento (con riferimento alle conclusioni del Procuratore generale); non incide direttamente sul merito analizzato dalla Corte nella motivazione resa.
Massime di principio
- La partecipazione ad associazione di tipo finalizzato al traffico di stupefacenti può essere accertata anche sulla base di contributi operativi limitati nel tempo: non è richiesta una partecipazione di lunga durata né la conoscenza di tutti i membri, purché emerga l'affectio societatis e un contributo apprezzabile.
- La fluidità dei ruoli (passaggi di riferimento dopo arresti, operare come intermediario, confezionamento/tagliatura occasionale) è compatibile con la ricostruzione di una intraneità al sodalizio e può legittimare la gravità indiziaria se documentata da fatti concreti (conversazioni, consegne, reazioni dei vertici).
- Quando si applicano misure cautelari per reati associativi disciplinati dall'art. 275 c.p.p., il giudice deve motivare in modo specifico e circostanziato il rigetto degli elementi difensivi: è insufficiente una motivazione generica basata solo sulla gravità indiziaria o sulle pene edittali.
- La semplice distanza temporale (tempo "silente") tra le condotte contestate e l'applicazione della misura non esclude automaticamente le esigenze cautelari, ma il giudice deve valutare e motivare la persistenza o meno del rischio di reiterazione alla luce di elementi concreti (es. attività recente, rapporti continuativi, segnali di permanenza nei circuiti criminali).
- La difesa, per ottenere misure meno afflittive, deve fornire elementi chiari e precisi (quantità economica delle transazioni, esiguità delle quantità, stato processuale personale, rapporti di lavoro o familiari, incensuratezza) che il giudice dovrà valutare espressamente.
- In sede di riesame, il tribunale deve articolare separatamente la valutazione della gravità indiziaria e quella delle esigenze cautelari: la conferma dell'una non può automaticamente supplire a una motivazione concreta sull'altra.
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