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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 24017 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2004, emesso in relazione a un cartello bifacciale di circa 2 metri quadrati, recante la denominazione "BENAZZATO" e collocato sul braccio di una gru utilizzata per la costruzione di edifici. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo la carenza di motivazione, l'assenza di adeguata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto e la mancanza della prova dell'effettiva esposizione del mezzo pubblicitario. La CTR aveva annullato l'accertamento, rilevando che il concessionario non aveva prodotto né comunicato la documentazione giustificativa, neppure nel corso del giudizio. La I. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione delle norme sull'imposta di pubblicità e, dall'altro, la violazione delle regole sulla motivazione e sull'allegazione degli atti posti a fondamento della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché i quesiti di diritto formulati ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. erano generici, astratti e non pertinenti rispetto alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la decisione della CTR non si fondava principalmente sull'omessa allegazione di norme o regolamenti, bensì sulla carenza di motivazione dell'avviso e sull'assenza di prova dei presupposti fattuali dell'imposta. È rimasto quindi confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, commi 1 e 2

    Disciplina il presupposto dell'imposta sulla pubblicità. La Corte non ha esaminato nel merito se il cartello costituisse effettivamente mezzo pubblicitario, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l'inidoneità del quesito di diritto.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 8, comma 3

    Riguarda la denuncia di cessazione della pubblicità. Anche questa questione non è stata decisa nel merito, perché il relativo quesito era generico e non collegato alla concreta motivazione della sentenza impugnata.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 10, comma 1

    Richiede che l'atto impositivo indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La CTR aveva ritenuto l'avviso illegittimo per carenza di motivazione e per mancata prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alla conoscibilità degli atti tributari, ma la Corte ha rilevato che il motivo non corrispondeva alla ratio della decisione impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi notificati nel periodo applicabile, imponeva la formulazione di quesiti di diritto specifici e pertinenti e, per le censure motivazionali, di un momento di sintesi sul fatto controverso. Quesiti generici, astratti o inconferenti sono stati equiparati alla mancanza del quesito e comportano l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'amministrazione o il concessionario deve indicare nell'avviso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa e deve poter dimostrare i fatti costitutivi dell'imposta.
  • Non è sufficiente richiamare genericamente un'attività di censimento o l'esistenza di un mezzo pubblicitario: quando il contribuente contesta il fatto impositivo, occorre produrre elementi concreti, come verbali, rilievi o documentazione idonea.
  • Nel giudizio di cassazione le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata; quesiti formulati in termini astratti o riferiti a una questione diversa da quella decisa possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La decisione non stabilisce in via generale che ogni cartello recante una denominazione sociale sia o non sia soggetto all'imposta sulla pubblicità, perché la Corte non ha esaminato il merito della questione sostanziale.
  • La mancata produzione della documentazione giustificativa dell'accertamento, anche nel corso del giudizio, può impedire all'ente o al concessionario di dimostrare la fondatezza della pretesa tributaria.

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