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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18467 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la riqualificazione fiscale di due atti stipulati il 6 novembre 2003: il conferimento di un'azienda agricola nella società, effettuato da V.L. e N.G., e la successiva cessione a L.P. delle quote ricevute dai conferenti. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le operazioni, collegate e sostanzialmente contestuali, realizzassero un'unica cessione d'azienda, applicando le imposte proporzionali previste per tale trasferimento, anziché le imposte fisse inizialmente applicate al conferimento. I ricorrenti hanno contestato l'applicazione degli artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 131 del 1986, negato l'esistenza di un collegamento negoziale per la diversità dei soggetti stipulanti e lamentato l'omesso esame del movente elusivo e di una richiesta di applicazione di un regime agevolato agricolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, ai fini dell'imposta di registro, l'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 impone di considerare la natura intrinseca e gli effetti giuridici complessivi delle operazioni, prevalenti rispetto alla forma e ai singoli atti formalmente separati. Il conferimento dell'azienda seguito, a distanza di circa quaranta minuti, dalla cessione delle quote ai soci originari è stato correttamente qualificato come unitaria cessione d'azienda. Il collegamento negoziale può sussistere anche tra atti stipulati da soggetti diversi, purché funzionalmente connessi e interdipendenti. Non era necessario dimostrare un intento elusivo, poiché l'applicazione dell'art. 20 non presuppone l'abuso del diritto. La censura relativa alla mancata applicazione dell'agevolazione agricola è stata dichiarata inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta come omessa pronuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma consente di qualificare fiscalmente un'operazione in base agli effetti giuridici complessivamente prodotti e alla reale regolamentazione degli interessi perseguiti, anche quando questi effetti derivino da una pluralità di atti collegati. Non è necessario dimostrare un intento elusivo.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21

    Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.

    La disposizione riguarda l'ipotesi distinta dell'atto contenente una pluralità di negozi a derivazione necessaria. La Corte ha precisato che il riferimento all'art. 21 contenuto nella sentenza di merito era irrilevante rispetto alla corretta applicazione dell'art. 20.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 4, comma 1, lett. a), n. 3, della tariffa

    Prevede il regime impositivo applicabile ai conferimenti in società; nel caso concreto era stato inizialmente applicato con imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1 e 3 della tariffa

    Sono state richiamate dall'Agenzia per applicare l'imposta proporzionale del 15% sugli immobili e del 3% sulle attrezzature, qualificando l'operazione come cessione d'azienda.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10

    Sono state utilizzate per applicare le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, rispettivamente del 2% e dell'1%, in relazione al trasferimento immobiliare riqualificato.

  • Codice civile, art. 1325

    Invocato dai contribuenti in materia di interpretazione dei contratti; la Corte ha tuttavia ritenuto configurabile il collegamento negoziale anche tra atti stipulati da soggetti diversi, se concepiti come funzionalmente connessi.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 360 e 384

    L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non può essere dedotta come vizio motivazionale ai sensi del n. 5. La Cassazione può inoltre correggere la motivazione quando il dispositivo sia conforme al diritto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Massime di principio

  • Per l'imposta di registro, la separazione formale di più atti non impedisce all'Amministrazione finanziaria di considerarli unitariamente quando, per contenuto, sequenza temporale e interdipendenza, realizzano un unico risultato economico-giuridico.
  • Un conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle quote ricevute può essere riqualificato come cessione d'azienda, soprattutto quando le operazioni sono ravvicinate e determinano il trasferimento sostanziale del controllo o della disponibilità dell'azienda.
  • Il collegamento negoziale può essere riconosciuto anche se gli atti sono stipulati da soggetti diversi; è decisiva la loro connessione funzionale, non l'identità formale delle parti.
  • L'applicazione della norma antielusiva implicita nell'art. 20 non richiede la prova di un intento elusivo: è sufficiente accertare gli effetti giuridici complessivi dell'operazione.
  • Le richieste di agevolazione o le denunce di omessa pronuncia devono essere formulate con il corretto motivo di ricorso; la qualificazione processuale errata può comportare l'inammissibilità della censura.

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