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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10510/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna perché la pena applicata dal Tribunale (mesi sei di reclusione) è diversa dalla pena concordata tra le parti (mesi quattro di reclusione con beneficio della sospensione condizionale della pena). Si deduce violazione degli artt. 444, comma 2, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto è mancata la correlazione tra la richiesta delle parti e il dispositivo della sentenza; inoltre la condizione relativa alla sospensione condizionale non è stata verbalizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Parma per il prosieguo. La Corte ha rilevato che la rettifica prevista dall'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. è applicabile solo per errori di denominazione o di computo (correzioni formali) e non può essere utilizzata per sanare divergenze che riguardano condizioni della concordanza non verbalizzate (quali la sospensione condizionale della pena). Per tali ragioni l'annullamento senza rinvio è stato ritenuto la soluzione necessaria.

Norme richiamate

  • art. 651 cod. pen.

    Norma indicata quale reato per il quale è stata inflitta una delle pene oggetto dell'accordo; utilizzata nel dispositivo penale ma la sua interpretazione concreta non è stata centrale nel motivo di impugnazione.

  • art. 81 e art. 337 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena complessiva (continuazione e quantificazione della pena base) nell'ambito dell'accordo tra le parti.

  • artt. 582-585-576 n. 1 cod. pen.

    Reati ulteriori indicati nel capo c) che concorrono alla determinazione complessiva della pena oggetto della concordanza.

  • art. 444, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul rito del patteggiamento: disciplina la procedura e gli effetti dell'accordo fra imputato e pubblico ministero e l'obbligo che la sentenza rispecchi la concordanza; è la norma di riferimento per verificare la conformità tra richiesta e dispositivo.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi specificamente previsti, tra cui il difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la sentenza; ha reso ammissibile il ricorso nel caso di specie.

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente la rettifica della specie e della quantità della pena solo quando si tratti di errori di denominazione o di computo (vizi formali non incidenti sul merito). La Corte ha ritenuto che tale rimedio non sia applicabile quando la divergenza riguarda condizioni dell'accordo non verbalizzate (es. sospensione condizionale).

  • Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017 (Cecere, Rv. 269604)

    Precedente richiamato per chiarire che l'art. 619, comma 2, è limitato alla correzione di errori formali e non può sanare discordanze che coinvolgono valutazioni di merito o condizioni non riportate nel dispositivo.

Massime di principio

  • Quando le parti concordano una pena e relative condizioni (es. sospensione condizionale), il dispositivo della sentenza deve rispecchiare esattamente tale accordo; la mancata corrispondenza può costituire motivo di cassazione per difetto di correlazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis.
  • La rettifica giudiziale ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. è ammessa solo per errori di denominazione o di computo (correzioni formali). Divergenze che implicano condizioni non verbalizzate o valutazioni di merito non possono essere sanate mediante semplice rettifica.
  • Se una condizione favorevole (es. sospensione condizionale) concordata non viene verbalizzata, il rimedio praticabile è l'annullamento della sentenza, non la rettifica, salvo che l'errore sia meramente formale e documentabile nel verbale in modo incontrovertibile.
  • In casi simili la parte interessata dovrebbe tempestivamente proporre ricorso per cassazione (ove previsto) per difetto di correlazione; il pubblico ministero ha analogo potere di impugnazione in base all'art. 448, comma 2-bis.
  • Best practice difensiva: assicurarsi che in udienza e nel verbale siano espressamente indicate tutte le componenti dell'accordo (quantificazione della pena, eventuali aumenti/riduzioni, e benefici quali la sospensione condizionale) per evitare rischi di inefficacia dell'accordo o successivi annullamenti.

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