Cassazione Penale, Sentenza n. 10510/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna perché la pena applicata dal Tribunale (mesi sei di reclusione) è diversa dalla pena concordata tra le parti (mesi quattro di reclusione con beneficio della sospensione condizionale della pena). Si deduce violazione degli artt. 444, comma 2, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto è mancata la correlazione tra la richiesta delle parti e il dispositivo della sentenza; inoltre la condizione relativa alla sospensione condizionale non è stata verbalizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Parma per il prosieguo. La Corte ha rilevato che la rettifica prevista dall'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. è applicabile solo per errori di denominazione o di computo (correzioni formali) e non può essere utilizzata per sanare divergenze che riguardano condizioni della concordanza non verbalizzate (quali la sospensione condizionale della pena). Per tali ragioni l'annullamento senza rinvio è stato ritenuto la soluzione necessaria.
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
Norma indicata quale reato per il quale è stata inflitta una delle pene oggetto dell'accordo; utilizzata nel dispositivo penale ma la sua interpretazione concreta non è stata centrale nel motivo di impugnazione.
art. 81 e art. 337 cod. pen.
Richiamati in relazione alla determinazione della pena complessiva (continuazione e quantificazione della pena base) nell'ambito dell'accordo tra le parti.
artt. 582-585-576 n. 1 cod. pen.
Reati ulteriori indicati nel capo c) che concorrono alla determinazione complessiva della pena oggetto della concordanza.
art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul rito del patteggiamento: disciplina la procedura e gli effetti dell'accordo fra imputato e pubblico ministero e l'obbligo che la sentenza rispecchi la concordanza; è la norma di riferimento per verificare la conformità tra richiesta e dispositivo.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi specificamente previsti, tra cui il difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la sentenza; ha reso ammissibile il ricorso nel caso di specie.
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la rettifica della specie e della quantità della pena solo quando si tratti di errori di denominazione o di computo (vizi formali non incidenti sul merito). La Corte ha ritenuto che tale rimedio non sia applicabile quando la divergenza riguarda condizioni dell'accordo non verbalizzate (es. sospensione condizionale).
Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017 (Cecere, Rv. 269604)
Precedente richiamato per chiarire che l'art. 619, comma 2, è limitato alla correzione di errori formali e non può sanare discordanze che coinvolgono valutazioni di merito o condizioni non riportate nel dispositivo.
Massime di principio
- Quando le parti concordano una pena e relative condizioni (es. sospensione condizionale), il dispositivo della sentenza deve rispecchiare esattamente tale accordo; la mancata corrispondenza può costituire motivo di cassazione per difetto di correlazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis.
- La rettifica giudiziale ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. è ammessa solo per errori di denominazione o di computo (correzioni formali). Divergenze che implicano condizioni non verbalizzate o valutazioni di merito non possono essere sanate mediante semplice rettifica.
- Se una condizione favorevole (es. sospensione condizionale) concordata non viene verbalizzata, il rimedio praticabile è l'annullamento della sentenza, non la rettifica, salvo che l'errore sia meramente formale e documentabile nel verbale in modo incontrovertibile.
- In casi simili la parte interessata dovrebbe tempestivamente proporre ricorso per cassazione (ove previsto) per difetto di correlazione; il pubblico ministero ha analogo potere di impugnazione in base all'art. 448, comma 2-bis.
- Best practice difensiva: assicurarsi che in udienza e nel verbale siano espressamente indicate tutte le componenti dell'accordo (quantificazione della pena, eventuali aumenti/riduzioni, e benefici quali la sospensione condizionale) per evitare rischi di inefficacia dell'accordo o successivi annullamenti.
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