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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02332/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per peculato (art. 314 c.p.), sostenendo: (i) errata qualificazione delle somme PREU come denaro pubblico al momento della riscossione, perché l'importo spettante allo Stato sarebbe determinato successivamente tramite calcolo percentuale; (ii) mancato esame delle norme del d.l. n. 269/2000 (artt. 39 e ss.) che disciplinano PREU e modalità di versamento, con la conseguente affermazione che il PREU non sarebbe immediatamente proprietà dello Stato; (iii) carenza di motivazione sulla qualificazione giuridica della condotta e sulla congruità della pena, nonché rilievi generici sulla determinazione dell'importo appropriato (81.358,15 euro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 6087/2020) secondo cui le somme riscosse a titolo di PREU costituiscono entrata erariale e appartengono alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione; il concessionario e i soggetti delegati (gestore/subconcessionario/esercente) hanno la qualifica di agente contabile/incaricato di pubblico servizio se hanno maneggio delle somme. Pertanto l'appropriazione di tali somme integra il reato di peculato e non può essere ricondotta ad altra fattispecie. La Corte ha altresì ritenuto generiche le censure sull'ammontare contestato e sul trattamento sanzionatorio (la pena era stata applicata nel minimo edittale con diminuzione per le circostanze attenuanti). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    La norma è stata interpretata come applicabile all'appropriazione delle somme riscosse a titolo di PREU da parte di soggetti incaricati di pubblico servizio/contabili: si configura peculato per l'interversione del titolo di possesso e la sottrazione della "res" alla pubblica amministrazione

  • artt. 39 e ss. d.l. n. 269/2000

    Le disposizioni disciplinano la gestione e il versamento del PREU; la Corte ha ritenuto che esse non incidano sulla natura pubblica delle somme al momento della riscossione, ossia non posticipano la titolarità statale

  • art. 110 TULPS (sesto e settimo comma)

    Riferito per individuare le categorie di apparecchi da gioco leciti e i soggetti (gestore/esercente) che, delegati dal concessionario, possono avere la disponibilità delle somme e assumere responsabilità contabili

  • Sez. U., n. 6087 del 24/09/2020 (Rubbo)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che i proventi del gioco destinati al PREU appartengono alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione e che il concessionario e i soggetti delegati possono rivestire la qualifica di agente contabile/incaricato di pubblico servizio

  • Sez. 6, n. 10020 del 03/10/1996 (Provisani)

    Precedente giurisprudenziale richiamato per il principio che la sottrazione di somme ricevute per conto della pubblica amministrazione costituisce peculato per interversione del titolo

  • Sez. 6, n. 46745 del 12/11/2013 (Martellone)

    Ulteriore giurisprudenza di supporto all'applicazione dell'art. 314 c.p. nei casi di appropriazione di somme dovute all'Erario

Massime di principio

  • Le somme riscosse a titolo di PREU sono considerate entrata erariale e, secondo la giurisprudenza di legittimità, appartengono alla pubblica amministrazione dal momento della riscossione; la modalità di calcolo o di versamento non modifica tale natura
  • Il concessionario e i soggetti a questi delegati (gestore, esercente, sub concessionario) possono rivestire la qualifica di agente contabile o incaricato di pubblico servizio quando hanno maneggio delle somme destinate all'Erario
  • L'appropriazione di somme riscosse per conto della pubblica amministrazione integra il reato di peculato (art. 314 c.p.) e non l'appropriazione indebita, per effetto dell'interversione del titolo di possesso
  • Le censure generiche sulla determinazione dell'importo appropriato sono di difficile successo in Cassazione: occorre prova puntuale di errori nella quantificazione o vizi nella rendicontazione
  • Contestare la natura pubblica delle somme richiede un'argomentazione normativa solida che dimostri che la titolarità dello Stato sia effettivamente posticipata per norma, non solo che l'importo venga calcolato successivamente
  • Per difese efficaci in situazioni analoghe è preferibile focalizzarsi su elementi fattuali (assenza di disponibilità effettiva, documentazione contabile, autorizzazioni amministrative) o su vizi procedurali/di calcolo concretamente dimostrabili, piuttosto che su argomentazioni generiche di principio

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