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Sentenza

Sentenza del 13/03/2015 n. 5058 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1999-2002. L'Istituto sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. d), per gli immobili e le pertinenze destinati all'esercizio del culto, contestando inoltre la proprietà di alcune unità immobiliari. Il Comune ha denunciato che i giudici di merito avevano riconosciuto l'esenzione in modo apodittico, senza verificare né indicare le prove dell'effettiva e concreta destinazione degli immobili al culto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure del Comune, affermando che l'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca. La sentenza d'appello è stata considerata insufficientemente motivata perché non indicava gli elementi probatori dai quali desumere la destinazione esclusiva degli immobili al culto o quella stabile delle pertinenze al servizio della fondazione. È stato invece rigettato il motivo del ricorso incidentale dell'Istituto, relativo alla presunta inammissibilità dell'appello comunale: la notifica effettuata dall'avvocato ai sensi della L. n. 53 del 1994 equivale a quella eseguita dall'ufficiale giudiziario e non comporta l'inammissibilità per il mancato deposito dell'atto presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. d)

    Prevede l'esenzione ICI per determinati immobili destinati ad attività religiose e di culto. L'esenzione richiede la prova della concreta sussistenza della destinazione agevolata e non deriva dalla mera dichiarazione del contribuente.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In materia di agevolazioni fiscali, l'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava quindi sul contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    Disciplina gli adempimenti per la proposizione dell'appello tributario. La sanzione dell'inammissibilità per il mancato deposito dell'atto presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale non si applica all'appello notificato tramite posta dall'avvocato ai sensi della L. n. 53 del 1994.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3

    Consente la notificazione degli atti del processo tributario mediante raccomandata; il relativo regime non coincide con quello della notifica effettuata dal difensore ai sensi della L. n. 53 del 1994.

  • L. n. 53 del 1994, art. 1

    La notificazione dell'appello tributario eseguita dall'avvocato mediante il servizio postale equivale, ai fini della regolare proposizione dell'impugnazione, a quella effettuata tramite ufficiale giudiziario.

Massime di principio

  • Chi invoca un'esenzione o un'agevolazione tributaria deve dimostrare concretamente tutti i requisiti previsti dalla legge; la semplice dichiarazione del contribuente o la natura religiosa dell'ente non sono sufficienti.
  • Per l'esenzione relativa agli immobili destinati al culto occorre provare l'effettiva e concreta destinazione dell'immobile, non una destinazione meramente astratta, potenziale o formalmente dichiarata.
  • Anche le pertinenze possono beneficiare dell'esenzione solo se è dimostrato che sono stabilmente e funzionalmente destinate al servizio dell'attività agevolata.
  • Il giudice deve indicare con precisione le prove e il ragionamento che giustificano il riconoscimento dell'esenzione; una motivazione generica può comportare la cassazione della decisione.
  • Nel contenzioso tributario, la modalità di notificazione dell'appello è decisiva: la notifica effettuata dal difensore ai sensi della L. n. 53 del 1994 è equiparata a quella dell'ufficiale giudiziario e non subisce automaticamente le conseguenze previste per la semplice notifica tramite raccomandata.

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