Cassazione Penale, Ordinanza n. 40952/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i tre motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di questioni già vagliate e respinte con motivazione congrua, coerente e immune da manifeste illogicità. Ha quindi applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano tre e tendevano a contestare, in sostanza, la valutazione di merito già compiuta nei due gradi di giudizio: la sussistenza dell'attività di coltivazione, la pretesa finalità terapeutica della sostanza detenuta e coltivata, la riconducibilità della condotta nell'alveo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonché la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze replicavano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con doppia conforme motivazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte richiama il tema della non riconducibilità della condotta nei confini del comma 5, in quanto i giudici di merito avevano escluso che la coltivazione/detenzione integrasse la fattispecie di lieve entità.
art. 131-bis c.p.
La Corte dà atto della non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, già esclusa nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, sono dovute le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di primo e di secondo grado, quando la motivazione di merito sia congrua, puntuale e immune da evidenti illogicità.
- Quando la sentenza di merito abbia escluso la sussistenza della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la difesa si limiti a reiterare il diverso apprezzamento delle circostanze fattuali, il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specifici vizi di legittimità.
- La deduzione della finalità terapeutica della coltivazione o detenzione di stupefacente, se già valutata e respinta dai giudici di merito, non è di per sé sufficiente a superare il giudizio di responsabilità in cassazione senza la denuncia di un effettivo vizio motivazionale o di violazione di legge.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione sintetica ma adeguata; in sede di legittimità, la censura è inammissibile se non evidenzia un concreto errore di diritto o un manifesto deficit argomentativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40805/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40819/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40884/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40894/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40907/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40908/2025 del 19/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →