Ordinanza n. 1047/2026 - Catania, Sezione 1
per la correzione del decreto di liquidazione compensi del commissario ad acta nominato da questa Sezione con sentenza n. 947/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale di liquidazione del compenso del commissario ad acta, nella parte in cui poneva il compenso a carico del Comune di Paternò anziché dell’Assessorato regionale territorio e ambiente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Paternò ha presentato un’istanza di correzione del decreto presidenziale n. 255/2025, deducendo un errore materiale nell’individuazione dell’amministrazione tenuta al pagamento del compenso del commissario ad acta. Secondo il Comune, l’onere avrebbe dovuto gravare sull’Assessorato regionale territorio e ambiente, poiché l’attività commissariale era stata resa a fronte dell’inerzia di tale Assessorato. La parte ricorrente ha sostanzialmente aderito all’istanza di correzione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione, ritenendo che l’attività del commissario ad acta fosse stata svolta a causa dell’inerzia dell’Assessorato regionale territorio e ambiente, come risultava dalla sentenza n. 947/2023 che aveva disposto la nomina del commissario. Ai sensi dell’art. 86, comma 1, c.p.a., ha disposto la correzione del decreto presidenziale n. 255/2025, sostituendo nel dispositivo l’espressione “a carico del Comune di Paternò” con “a carico dell’Assessorato regionale territorio e ambiente”. Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese della fase di correzione.
Norme richiamate
art. 86, comma 1, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto è stato utilizzato per rettificare l’amministrazione obbligata al pagamento del compenso del commissario ad acta.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede le annotazioni della correzione sul provvedimento, che il TAR ha ordinato alla Segreteria di effettuare.
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a. può riguardare l’individuazione dell’amministrazione posta a carico di una determinata obbligazione processuale, quando l’errore risulti dal confronto tra il provvedimento da correggere e gli atti o le statuizioni della causa.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere posto a carico dell’amministrazione la cui inerzia ha reso necessario l’intervento commissariale, secondo quanto accertato nel provvedimento che ha disposto la nomina.
- La correzione ex art. 86 c.p.a. non modifica la decisione sostanziale, ma rettifica l’erronea rappresentazione della volontà già desumibile dal provvedimento e dagli atti processuali.
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