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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15268/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello, deducendo: (i) violazione di legge e vizi di motivazione per aver escluso l'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. (esclusione motivata dall'asserita presenza di precedenti penali specifici e di un'abitualità del comportamento), nonostante il certificato penale agli atti risultasse indicare lo stato di incensuratezza; contestata inoltre la correzione delle date dell'imputazione (una sola violazione contestata il 26/09/2019) e la mancata valutazione della minima offensività del fatto; (ii) vizi di motivazione per aver escluso le attenuanti generiche richiamando il riconoscimento di una circostanza ai sensi dell'art. 385 c.p., come se il riconoscimento di una attenuante escludesse automaticamente l'altra.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo motivo. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la valutazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. richiede un esame complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. Ha censurato la Corte territoriale per aver affermato l'esistenza di due precedenti penali specifici senza indicare in cosa consistessero né la fonte da cui traevasi tale conclusione, mentre il certificato penale risultava indicare l'incensuratezza dell'imputato. Alla luce di ciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio limitatamente alla verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; può essere esclusa per abitualità del comportamento, valutabile anche sulla base di reati non ancora definitivi o di precedenti di polizia se adeguatamente motivati.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    Indica i criteri di determinazione delle circostanze e della responsabilità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo) da prendere in considerazione nella valutazione della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131‑bis.

  • art. 385 cod. pen.

    Norma richiamata nella motivazione della Corte territoriale in relazione alle attenuanti; la Cassazione segnala che il riconoscimento di una circostanza particolare non comporta automaticamente l'esclusione dell'altra attenuante generale senza adeguata motivazione.

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per precisare i criteri valutativi dell'art. 131‑bis e dell'interpretazione dell'abitualità del comportamento (la pluralità di reati può sussistere anche senza condanne irrevocabili, purché il giudice sia in grado di valutarne l'esistenza).

  • Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021 (Sanfilippo)

    Riporta che i precedenti di polizia possono essere richiamati come indicativi di abitualità purché il giudice verifichi gli elementi fattuali emergenti, le eventuali difese e gli esiti delle segnalazioni.

Massime di principio

  • La sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede una valutazione globale e motivata delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (criteri di cui all'art. 133 c.p.).
  • L'abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione dell'art. 131‑bis, può essere desunta non solo da condanne irrevocabili ma anche da altri illeciti (anche non definitivi) o precedenti di polizia, purché il giudice indichi e motivi gli elementi fattuali che consentono di ritenere la pluralità di reati.
  • Se il certificato del casellario giudiziale indica l'incensuratezza dell'imputato, il giudice che ritiene sussistenti precedenti o l'abitualità deve esplicitare la fonte e i fatti dai quali trae tale conclusione; la semplice affermazione generica è insufficiente e vulnerabile in Cassazione.
  • La valutazione della minima offensività del fatto va effettuata concretamente tenendo conto delle modalità di esecuzione e delle conseguenze effettive: omissione di tale valutazione può giustificare annullamento e rinvio.
  • Il riconoscimento di una circostanza attenuante (anche speciale) non esclude automaticamente l'applicabilità delle attenuanti generiche: il giudice deve valutare e motivare separatamente l'eventuale esclusione o riconoscimento delle varie attenuanti.
  • In presenza di motivazione insufficiente su questioni decisive per l'applicabilità di benefici di natura sostanziale, la Corte di Cassazione tende ad annullare e a rinviare per un nuovo esame di merito da parte del giudice di appello, spesso ad altra sezione per garantire terzietà.
  • In situazioni simili, la difesa dovrebbe ottenere dal giudice l'esplicitazione delle fonti e degli elementi fattuali che giustificano l'esistenza di precedenti o l'abitualità, e sollevare l'eccezione nel ricorso in cassazione qualora la motivazione risulti generica.

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