Cassazione Penale, Ordinanza n. 31617/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 28/10/2025, deduceva l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva. In sostanza si contestava la misura del valore giornaliero fissato dalla Corte territoriale, ritenuto dal ricorrente non correttamente determinato. La Cassazione rileva però che la censura investe un profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione della sentenza impugnata, che ha fissato il valore giornaliero in euro 10 tenendo conto delle peculiarità del caso, è adeguata e non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato, poiché la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione sulla determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva risultava sufficiente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La graduazione della pena deve essere motivata richiamando i criteri di commisurazione della pena; è sufficiente una motivazione sintetica quando la pena si colloca entro un ambito non eccezionalmente distante dalla misura edittale media.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti di una manifesta illogicità o di una motivazione meramente apparente.
- Ai fini dell'obbligo di motivazione sulla commisurazione della pena, è sufficiente il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. mediante formule sintetiche, salvo il caso in cui la pena sia significativamente superiore alla media edittale, situazione che richiede una spiegazione più analitica.
- La quantificazione del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, quando sia sorretta da valutazione concreta delle peculiarità del caso e si collochi vicino al minimo legale, non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
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