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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16659/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti del ricorrente per il reato concorrente (art. 110 c.p.) e detenzione ai fini di spaccio di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha dedotto: (1) insufficienza e inesistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, sostenendo che il suo unico contributo materiale (essere alla guida dell'auto) non prova il dolo di concorso e che l'accusa ha illegittimamente presunto la consapevolezza; (2) carenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p., rilevando la vetustà del precedente specifico (2007), l'esito positivo di una misura alternativa (messa alla prova) e l'inesistenza di elementi concreti che giustifichino la necessità dell'obbligo di dimora.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, aveva correttamente valutato la gravità indiziaria sulla base di elementi concreti: notizia confidenziale, controllo del veicolo, il rinvenimento di 19 involucri di cocaina addosso al coindagato D'Andria (quantitativo e modalità compatibili con la cessione) e la circostanza che il ricorrente era alla guida in quanto il D'Andria aveva la patente sospesa (rendendo "indispensabile" il contributo del ricorrente per l'effettuazione dell'acquisto). La corte ha ritenuto legittima la considerazione dell'inverosimiglianza dell'alibi quale indizio che integra il quadro di gravità indiziaria. Quanto alle esigenze cautelari, la conferma dell'obbligo di dimora è stata ritenuta proporzionata e necessaria alla luce delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato (disoccupazione, precedente specifico in materia di stupefacenti), pur non essendo necessario che il precedente sia recentissimo o che la messa alla prova si consideri eliminativa della propensione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale, in sede di riesame, ha valutato gli elementi di fatto e confermato la misura applicata dal Gip; la cassazione non ammette riesame dei fatti salvo vizi di diritto o manifesta illogicità.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il criterio della "gravità indiziaria" per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che gli elementi complessivamente acquisiti (notizia confidenziale, rinvenimento della sostanza, ruolo del conducente, inverosimiglianza dell'alibi) costituiscano gravità indiziaria sufficiente.

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Consente misure cautelari per il pericolo di reiterazione; la valutazione deve tener conto sia delle modalità del fatto sia della personalità dell'imputato (precedenti, comportamenti concreti); il Tribunale ha ritenuto l'obbligo di dimora necessario e proporzionato.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione relativo alla motivazione manifestamente illogica o mancante; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse manifestamente illogica e che non fosse ammissibile una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in favore della parte soccombente; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; la decisione ha ritenuto che la partecipazione materiale (la guida essenziale per l'acquisto) possa concorrere, insieme ad altri indizi, a formare la gravità indiziaria senza che sia richiesto in sede cautelare il definitivo accertamento del dolo.

  • art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; il rinvenimento di quantitativi e modalità di occultamento è stato valutato come indice della destinazione alla cessione.

Massime di principio

  • In sede cautelare la "gravità indiziaria" si valuta globalmente e può fondarsi su elementi indiziari concatenati (notizie confidenziali, modalità del rinvenimento, ruolo oggettivamente indispensabile per l'esecuzione del fatto) senza richiedere la prova definitiva del dolo.
  • La mera partecipazione materiale (es. essere alla guida) può assumere rilevanza cautelare quando risulti indispensabile per la consumazione del reato: l'indispensabilità contribuisce alla valutazione indiziaria, anche se non sostituisce l'accertamento definitivo del dolo nel merito.
  • L'inverosimiglianza o la falsità di un alibi costituisce un indizio che concorre, insieme ad altri elementi, a rafforzare la gravità indiziaria.
  • Per la sussistenza del pericolo di reiterazione si deve valutare congiuntamente la modalità del fatto e la personalità dell'imputato (precedenti, condizioni personali e comportamenti concreti); precedenti anche non recentissimi o esiti positivi di misure alternative non sono di per sé esclusivi della pericolosità.
  • La proporzionalità e la necessità della misura cautelare (es. obbligo di dimora) devono essere motivati sul punto che la misura sia adeguata per prevenire spostamenti e permettere un controllo più efficace; la Cassazione verifica la legittimità giuridica di tale motivazione, non rivaluta liberamente i fatti.
  • In cassazione contro provvedimenti cautelari è ammessa la censura per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una semplice riconsiderazione del merito dei fatti se la motivazione non è visibilmente contraddittoria.

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