Cassazione Penale, Sentenza n. 21576/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 4/12/2024 con cui la Corte d'Appello di Perugia aveva rigettato la sua istanza di concessione della sospensione condizionale della pena (pena inflitta con sentenza del 8/6/2022 divenuta irrevocabile il 18/10/2023). L'argomentazione principale era che, nelle more, era intervenuta la rescissione di un precedente penale (ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 10/8/2022 ex art. 629-bis), con conseguente ripristino dello stato di incensuratezza, e che quindi l'ostatività alla concessione del beneficio era venuta meno; perciò la Corte di esecuzione avrebbe dovuto concedere la sospensione condizionale della pena, anche alla luce dell'interpretazione estensiva dell'art. 673, comma 3, cod. proc. pen., richiamata dalla Consulta (sent. n. 208/2024). La ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 671, comma 3, 673, 629-bis cod. proc. pen. e a norme costituzionali (artt. 3, 27, 111, 117 Cost.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il presupposto fattuale del ricorso fosse inesistente: dalle motivazioni della sentenza di merito non risulta che la mancata concessione della sospensione condizionale derivi esclusivamente dalla esistenza del precedente poi rescisso. Pertanto la rescissione del giudicato non impone automaticamente, in sede esecutiva, la concessione del beneficio; la decisione sulla sospensione condizionale resta ancorata al giudizio prognostico discrezionale del giudice della cognizione e può essere sindacata solo con i mezzi di impugnazione previsti. La Corte ha inoltre richiamato precedenti decisioni (tra cui Cass. n. 2803/2023) e la pronuncia della Consulta citata, ma ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per accogliere il ricorso. P.Q.M. ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 671, comma 3, cod. proc. pen.
Citato nelle censure della ricorrente come norma di riferimento per la sospensione condizionale; la Corte non ravvisa che l'articolo imponga la concessione automatica del beneficio in esecuzione laddove un precedente sia stato poi rescisso, trattandosi di materia che richiede valutazione prognostica discrezionale del giudice della cognizione.
art. 673, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza richiamata, il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale in ipotesi particolari (riconoscimento della continuazione o del concorso formale, e, per interpretazione estensiva consolidata, nei casi di abolitio criminis e di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice). La Corte ha precisato che la rescissione del giudicato non è automaticamente equiparabile a tali ipotesi.
art. 629-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato: la ricorrente ha invocato l'ordinanza di rescissione per sostenere la venuta meno dell'ostativo precedente penale. La Corte ha osservato che l'intervenuta rescissione non basta di per sé a ottenere, in sede esecutiva, la sospensione condizionale se non è provato che la mancata concessione dipendesse esclusivamente da quel precedente.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel testo in relazione all'ipotesi di intervento d'ufficio della Corte di Cassazione; non ha mutato l'esito dato che le censure sono state ritenute manifestamente infondate.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'imposizione delle spese di giudizio; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale disposizione.
artt. 3, 27, 111, 117 Cost.
Norme costituzionali invocate dalla ricorrente (pari dignità, principio di rieducazione, giusto processo, competenza legislativa), ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure con riferimento a tali principi e non ha riscontrato violazioni tali da incidere sull'ammissibilità del ricorso.
sent. Corte Cost. 13/6/2000 n. 186 (richiamata)
Richiamata per la determinazione della somma equitativa quando la condanna alle spese non deriva da dolo o colpa grave; la Corte l'ha utilizzata per motivare l'assegnazione dei 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La rescissione di un precedente penale (ex art. 629-bis) non determina automaticamente, in sede esecutiva, il diritto alla sospensione condizionale della pena: va provato che la mancata concessione originaria dipendesse unicamente da quel precedente.
- La concessione della sospensione condizionale è sottoposta a un giudizio prognostico discrezionale del giudice della cognizione; eventuali vizi di tale giudizio devono essere impugnati con gli ordinari mezzi in sede di cognizione, non in sede esecutiva.
- Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione è limitato alle ipotesi espressamente ritenute ammissibili dalla giurisprudenza (es. continuazione, concorso formale, abolitio criminis, declaratoria di illegittimità costituzionale) e non si estende automaticamente ad altri eventi come la rescissione del giudicato, salvo chiara ragionevolezza e collegamento causale.
- Per ottenere in esecuzione un beneficio fondato su eventi sopravvenuti (es. rescissione), è utile che dagli atti processuali risulti esplicitamente che la decisione di diniego era motivata dalla presenza del precedente oggetto di rescissione; in sua assenza la prova del nesso causale è difficilmente superabile.
- In caso di dubbio sull'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme procedurali, può essere valutata l'opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale, ma la giurisprudenza di legittimità e della Consulta può già aver delineato i limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione.
- Chi propone ricorso per Cassazione deve articolare chiaramente il nesso di causalità tra l'evento sopravvenuto e la decisione impugnata; la mancanza di argomentazioni concrete comporta il rischio di dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza.
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