Sentenza del 13/05/2021 n. 2519 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Impugnazione - Estratto di ruolo - Autonoma impugnazione - Pretesa impositiva - Non Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disciplina della notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/73) e relativo rito da seguire: determinare quando applicare la procedura dell'art. 140 c.p.c. (notifica al destinatario conosciuto ma non trovato al domicilio indicato) e quando applicare la disciplina dell'art. 60 DPR 600/73 (quando il messo non reperisce il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale). Questione collegata: rilevanza giuridica dell'estratto di ruolo e possibilità di autonoma impugnazione della cartella che il contribuente ha conosciuto solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, a seguito di notifica invalida.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno stabilito che: 1) la notificazione degli atti impositivi segue il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando residenza e indirizzo del destinatario sono conosciuti ma la consegna non può essere effettuata perché il destinatario non è stato rinvenuto; 2) si applica la disciplina dell'art. 60 DPR 600/73 quando il messo, dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale, accerta che il contribuente è trasferito in luogo sconosciuto; 3) il mero estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse; tuttavia, è consentito impugnare la cartella di pagamento della quale il contribuente è venuto a conoscenza solo tramite un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario a causa dell'invalidità della notifica, senza dover attendere la notifica di un atto successivo. Si riconosce quindi una tutela anticipatoria rispetto alla possibilità di impugnare l'atto precedente una volta notificato l'atto successivo.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. e)
Disciplina della notificazione quando il contribuente è irreperibile o trasferito in luogo sconosciuto; va applicata dopo che il messo ha effettuato ricerche nel Comune del domicilio fiscale per escludere un semplice cambio di indirizzo nel medesimo Comune.
art. 140 c.p.c.
Procedura di notificazione da applicare quando residenza e indirizzo del destinatario sono conosciuti ma la consegna non è riuscita perché il destinatario non è stato rinvenuto al momento della notifica.
Massime di principio
- Quando l'indirizzo e la residenza del destinatario sono noti ma il messo non lo trova al domicilio, la notificazione deve seguire il rito dell'art. 140 c.p.c.; non può essere applicata immediatamente la disciplina dell'art. 60 DPR 600/73.
- La disciplina dell'art. 60 DPR 600/73 si applica solo dopo che il messo ha compiuto adeguate ricerche nel Comune del domicilio fiscale e ha accertato che il contribuente si è effettivamente trasferito in luogo sconosciuto (non si tratta di un mero cambio di indirizzo nello stesso Comune).
- L'estratto di ruolo, da solo, manca di interesse impugnativo e quindi non è autonomamente impugnabile.
- Se la notifica della cartella è invalida e il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza della cartella soltanto perché ha richiesto un estratto di ruolo al concessionario, è ammessa l'impugnazione della cartella anche senza attendere la notifica di un atto successivo: il contribuente ha tutela anticipatoria.
- In pratica, il contribuente che sospetta una notifica irregolare dovrebbe sollecitare il rilascio dell'estratto di ruolo e conservare prova di tale richiesta, così da poter tempestivamente impugnare la cartella qualora la notifica si riveli invalida.
- Per l'amministrazione e il messo notificatore è importante documentare le ricerche effettuate nel Comune del domicilio fiscale prima di dichiarare il contribuente trasferito in luogo sconosciuto.
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