Ordinanza n. 2308/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 20 ottobre 2025; - delle graduatorie tutte in atti e di tutte le successive assegnazioni etc. della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026; - della graduatoria nominativa per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026; - della graduatoria delle assegnazioni per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 21 gennaio 2026; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei verbali di correzione dei compiti; - del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione e reso pubblico sul sito di universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente menzionati e nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina ministeriale del semestre filtro, degli esami, della formazione delle graduatorie nazionali e delle assegnazioni per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria, nonché diniego di ammissione del candidato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una pluralità di decreti ministeriali, allegati, syllabus, graduatorie, verbali, votazioni e atti della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025/2026, chiedendone l'annullamento e, in forma specifica, l'ammissione al corso, con domanda subordinata di risarcimento. In sede cautelare sono state dedotte, tra l'altro, l'illegittimità delle modifiche introdotte dal d.m. n. 1115/2025 ai criteri di formazione della graduatoria e al recupero dei voti rifiutati; la violazione della par condicio, dell'imparzialità, della ragionevolezza, del legittimo affidamento, della legalità e del buon andamento; la disparità derivante dalla presenza di diverse commissioni universitarie; l'illegittima impossibilità di accedere alla documentazione d'esame; l'erroneità o ambiguità delle domande a risposta aperta; la pretesa di arrotondamento del voto di Chimica da 17,8 a 18; l'illegittimità del sistema delle coorti rispetto alla sommatoria dei punteggi; la mancata redistribuzione dei posti vacanti; l'irragionevolezza del regime di decadenza per mancata immatricolazione; la violazione dell'anonimato delle prove; il contrasto della disciplina con il d.lgs. n. 71/2025, con la legge delega, con l'art. 11 delle preleggi, con la Costituzione e con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza di una prognosi favorevole. Ha ritenuto che il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, pur macchinoso, bilanci ragionevolmente l'esigenza di saturare i posti con la tutela dell'affidamento nelle regole originarie: i candidati con tre sufficienze e senza voti recuperati restano sempre preferiti, mentre gli altri sono collocati in fasce ordinate secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati. La limitazione del recupero dei voti al caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Le censure sulla par condicio tra commissioni sono state giudicate generiche; l'accesso alla documentazione d'esame deve essere trattato secondo la disciplina dell'accesso documentale. Eventuali risposte aperte erroneamente valutate potrebbero giustificare, al più, la correzione del punteggio del singolo candidato, non l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punti per risposte omesse. È stata esclusa la possibilità di arrotondare il voto di 17,8 a 18, poiché l'arrotondamento previsto dal d.m. n. 418/2025 riguarda solo la valutazione della carriera e non il superamento dell'esame o la graduatoria. Il sistema delle coorti è stato ritenuto preferibile alla sommatoria dei punteggi, perché quest'ultima avrebbe stravolto le regole originarie e inciso sull'affidamento dei candidati. La censura sulla mancata redistribuzione dei posti è stata ritenuta carente d'interesse: il ricorrente non può ottenere giudizialmente un posto non corrispondente al merito dimostrato, senza superare la prova di resistenza. Il regime delle decadenze e dell'immatricolazione presso la prima sede utile è stato ritenuto conforme all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 e coerente con la necessità di dare stabilità alle immatricolazioni e continuità al percorso già iniziato. Quanto all'anonimato, non è stata ravvisata una violazione non irrilevante: i compiti sono inseriti in contenitori chiusi e sigillati, sottoposti a rilevazione informatica da parte del CINECA, sicché non è stata individuata una concreta fase nella quale l'associazione tra candidato e prova potesse alterare il risultato. Il TAR ha inoltre escluso, in questa fase, violazioni del d.lgs. n. 71/2025, della legge delega, dei principi costituzionali e del diritto UE, ritenendo generiche e non manifestamente fondate le relative questioni. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni; l'inottemperanza comporta l'improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, in favore del Ministero, nella misura di 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole idonea a giustificare la misura richiesta.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Invocato dal ricorrente per ottenere la condanna in forma specifica all'ammissione al corso, con domanda subordinata di risarcimento.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
la disciplina della rinuncia, “prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6”, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti
Il giudice ne ha ricavato che la possibilità di rinunciare ai voti utilizzati per l'inserimento in graduatoria è esclusa già dalla legge, legittimando la disciplina ministeriale sul recupero dei voti.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati
La norma impone l'immatricolazione presso una sede indicata dal candidato quando disponibile e consente il ricorso ad altre sedi solo quando quelle prescelte non siano disponibili; su tale base è stato ritenuto legittimo il regime di decadenza.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
L'arrotondamento previsto opera esclusivamente ai fini della valutazione della carriera dello studente e non incide sul superamento dell'esame né sulla formazione della graduatoria.
art. 4 d.m. n. 1115/2025
Individua criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi, in attuazione delle prescrizioni della normativa primaria.
art. 11 preleggi
La relativa censura è stata ritenuta inconferente perché la disposizione riguarda gli atti normativi, mentre la controversia concerne la disciplina amministrativa della procedura.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, la notificazione per pubblici proclami, purché siano specificati i destinatari e siano rispettate le modalità fissate dal giudice.
art. 6 d.lgs. n. 71/2025
Prevede il collegamento tra ammissione al secondo semestre, conseguimento dei crediti formativi richiesti e collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale.
art. 1, comma 1, lettera a), l. n. 264/1999
Richiamato quale riferimento normativo per le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari.
art. 4 d.lgs. n. 71/2025
Richiamato nel quadro della disciplina legislativa del semestre filtro e degli esami di profitto.
Massime di principio
- Una modifica sopravvenuta delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta legittima, nella fase cautelare, quando non travolge integralmente le regole originarie e costruisce un sistema di graduazione che preserva la posizione di chi ha rispettato le condizioni iniziali, ordinando gli altri candidati secondo la maggiore o minore prossimità a tali condizioni; ciò realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra interesse pubblico e affidamento dei partecipanti.
- Quando le prove di accesso costituiscono anche esami di profitto universitari, l'esito positivo del secondo appello, accettato dallo studente, sostituisce la precedente valutazione non accettata; la possibilità di recuperare voti rifiutati può quindi essere limitata ai casi previsti dalla disciplina normativa e regolamentare, senza consentire una scelta successiva indiscriminata dei risultati più favorevoli.
- L'erronea valutazione di una singola risposta aperta, ove accertata, incide normalmente sul punteggio del candidato interessato e non comporta, di per sé, l'annullamento dell'intera procedura selettiva o l'attribuzione di punteggi per risposte non fornite.
- Un arrotondamento previsto dalla disciplina di una procedura selettiva per finalità di carriera o di riconoscimento dei crediti non può essere esteso al superamento dell'esame o alla formazione della graduatoria quando la lex specialis ne limita espressamente l'ambito; l'estensione giudiziale potrebbe inoltre impedire una graduazione razionale dei candidati.
- La contestazione della mancata redistribuzione di posti vacanti richiede un interesse concreto e il superamento della prova di resistenza: il processo non può attribuire un posto o un'utilità non spettante in base al merito conseguito nella procedura, trasformando il giudicato in una fonte costitutiva di un bene della vita estraneo alla situazione soggettiva dedotta.
- La violazione delle regole di anonimato di una selezione ha effetto viziante soltanto quando sia non irrilevante e sia concretamente idonea a consentire l'identificazione della prova e l'alterazione del risultato; la mera possibilità astratta di associazione tra candidato e codice non basta se la procedura prevede contenitori sigillati e successiva rilevazione informatica delle risposte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →