Sentenza del 31/10/2019 n. 6065 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali - Debiti tributari della società - Responsabilità solidale e illimitata del socio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di imputare al socio di una società in nome collettivo i debiti tributari della società, inclusi quelli derivanti da imposte sui redditi e da rimborsi IVA indebitamente ottenuti. Il socio contestava, in particolare, la propria responsabilità solidale e illimitata e l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, che rinviava per relationem all'accertamento notificato alla società. È stato inoltre esaminato il caso di rimborsi IVA indebitamente eseguiti anche a seguito di condotte illecite di un socio-amministratore.
La decisione
La responsabilità solidale e illimitata del socio è stata ritenuta sussistente ai sensi dell'art. 2291, primo comma, cod. civ., anche per le obbligazioni tributarie della società, non essendo prevista un'espressa deroga. L'avviso di accertamento notificato al socio può essere motivato mediante rinvio per relationem all'accertamento notificato alla società, poiché il socio può consultare la documentazione sociale ai sensi dell'art. 2261 cod. civ. È stata inoltre ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo, nei confronti della società, delle somme relative a rimborsi IVA indebitamente percepiti, con estensione dell'obbligazione ai soci. La responsabilità penale del socio-amministratore non interrompe il rapporto organico con la società quando l'attività è stata compiuta nell'interesse della stessa, anche se illecitamente. Il ricorso del socio è stato quindi respinto.
Norme richiamate
Art. 2291, primo comma, cod. civ.
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
La responsabilità dei soci di una società in nome collettivo comprende anche le obbligazioni tributarie, salvo che una norma preveda espressamente una deroga.
Art. 2261 cod. civ.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione.
Il potere del socio di consultare la documentazione sociale consente all'Amministrazione finanziaria di motivare l'accertamento nei suoi confronti mediante rinvio per relationem all'atto notificato alla società.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere soddisfatto anche mediante rinvio ad altri atti, purché il contribuente possa conoscerne il contenuto e gli elementi essenziali.
Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In materia di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento deve essere motivato; tale requisito può essere rispettato mediante motivazione per relationem all'accertamento relativo alla società.
Art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602
Consente l'iscrizione a ruolo delle somme relative a rimborsi IVA indebitamente eseguiti; l'obbligazione della società può riflettersi sui soci illimitatamente responsabili.
Cass. civ. n. 25296/2014
La pronuncia conferma l'estensione ai debiti tributari della responsabilità solidale e illimitata dei soci di una società in nome collettivo e ammette la motivazione per relationem dell'accertamento notificato al socio.
Massime di principio
- Nelle società in nome collettivo, il socio risponde normalmente anche dei debiti fiscali della società, in via solidale e illimitata, salvo una specifica norma derogatoria.
- Il socio non può escludere automaticamente la propria responsabilità sostenendo di non aver ricevuto direttamente l'atto originario notificato alla società, se può accedere alla documentazione sociale e l'atto a lui notificato contiene un rinvio sufficientemente chiaro.
- La motivazione per relationem di un atto tributario è generalmente valida quando il documento richiamato è identificabile e il contribuente ha la possibilità concreta di conoscerne il contenuto.
- Le condotte illecite dell'amministratore, anche se penalmente rilevanti, non eliminano di per sé l'obbligazione tributaria della società quando l'attività è stata svolta nell'ambito del rapporto organico e nell'interesse sociale.
- In presenza di rimborsi IVA indebitamente ottenuti, l'Amministrazione può recuperare le somme nei confronti della società e agire anche verso i soci illimitatamente responsabili secondo le regole della società in nome collettivo.
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