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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29133/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca impugna la sentenza della CTR Campania che aveva ritenuto ammissibile, dopo la sentenza di remissione della causa alla CTP, una nuova eccezione di "controcredito" (compensazione) proposta dall'Agenzia. La questione centrale è se, a seguito della rimessione/riassunzione ex art. 59 d.lgs. n. 546/1992, il processo debba considerarsi nuova instaurazione (consentendo nuove eccezioni) o prosecuzione di quello originario (con permanenza delle preclusioni già maturate, in particolare quelle derivanti dall'art. 23 d.lgs. n. 546/1992). La ricorrente sostiene che la riassunzione sia mera prosecuzione e che l'Agenzia abbia perduto il diritto di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio non dedotte nei termini previsti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Banca. Ha ritenuto che l'art. 59 d.lgs. n. 546/1992 configuri la riassunzione come prosecuzione del processo originario (richiamando anche art. 5, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 e l'analogia con l'art. 50 c.p.c.), con la conseguenza che permangono le preclusioni già maturate in primo grado. Di conseguenza la CTR Campania ha errato nel ritenere ammissibile la nuova eccezione di compensazione proposta dall'Agenzia dopo la rimessione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per nuovo esame; la Corte ha disposto altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 59

    "rimette la causa"; "senza necessità di riassunzione ad istanza di parte"

    La Corte interpreta l'art. 59 nel senso che la sentenza di remissione determina la prosecuzione del processo originario davanti alla commissione dichiarata competente, e non l'instaurazione di un nuovo giudizio; pertanto permangono le preclusioni già maturate.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 23

    "la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire... entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso"

    Secondo la Corte l'art. 23 impone all'Ufficio l'onere di proporre in sede di costituzione le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; il mancato tempestivo esercizio determina la decadenza da tali eccezioni anche dopo la riassunzione.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 57

    "divieto di cui all'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992"

    L'art. 57 vieta la proposizione in appello di eccezioni non rilevabili d'ufficio se non tempestivamente sollevate; la Corte richiama tale principio per escludere che la riassunzione consenta di superare tale preclusione.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 5, comma 5

    La norma conferma che, anche quando il processo viene riassunto davanti alla commissione dichiarata competente, si tratta di mera continuazione del processo e non di una nuova instaurazione; ne deriva la conservazione delle preclusioni.

  • cod. proc. civ., art. 50

    La Corte richiama l'art. 50 c.p.c. e la giurisprudenza civile per confermare il principio per cui la riassunzione davanti al giudice competente costituisce prosecuzione del processo originario, con mantenimento degli effetti sostanziali e processuali già formatisi.

  • cod. proc. civ., art. 327

    Norma richiamata nel motivo di ricorso; non è centrale nella motivazione della Corte ma figura tra gli articoli citati dal ricorrente in ragione dei mezzi di impugnazione.

  • cod. proc. civ., art. 360

    Articolo invocato quale motivo di cassazione (vizio di motivazione/violazione di norme di diritto). La Corte ha ritenuto fondato il motivo dedotto ex art. 360 n. 4 c.p.c. relativo alla violazione delle norme sul proseguimento del processo e sulle preclusioni.

Massime di principio

  • La rimessione/riassunzione ex art. 59 d.lgs. n. 546/1992 configura la prosecuzione del processo originario: non si apre un "nuovo" giudizio ma si prosegue quello già instaurato.
  • Le preclusioni maturate nel primo grado (es. per mancata deduzione di eccezioni non rilevabili d'ufficio) permangono anche dopo la rimessione: l'Amministrazione non può proporre eccezioni tardive in fase di riassunzione.
  • L'Ufficio deve proporre, in sede di costituzione nel primo grado (entro i termini di cui all'art. 23), tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, pena la decadenza.
  • Le disposizioni del processo tributario sono integrate e confermate dall'analogia con il processo civile (art. 50 c.p.c.), utile per interpretare la natura della riassunzione come prosecuzione.
  • Se una Corte territoriale riconosce incompetenza e rimette la causa, il fascicolo deve essere trasmesso senza necessità di nuova riassunzione: chi invoca nuove eccezioni dovrà verificare se sussistono preclusioni già formatesi.
  • In situazioni simili conviene verificare tempestivamente in primo grado la tempestività e l'ammissibilità delle eccezioni dell'altra parte; se queste non sono state dedotte nei termini, la loro introduzione successiva può essere esclusa.

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