Cassazione Penale, Sentenza n. 21245/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio. Deduce violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., sostenendo che l'appello era stato proposto dal difensore (non dalla imputata) e che, avendo ella partecipato al giudizio di primo grado, non dovrebbe applicarsi il regime previsto dall'art. 581, comma 1-ter.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile la giurisprudenza delle Sezioni unite (informazione provvisoria del 24/10/2024) secondo cui, ai fini dell'ammissibilità, è necessario che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata individuazione del luogo per la notifica. Nel caso di specie il difensore non ha indicato in modo specifico se e quando fosse stata già eletta o dichiarata sede di domicilio, venendo meno all'obbligo di legge; inoltre la norma si applica alla parte processuale a prescindere dal fatto che l'impugnazione sia proposta dal solo difensore. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Occorre che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione; l'obbligo si riferisce alla parte processuale a prescindere dal fatto che l'impugnazione sia proposta dal difensore.
Sentenza Sezioni Unite (informazione provvisoria) 24 ottobre 2024
informazione provvisoria relativa alla pronuncia delle Sezioni unite del 24/10/2024
Le Sezioni unite hanno chiarito che il richiamo specifico alla precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo è sufficiente ai fini di ammissibilità; la pronuncia precisa altresì che la novella che ha abrogato il comma 1-ter (in vigore dal 25 agosto) si applica solo alle impugnazioni proposte da tale data in poi.
Massime di principio
- L'obbligo di indicare l'elezione o la dichiarazione di domicilio vale per la parte sostanziale e non dipende da chi materialmente deposita l'impugnazione (difensore o parte).
- È sufficiente ai fini di ammissibilità che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione o dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da rendere immediata l'individuazione del luogo per le notificazioni.
- Se l'impugnazione è stata proposta prima della data di entrata in vigore della abrogazione del comma (es. prima del 25 agosto indicato nella pronuncia), si applica la disciplina previgente; le modifiche legislative si applicano solo alle impugnazioni proposte dopo la loro entrata in vigore.
- La mancata indicazione o il richiamo non sufficientemente specifico possono determinare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione con conseguenti condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende).
- Per evitare il rischio di inammissibilità, in casi simili è opportuno allegare sempre copia della dichiarazione/elezione di domicilio ovvero indicare espressamente la data e la collocazione in atti (numero di fascicolo, atto o deposito) nel testo dell'impugnazione.
Testo integrale
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