Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21245/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio. Deduce violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., sostenendo che l'appello era stato proposto dal difensore (non dalla imputata) e che, avendo ella partecipato al giudizio di primo grado, non dovrebbe applicarsi il regime previsto dall'art. 581, comma 1-ter.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile la giurisprudenza delle Sezioni unite (informazione provvisoria del 24/10/2024) secondo cui, ai fini dell'ammissibilità, è necessario che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata individuazione del luogo per la notifica. Nel caso di specie il difensore non ha indicato in modo specifico se e quando fosse stata già eletta o dichiarata sede di domicilio, venendo meno all'obbligo di legge; inoltre la norma si applica alla parte processuale a prescindere dal fatto che l'impugnazione sia proposta dal solo difensore. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter

    art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Occorre che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione; l'obbligo si riferisce alla parte processuale a prescindere dal fatto che l'impugnazione sia proposta dal difensore.

  • Sentenza Sezioni Unite (informazione provvisoria) 24 ottobre 2024

    informazione provvisoria relativa alla pronuncia delle Sezioni unite del 24/10/2024

    Le Sezioni unite hanno chiarito che il richiamo specifico alla precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo è sufficiente ai fini di ammissibilità; la pronuncia precisa altresì che la novella che ha abrogato il comma 1-ter (in vigore dal 25 agosto) si applica solo alle impugnazioni proposte da tale data in poi.

Massime di principio

  • L'obbligo di indicare l'elezione o la dichiarazione di domicilio vale per la parte sostanziale e non dipende da chi materialmente deposita l'impugnazione (difensore o parte).
  • È sufficiente ai fini di ammissibilità che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione o dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da rendere immediata l'individuazione del luogo per le notificazioni.
  • Se l'impugnazione è stata proposta prima della data di entrata in vigore della abrogazione del comma (es. prima del 25 agosto indicato nella pronuncia), si applica la disciplina previgente; le modifiche legislative si applicano solo alle impugnazioni proposte dopo la loro entrata in vigore.
  • La mancata indicazione o il richiamo non sufficientemente specifico possono determinare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione con conseguenti condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende).
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, in casi simili è opportuno allegare sempre copia della dichiarazione/elezione di domicilio ovvero indicare espressamente la data e la collocazione in atti (numero di fascicolo, atto o deposito) nel testo dell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.