Ordinanza n. 34/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ingiunzione di rimessa in pristino relativa ad abusi edilizi, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale n. 43 del 30 marzo 2026, con la quale il Comune ha ingiunto la riduzione in pristino di opere realizzate sull'immobile di loro proprietà, entro novanta giorni, termine poi prorogato al 26 settembre 2026. Gli abusi contestati riguardano la sopraelevazione e il cambio di destinazione d'uso del piano sottotetto, nonché quattro ulteriori difformità: altezza interpiano non conforme al regolamento edilizio comunale; non conformità della scala a chiocciola alle disposizioni regolamentari e alle norme sull'accessibilità; realizzazione di nuove vedute in violazione delle distanze previste dal codice civile; mancato rispetto delle distanze dai confini da parte del pilastro di sostegno del nuovo poggiolo. Il primo motivo denuncia indeterminatezza e genericità dell'oggetto dell'ordinanza, difetto di motivazione e violazione dell'art. 129 della legge provinciale n. 1/2008. Il secondo motivo contesta, per ciascuna delle quattro difformità, l'insussistenza degli abusi, il travisamento dei fatti, l'insufficienza della motivazione e la violazione delle specifiche disposizioni provinciali, regolamentari, statali e civilistiche richiamate. Il terzo motivo deduce illogicità, contraddittorietà, insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti e violazione delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e della disciplina provinciale edilizia. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
La decisione
Il giudice, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di depositare il verbale di sopralluogo del 5 febbraio 2025 e ogni ulteriore documentazione utile all'approfondimento delle questioni di merito, entro il 14 settembre 2026, a cura del sindaco o del responsabile del procedimento. Nelle more della prosecuzione della trattazione cautelare, il giudice ha accolto interinalmente la domanda cautelare, ravvisando il periculum in mora connesso all'ordine di demolizione e la necessità di mantenere integra la situazione di fatto sino alla successiva camera di consiglio. Non è stata formulata una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di merito. La prosecuzione della trattazione cautelare è stata fissata al 24 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
artt. 55, 64 e 65 c.p.a.
Disposizioni richiamate per la trattazione cautelare e per l'acquisizione degli elementi istruttori necessari alla decisione.
art. 129 l.p. 1/2008
Norma invocata dai ricorrenti in relazione all'indeterminatezza, genericità e motivazione dell'ordinanza di rimessa in pristino; la pronuncia non ne definisce in via conclusiva l'interpretazione.
artt. 134, comma 5, e 135 l.p. 1/2008
Disposizioni provinciali edilizie richiamate dai ricorrenti per contestare la sussistenza delle difformità e la legittimità dell'ordine di ripristino; la pronuncia non decide definitivamente sulla loro applicazione.
art. 77, comma 2, REC
Disposizione del regolamento edilizio comunale invocata dai ricorrenti con riferimento alla disciplina dell'altezza interpiano.
art. 83 REC
Disposizione del regolamento edilizio comunale richiamata in relazione alla conformità della scala a chiocciola.
D.M. 236/1989
Normativa sull'accessibilità richiamata per contestare la qualificazione della scala come difforme.
art. 905 c.c.
Norma sulle vedute richiamata con riferimento alla contestata realizzazione delle nuove aperture.
art. 86-ter l.p. 15/2015
Disposizione provinciale invocata dai ricorrenti in relazione alla disciplina edilizia applicabile.
art. 21 d.P.R. 381/1974
Norma richiamata dai ricorrenti per contestare la disciplina delle distanze.
art. 2 dell'Allegato 2 alle disposizioni provinciali in materia di distanze
Disposizione invocata dai ricorrenti con riferimento alle distanze dai confini del pilastro di sostegno del poggiolo.
art. 86-quater l.p. 15/2015
Disposizione provinciale richiamata nel terzo motivo con riguardo alla legittimità procedimentale dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando l'esecuzione di un ordine di demolizione o di rimessa in pristino può alterare irreversibilmente la situazione materiale oggetto di giudizio, il giudice amministrativo può sospenderne interinalmente l'efficacia per preservare la res adhuc integra sino alla successiva camera di consiglio.
- Ai fini della decisione cautelare, il giudice può disporre l'acquisizione del verbale di sopralluogo e della documentazione amministrativa utile quando gli atti disponibili non consentono un adeguato approfondimento delle contestazioni relative alla sussistenza degli abusi edilizi.
- La sospensione interinale dell'atto impugnato può essere accordata in presenza del periculum in mora anche prima della definizione delle questioni di merito, con rinvio della valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi alla prosecuzione della trattazione cautelare.
- In una controversia relativa a un ordine di rimessa in pristino, la verifica della legittimità dell'atto richiede l'esame concreto della documentazione tecnica e del sopralluogo che sorreggono la contestazione delle difformità edilizie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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