Cassazione Penale, Sentenza n. 06874/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del 4 luglio 2025 che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 12 giugno 2025 relativo alla somma di 188.800,00 euro rinvenuta in casa a seguito di perquisizione del 14 maggio 2025. Era imputata, con altri, di corruzione e turbata libertà degli incanti (connessa a un appalto) e di ricettazione; la somma era stata ritenuta destinata al pagamento di una tangente o comunque assoggettabile a confisca per sproporzione rispetto ai redditi dichiarati. La difesa denunciava carenza di motivazione (provvedimenti riproduttivi e "per relationem" senza autonoma rielaborazione), omissione di valutazione delle prove documentali sulla provenienza del denaro (libretto postale, decreto ingiuntivo e pignoramento del 2018) e insufficienza della motivazione circa il periculum in mora (rischio di dispersione), sostenendo che tracciabilità di pagamenti elettronici avrebbe escluso il pericolo di dispersione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso generici e manifestamente infondati. Ha confermato la legittimità dell'uso della motivazione per relationem purché seguita da un'esposizione critica: l'ordinanza impugnata ha ripreso il decreto di sequestro preventivo e poi ha svolto un esame autonomo dei presupposti della misura, valutando le deduzioni difensive. Sul fumus delicti la Corte ha indicato elementi precisi: intercettazioni del 17 dicembre 2024 che mostrano direttive della ricorrente alla figlia per il prelievo di somme "selettivamente" predisposte per consegna; modalità di detenzione attiva e organizzata del denaro (cassaforte collocata in ambiente collegato agli uffici societari) e rinvenimento di manoscritti societari con cifre e sigle riconducibili a contabilità in nero, che rendevano infondata la presunta provenienza dalla operazione del 2018. Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto concreta la probabilità che la somma sarebbe stata usata per proseguire il reato di corruzione e/o soggetta a confisca secondo l'art. 240-bis; ha inoltre giudicato generiche le censure relative alla tracciabilità dei pagamenti elettronici. La Corte ha però osservato che l'affermazione dell'ordinanza circa la confisca "anche per equivalente" come prezzo della corruzione risultava errata se riferita al corruttore (per la corruzione attiva l'art. 322-ter consente la confisca del profitto), ma tale errore è stato ritenuto superfluo ai fini della conferma complessiva del provvedimento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
La norma è richiamata per giustificare la confiscabilità delle somme ritenute provento o strumentali di reati (qui collegata alla ricettazione e alla possibilità di confisca). La Corte l'ha ritenuta ragionevole base per il vincolo cautelare sulla somma sequestrata.
art. 648 cod. pen.
Norma sul reato di ricettazione e sulla possibilità che il giudice disponga il sequestro delle cose della cui confisca è consentita la confisca; utilizzata per sostenere la legittimità del sequestro per finalità estintive/ablative.
art. 322-ter cod. pen. (comma secondo)
Richiamato dalla Corte per chiarire il limite alla confisca nei confronti del corruttore: per la corruzione attiva è prevista la confisca del profitto del reato, non la confisca 'per equivalente' del prezzo promesso ma non percepito; la Corte ha rilevato l'erronea estensione della confisca per equivalente rispetto al corruttore.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in tema di motivazione; la Corte ha confermato che la motivazione per relationem è ammissibile in materia cautelare se seguita da una critica autonoma dei fatti e degli elementi indiziari.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite formale alla sintetizzazione dei motivi in Cassazione: il ricorso era stato sintetizzato ai sensi di questa disposizione; la Corte ha comunque ritenuto le censure difensive generiche e non adeguatamente documentate.
artt. 81, 110, 319-bis, 321, 353 cod. pen.
Articoli penalistici che descrivono le fattispecie contestate (concorso, corruzione, turbata libertà degli incanti ecc.). La presenza di indizi (intercettazioni, modalità di custodia, scritture societarie) è stata ritenuta idonea a fondare il fumus per tali reati.
artt. 292, 325, 335 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa e nel giudizio sulle impugnazioni e sul riesame; la Corte ha rilevato che le deduzioni difensive non hanno allegato elementi decisivi emergenti dagli atti di indagine tali da inficiare la motivazione o il periculum.
Massime di principio
- La motivazione 'per relationem' è ammessa anche in materia cautelare ma il giudice deve poi svolgere una rielaborazione critica autonoma degli elementi; chi impugna deve indicare in maniera precisa e documentata gli elementi processuali che avrebbero cambiato l'esito.
- Le censure generiche sulla carenza di motivazione o sulla mera riproduzione di precedenti atti sono spesso insufficienti in Cassazione: è necessario specificare quali argomentazioni o documenti sono stati omessi e come avrebbero inciso sul giudizio.
- Per contrastare un sequestro preventivo di somme contanti occorre provare, con elementi concreti e temporalmente coerenti, la provenienza dei fondi rispetto alle ragioni indicate dall'accusa; collegamenti aneddotici o documenti lontani nel tempo (es. del 2018) possono risultare ininfluenti se non provano la disponibilità attuale o il nesso causale.
- Il periculum in mora va motivato con riferimento concreto al rischio di dispersione o all'uso per proseguire l'attività delittuosa; la sola affermazione che pagamenti elettronici renderebbero tracciabili le somme è una deduzione generica e può non essere convincente senza fatti specifici che dimostrino la concreta possibilità di tracciamento e restituzione.
- La confisca 'per equivalente' ha limiti: quanto riguarda il pubblico ufficiale può trovare diverse discipline rispetto al corruttore; bisogna distinguere tra prezzo effettivamente percepito e prezzo promesso non corrisposto e fare riferimento alle specifiche norme (es. art. 322-ter) e alla giurisprudenza consolidata.
- Quando si impugnano provvedimenti cautelari è utile allegare specifici atti d'indagine (intercettazioni, scritture contabili, ricevute, movimenti bancari) e spiegare esattamente perché tali elementi dovrebbero escludere il fumus o il periculum, non limitandosi a contestazioni di principio.
- La presenza di elementi indiziari multipli e convergenti (intercettazioni che indicano un ruolo attivo, modalità di custodia del denaro, documentazione societaria indicativa di contabilità parallela) rafforza la legittimità del sequestro preventivo e rende meno efficaci censure generiche sulla motivazione.
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