Sentenza del 08/07/2016 n. 13986 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L.C. chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta dall'INPS, quale sostituto d'imposta, negli anni dal 1997 al 2006 sulla pensione integrativa. Sosteneva che l'imposta dovesse essere applicata soltanto sull'87,50% dell'importo, in base alla L. n. 335/1995, art. 11, e al D.Lgs. n. 314/1997, art. 4, comma 1, lett. d). L'Agenzia delle entrate contestava che tali pensioni integrative rientrassero tra le forme di previdenza complementare agevolate, sostenendo che fossero invece fondi integrativi istituiti presso enti pubblici ai sensi della L. n. 70/1975.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva confermato il diritto al rimborso, limitatamente agli anni 2003-2006, per effetto del termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602/1973, art. 38, comma 2. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non era stata fornita la prova della notificazione del ricorso: mancava l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso o della comunicazione prevista dall'art. 140 c.p.c. La decisione favorevole al contribuente è quindi rimasta ferma. Nessuna statuizione sulle spese, poiché L.C. non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11
Assoggettamento fiscale della pensione integrativa sulla quota dell'87,50%.
La norma è stata invocata dal contribuente come base dell'agevolazione fiscale applicabile alla pensione integrativa.
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, art. 4, comma 1, lett. d)
Rilevanza fiscale dell'87,50% dell'importo della pensione integrativa.
La disposizione è stata richiamata per sostenere che l'imponibile fiscale dovesse essere ridotto all'87,50% della prestazione.
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, art. 7
Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
L'Agenzia sosteneva che le pensioni integrative dell'INPS non rientrassero nelle forme pensionistiche complementari disciplinate da tale decreto; la CTR aveva invece adottato un'interpretazione ampia, riferita alle forme esistenti alla data indicata dalla normativa.
Legge 20 marzo 1975, n. 70
Fondi integrativi costituiti presso gli enti pubblici.
L'Agenzia riteneva che il trattamento integrativo appartenesse a fondi integrativi riconducibili a tale disciplina e, pertanto, non beneficiasse dell'agevolazione fiscale.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 2
Termine per la richiesta di rimborso delle imposte dirette.
La CTR ha limitato il rimborso agli anni 2003-2006, ritenendo non più rimborsabili le annualità anteriori per decorso del termine previsto.
Codice di procedura civile, art. 140
Formalità di notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto.
La prova della notificazione effettuata secondo tale procedura deve essere documentata mediante il relativo avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione, la prova della regolare notificazione del ricorso è un onere essenziale del ricorrente: la mancata produzione dell'avviso di ricevimento può comportare l'inammissibilità del ricorso, senza esame delle questioni di merito.
- Quando una controversia tributaria riguarda rimborsi per ritenute fiscali, occorre verificare sia l'applicabilità sostanziale dell'agevolazione sia i termini di decadenza per richiedere il rimborso; anche un diritto astrattamente esistente può essere riconosciuto solo per le annualità non prescritte o non decadute.
- La qualificazione di una prestazione come pensione complementare o come fondo integrativo è decisiva per stabilire il regime fiscale applicabile e deve essere valutata alla luce della disciplina istitutiva del fondo e della normativa vigente nel periodo interessato.
- Una sentenza favorevole di merito può rimanere definitiva se l'impugnazione dell'amministrazione è dichiarata inammissibile per un vizio processuale, anche senza che la Corte di Cassazione esamini la correttezza dell'interpretazione fiscale adottata dai giudici di merito.
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