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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 756 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla società l'omessa comunicazione di inizio attività, la mancata istituzione dei libri e registri contabili obbligatori e l'omessa presentazione delle dichiarazioni IRPEG, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2003, chiedendo il recupero delle imposte e l'applicazione delle sanzioni. In sede di legittimità ha censurato la decisione della CTR che aveva disapplicato le sanzioni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, deducendo sia la violazione di tale norma sia l'omessa o insufficiente motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR, poiché l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva ricorre solo quando vi sia un'inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto o sui destinatari della norma tributaria, valutabile dal giudice, e non può essere desunta dalla mera armonizzazione o integrazione tra norme nazionali e comunitarie. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    Disposizione relativa alla disapplicazione delle sanzioni tributarie in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

    L'esimente opera soltanto in presenza di un'incertezza normativa oggettiva, inevitabile e riferita al contenuto, all'oggetto o ai destinatari della norma. Non è sufficiente una difficoltà interpretativa soggettiva né la complessità derivante dal coordinamento tra norme nazionali e comunitarie.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stato utilizzato dall'Agenzia per contestare l'erronea applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 da parte della CTR.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

    Il motivo riguardava la motivazione della CTR sulla disapplicazione delle sanzioni, ma è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • La disapplicazione delle sanzioni tributarie per incertezza normativa oggettiva è un'eccezione rigorosa e non consegue automaticamente alla complessità della disciplina o al suo coordinamento con il diritto dell'Unione europea.
  • L'incertezza deve essere oggettiva, inevitabile e riconoscibile anche in sede giudiziale; non basta che la norma sia difficile da comprendere per il contribuente o per il professionista che lo assiste.
  • La mera esistenza di interpretazioni divergenti o di difficoltà applicative non è necessariamente sufficiente: occorre dimostrare una reale equivocità della norma quanto a contenuto, oggetto o destinatari.
  • Quando il giudice di merito disapplica le sanzioni senza accertare in modo specifico i presupposti dell'incertezza normativa oggettiva, la decisione può essere cassata e rinviata per un nuovo esame.
  • L'accoglimento del ricorso in Cassazione e il rinvio non determinano necessariamente la definizione definitiva della controversia sulle imposte e sulle sanzioni: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione secondo i principi indicati dalla Corte.

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