Sentenza n. 1184/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2632/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 3515/2024), pubblicata in data 18.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 981,24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile di condanna al pagamento di euro 981,24 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 981,24 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l'inadempimento. Il giudice ha verificato la conformità della copia della sentenza all'originale, la rituale notificazione del titolo al Ministero e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico a un dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente ad altra articolazione ministeriale e a prescindere dai rapporti gerarchici o dalle attribuzioni ordinarie. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la serialità delle inottemperanze ministeriali relative alla retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'adempimento e di nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, D.L. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere notificata in copia attestata conforme all'originale, senza necessità della spedizione in forma esecutiva secondo la disciplina applicabile dal 28 febbraio 2023.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della disciplina che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di un giudicato civile di condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme dovute quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per l'esecuzione e attribuendogli il potere di delegare l'attività a un soggetto pubblico idoneo anche estraneo, nell'organizzazione interna, all'ufficio originariamente competente.
- I poteri del commissario ad acta derivano dal conferimento giudiziale e non sono limitati dalle ordinarie attribuzioni del commissario nell'amministrazione di appartenenza; egli può utilizzare il capitolo di spesa più idoneo e, se necessario, strumenti contabili alternativi utili all'integrale esecuzione del giudicato.
- Le funzioni commissariali affidate a un dirigente o funzionario pubblico, quando connesse ai suoi compiti istituzionali, non danno luogo a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
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