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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31285/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un’indagine per associazione mafiosa di tipo locale e reati in materia di armi. Al ricorrente era stata applicata la custodia cautelare in carcere dal G.I.P. e il Tribunale del riesame aveva respinto l’impugnazione. In cassazione l’indagato ha dedotto, con tre motivi e con una memoria integrativa, l’assenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio mafioso e al reato satellitare, lamentando che il giudice del riesame avrebbe dato per presupposta la sua appartenenza al gruppo e avrebbe letto le intercettazioni in modo orientato verso l’accusa, trascurando una chiave alternativa fondata su una lite personale. Ha inoltre censurato la motivazione in punto esigenze cautelari, sostenendo la mancanza di una concreta e attuale pericolosità, l’erronea equiparazione della sua posizione a quella di altro indagato e l’omesso rilievo del tempo trascorso e della asserita interruzione dei rapporti con i presunti sodali. Con il motivo aggiunto ha insistito sul travisamento di più intercettazioni e sulla incongruità logica della ricostruzione fattuale del Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa emergeva da una pluralità di elementi convergenti: il suo ruolo di intermediazione tra fazioni contrapposte, la partecipazione a riunioni dei vertici, l’intervento nei contrasti per la gestione dello spaccio e la distribuzione dei proventi. Ha escluso il travisamento della prova, osservando che le doglianze difensive si risolvevano in una diversa lettura del materiale intercettivo, non consentita in sede di legittimità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ribadito che per i reati di cui all’art. 416-bis c.p. opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere; il mero decorso del tempo, da solo, non è sufficiente a vincere la presunzione, salvo che si accompagni a elementi obiettivi e concreti di effettivo recesso dal sodalizio. Nel caso concreto, il ruolo del ricorrente era stato ritenuto tutt’altro che marginale e non risultavano elementi idonei a superare la presunzione. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma

    La partecipazione ad associazione mafiosa richiede uno stabile inserimento nella struttura organizzativa e una messa a disposizione del sodalizio; per la cautela opera la presunzione relativa di esigenze cautelari e la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Indicata come aggravante del reato in materia di armi contestato al ricorrente.

  • artt. 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967

    Norme richiamate per la contestazione del reato in materia di armi.

  • artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974

    Norme richiamate per la contestazione del reato in materia di armi.

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c)-bis, c.p.p.

    Norma invocata per dedurre la nullità dell’ordinanza genetica per difetto di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato come norma generale sulle esigenze cautelari, ritenuta recessiva rispetto alla disciplina speciale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. nei reati ivi indicati.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari

    Per i reati ivi indicati opera una presunzione relativa di esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere; il mero tempo trascorso non basta da solo a superarla.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa nel contestare la motivazione del provvedimento del riesame.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria.

Massime di principio

  • Nei procedimenti cautelari relativi al delitto di associazione mafiosa, il controllo di legittimità sui gravi indizi non consente una rivalutazione del merito delle intercettazioni o delle emergenze probatorie, ma solo la verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito.
  • La partecipazione all’associazione di tipo mafioso può essere desunta da elementi plurimi e convergenti che dimostrino uno stabile inserimento nel sodalizio e una concreta messa a disposizione dell’indagato per il perseguimento degli scopi comuni; non è necessario che risultino già consumati i reati-fine.
  • In materia di misure cautelari per i reati rientranti nell’art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevale sulla disciplina generale e rende irrilevante, di regola, il solo decorso del tempo se non accompagnato da elementi obiettivi di effettivo recesso dal sodalizio o di cessazione dell’attività associativa.
  • Il c.d. tempo silente può avere rilievo soltanto se, in concreto, assume valore sintomatico di un reale allontanamento dall’associazione, valutato in relazione al tipo di sodalizio, alla qualità e durata della partecipazione e alla storia personale dell’indagato; una deduzione astratta del tempo trascorso non basta a vincere la presunzione cautelare.
  • Nel caso di mafie storiche, la persistenza del vincolo associativo e la sua vischiosità giustificano un elevato livello di resistenza alla prova contraria: la difesa deve fornire elementi specifici e concreti, non alternative ricostruzioni meramente assertive o ipotesi personali non corroborate dal materiale intercettivo.
  • Le doglianze di travisamento della prova non sono ammissibili quando si risolvono nella proposta di una diversa interpretazione del significato delle conversazioni intercettate, specie se il ricorrente non indica in modo specifico gli atti asseritamente travisati.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeEsigenze cautelariCustodia cautelareIntercettazioniImpugnazioni
RamiReati contro la PAMisure cautelariProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

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