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Sentenza

Sentenza del 18/02/2020 n. 4073 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro con cui l'Agenzia aveva rettificato i valori dichiarati in due atti di compravendita (nuda proprietà e piena proprietà) di vari terreni. In primo grado la CTP si era pronunciata, in appello la CTR aveva confermato la decisione di primo grado e, parzialmente accogliendo il ricorso originario, aveva rideterminato il valore complessivo dei terreni in Euro 1.100.000,00. La S. TRADE ha proposto ricorso per cassazione sollevando cinque motivi: (i) omesso esame, in violazione dell'art.112 c.p.c., della dedotta mancanza di motivazione della CTP circa il criterio seguito per la determinazione del valore; (ii) violazione del principio di non contestazione e mancata considerazione di prove non contestate dall'Agenzia; (iii) nullità della sentenza per uso di fatto (il mutuo) non allegato nell'atto impositivo, in violazione del D.Lgs. 546/1992 art.7 e degli artt.99 e 112 c.p.c.; (iv)-(v) omesso esame di fatto decisivo relativo alla diversa destinazione d'uso dei terreni di comparazione e violazione dell'art.51 D.P.R. 131/1986 e dell'onere della prova.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la CTR non abbia esaminato la questione: la Corte d'appello ha valutato le ragioni e ha motivato la congruità rideterminando il valore anche in considerazione della destinazione edificatoria degli appezzamenti e del mutuo ottenuto (quest'ultimo come elemento di riscontro). I motivi secondo, quarto e quinto sono stati ritenuti inammissibili perché chiedevano una rivalutazione del compendio probatorio e del libero convincimento del giudice di merito, materia insindacabile in sede di legittimità salvo omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha invece ritenuto che la CTR abbia espresso motivo sufficiente basandosi sulla certificazione di destinazione urbanistica, sui dati OMI e sui prezzi dei terreni vicini. Il terzo motivo è stato respinto perché la CTR ha utilizzato il mutuo come elemento abun-dantiam (ulteriore riscontro) e non quale unico fondamento dell'apprezzamento, mentre il giudice di merito aveva come fondamento la certificazione urbanistica e le comparazioni. La Corte ha inoltre rilevato l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002 art.13 comma 1-quater. Non sono state disposte spese in favore della parte vittoriosa per mancanza di attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51

    La norma sul valore degli atti soggetti a registrazione è stata richiamata come parametro normativo della doglianza della ricorrente; la Corte ha valutato la conformità della redeterminazione del valore al criterio normativo rilevando che la CTR ha fatto riferimento alla destinazione edificatoria e a comparazioni (OMI e vendite vicine) per ritenere congruo il valore.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per lamentare omesso esame; la Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse stata esaminata dalla CTR e che non fosse necessario ripercorrere integralmente la motivazione del primo grado.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    La Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità: i rilievi attinenti alla valutazione delle prove e al libero convincimento del giudice di merito non sono sindacabili in Cassazione (n.4) salvo che non ricorra omesso esame di fatto decisivo (n.5); le doglianze rilevanti come violazione di norme di diritto (n.3) sono state valutate e rigettate.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Richiamato per contestare l'onere di allegazione degli elementi costitutivi dell'atto impositivo: la Corte ha ritenuto che l'uso del mutuo quale elemento di riscontro in sede giudiziale non comprometta la validità dell'atto, poiché la decisione di merito si fondava su altri elementi documentali in atti (certificato di destinazione urbanistica, dati OMI, comparazioni).

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Richiamati in relazione agli oneri probatori e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione degli obblighi processuali rimessi al vaglio della valutazione di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Riferimenti al principio del libero convincimento del giudice (apprezzamento delle prove), la Corte ha ribadito che tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità salvo i casi previsti dall'art.360 c.p.c.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Citato come parametro per il requisito minimo della motivazione; la Corte controlla l'esistenza di motivazione nel suo contenuto minimo costituzionale, non la sufficienza argomentativa che è rimessa al giudice di merito.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012

    Riferimento alla riforma che ha inciso sull'art. 360 c.p.c., limitando la sindacabilità della motivazione; la Corte lo utilizza per delimitare l'ambito d'impugnazione per vizio di motivazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme richiamate per disporre l'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La quantificazione del valore di mercato dei beni immobili è rimessa al giudice di merito e il suo libero convincimento sulle prove tecniche e comparazioni è insindacabile in Cassazione, salvo omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato dibattuto tra le parti.
  • Per impugnare una decisione di merito in Cassazione sul profilo motivazionale è necessario dimostrare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non è sufficiente contestare la sufficienza o l'ampiezza della motivazione.
  • Elementi emersi nel corso del giudizio (es. mutuo acceso dall'acquirente) possono essere utilizzati dal giudice come elemento di riscontro/ulteriore conferma della congruità del valore, purché la decisione di merito si fondi su documentazione e criteri pertinenti già in atti (es. certificazione di destinazione urbanistica, dati OMI, confronti con vendite vicine).
  • La parte che lamenta violazioni formali dell'atto impositivo relative all'onere di allegazione deve dimostrare che l'uso, in giudizio, di elementi non espressi nell'atto ha effettivamente pregiudicato il diritto di difesa; la mera presenza di tali elementi come riscontro non implica automaticamente la nullità della decisione.
  • In sede di contenzioso tributario la distinzione tra errori di fatto (rimessi al merito) e violazioni di norme processuali o diritto sostanziale (sindacabili in Cassazione) è cruciale: molte censure sulla valutazione probatoria risultano inammissibili o infondate in sede di legittimità.

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