Sentenza n. 688/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del Verbale n. 414 del 18 marzo 2024, nella parte in cui dichiara il ricorrente non idoneo; - dei risultati delle prove scritte del 3 luglio 2024; - nonché, in parte qua, se ed in quanto lesivi della posizione del ricorrente, dei seguenti atti: verbale n. 11 del 6 giugno 2023; verbale n. 12 del 7 giugno 2023; verbale n. 13 del 12 giugno 2023; verbale n. 14 del 13 giugno 2023; verbale n. 15 del 26 giugno 2023, di fissazione dei criteri di correzione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonché per l’accertamento e la declaratoria nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al conseguimento dell’idoneità della prima prova concernente l’atto inter vivos di diritto civile e alla conseguente correzione, da parte della Commissione in diversa composizione, degli elaborati successivi ai fini della sua ammissione alle prove orali; quanto ai motivi aggiunti presentati il 19 giugno 2025: - del d.m. del 15 maggio 2025 - Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022, pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 15 maggio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alla prima prova scritta del concorso notarile, verbale di correzione e graduatoria finale dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità alla prima prova scritta, avente ad oggetto la redazione di un atto inter vivos di diritto civile, nonché gli atti recanti i criteri di correzione e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del concorso. Ha dedotto la violazione degli artt. 6, 10 e 11 d.lgs. n. 166/2006, dell'art. 5 del decreto dirigenziale 3 dicembre 2019, degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e giusto procedimento, contraddittorietà, incoerenza, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e incongruità. In particolare, ha contestato l'omessa o generica predeterminazione dei criteri di valutazione e i rilievi tecnici posti a fondamento della non idoneità, sostenendo che il proprio elaborato avrebbe dovuto superare la prima prova e che si sarebbe dovuto procedere alla correzione degli elaborati successivi e all'ammissione alle prove orali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il motivo relativo alla predeterminazione dei criteri. L'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 166/2006 impone alla commissione di fissare i criteri prima della correzione, ma tali criteri non devono essere analitici né predeterminare ogni possibile soluzione giuridica; è sufficiente che orientino adeguatamente la valutazione tecnica. I criteri del verbale n. 15 del 26 giugno 2023, relativi tra l'altro a nullità, travisamento della traccia, incompletezza, incongruità, contraddittorietà, omessa trattazione di istituti rilevanti ed errori di diritto, sono stati ritenuti sufficientemente caratterizzati. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato, e per la parte volto a contestare il merito della correzione, non scrutinabile in quanto diretto a sostituire la valutazione del candidato a quella della commissione. Il giudice ha ricordato che la correzione degli elaborati notarili e l'individuazione degli errori ostativi esprimono discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, palese irragionevolezza o manifesto travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il giudizio di non idoneità è stato ritenuto logico e non abnorme. La commissione aveva rilevato l'incompletezza dell'atto quanto al meccanismo di ritorno della proprietà al venditore in caso di formalità pregiudizievoli sopravvenute, l'omessa previsione di una garanzia specifica per la servitù e per il rischio di espropriazione del fondo servente, la mancata indicazione analitica dei mezzi di pagamento nella clausola prevista dalla normativa antiriciclaggio, la genericità della fideiussione e l'errata strutturazione dell'atto di conferma di una divisione nulla, anche quanto alla presenza del soggetto chiamato a intervenire. Tali carenze rientravano nei criteri di grave insufficienza e di errore ostativo e giustificavano l'arresto della correzione dopo la prima prova, senza esame degli elaborati successivi. La graduatoria finale, impugnata con motivi aggiunti, non è stata quindi travolta. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 166/2006
la commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove scritte
I criteri devono essere fissati preventivamente, ma non devono avere particolare analiticità; devono essere sufficientemente caratterizzati da orientare la valutazione tecnica senza predeterminare tutte le possibili soluzioni giuridiche.
art. 11, commi 6 e 7, d.lgs. n. 166/2006
nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi
Le nullità e le gravi insufficienze individuate secondo i criteri preventivi costituiscono errori ostativi che legittimano la dichiarazione di non idoneità e interrompono la correzione delle prove successive.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità della valutazione concorsuale; il giudice non ha ravvisato violazioni rilevanti.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza della procedura; il giudice ha escluso la violazione.
artt. 1 e 3 l. n. 241/1990
Richiamati in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; le censure sono state respinte.
art. 35, comma 22, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
La clausola relativa ai mezzi di pagamento deve identificare e descrivere analiticamente i mezzi concretamente utilizzati; il mero rinvio alla normativa antiriciclaggio non è sufficiente in una prova concorsuale notarile.
Massime di principio
- Nei concorsi notarili, i criteri di correzione delle prove scritte devono essere predeterminati prima dell'inizio della correzione, ma non devono elencare analiticamente tutte le possibili soluzioni giuridiche: è sufficiente che individuino categorie di errori e carenze idonee a orientare il giudizio tecnico della commissione.
- Le nullità e le gravi insufficienze individuate dalla commissione secondo i criteri preventivamente stabiliti costituiscono errori ostativi che consentono di dichiarare la non idoneità del candidato dopo la lettura del primo o del secondo elaborato, senza procedere alla correzione delle prove successive.
- La valutazione degli elaborati nei concorsi notarili costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, palese irragionevolezza o manifesto travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- In una prova concorsuale notarile, la simulazione dell'attività professionale non esonera il candidato dall'indicare in modo completo e tecnicamente preciso gli istituti giuridici, le garanzie, le condizioni e gli elementi richiesti dalla traccia e dalla legge.
- La motivazione sintetica di non idoneità è legittima quando, alla luce dei criteri preventivi, individua carenze concrete dell'elaborato riconducibili a incompletezza, omessa trattazione di istituti rilevanti, errori di diritto o mancata risposta a specifiche richieste della traccia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 60/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 61/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 62/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 12/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →