Cassazione Penale, Ordinanza n. 29167/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Genova aveva confermato la condanna dell'imputato per bancarotta documentale semplice. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto fosse motivato in modo inadeguato e che non si fosse considerato che i creditori avrebbero potuto non essere ammessi al passivo. Con un secondo motivo, formulato in via subordinata, ha lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 l. fall. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui la particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della corte territoriale, fondata sull'entità dei crediti insinuati al passivo e sull'omessa tenuta delle scritture per più esercizi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto congruamente motivato.
art. 133, primo comma, c.p.
È il parametro di riferimento per apprezzare tenuità del fatto e gravità della condotta, considerando modalità, colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 219 l. fall.
La circostanza attenuante invocata dal ricorrente non è stata esaminata nel merito perché dedotta per la prima volta in cassazione, quindi inammissibile.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve svolgere una valutazione complessiva e congiunta di tutte le componenti del fatto concreto, non potendo limitarsi a un solo profilo isolato.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando in modo coerente sia l'entità del pregiudizio economico arrecato sia la protrazione nel tempo dell'omissione o della condotta illecita.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure su una circostanza attenuante che non sia stata previamente dedotta in appello, trattandosi di motivo nuovo.
- Nel giudizio sulla tenuità del fatto in materia fallimentare, l'omessa tenuta delle scritture contabili per più esercizi è indice di maggiore gravità ostativo al riconoscimento della non punibilità.
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