Cassazione Civile, Ordinanza n. 17488/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2016 nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica e di alcuni soggetti ritenuti solidalmente responsabili, in ragione della contestazione dei presupposti per fruire del regime fiscale agevolato riservato agli enti non commerciali. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria ritenendo: a) che l’associazione avesse i requisiti formali e sostanziali per godere delle agevolazioni, pur a fronte di alcune irregolarità documentali; b) che i proventi della raccolta pubblica di fondi non confluissero nel plafond rilevante ai fini dell’esenzione; c) che uno dei legali rappresentanti non fosse responsabile in solido per i debiti tributari, avendo provato di non essersi ingerito nella gestione dell’ente. In cassazione l’Amministrazione ha proposto quattro motivi: il primo per violazione delle norme sulle agevolazioni delle associazioni sportive dilettantistiche, sostenendo che la mera iscrizione al CONI e alle federazioni non basti e che mancasse la prova della democraticità della gestione e della regolare contabilità; il secondo per violazione della disciplina sulla raccolta pubblica di fondi, censurando l’esclusione dal plafond e il rilievo dato ai documenti contabili; il terzo per omessa pronuncia sulla questione della forfettizzazione IVA; il quarto per falsa applicazione dell’art. 38 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in tema di responsabilità solidale del legale rappresentante dell’associazione. Il legale rappresentante ha resistito e ha proposto anche ricorso incidentale sulle spese, contestando la compensazione disposta dal giudice d’appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ha rigettato il quarto motivo e ha respinto il ricorso incidentale del legale rappresentante. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dichiarato dovuto, per il ricorso incidentale, il contributo unificato nei presupposti di legge.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è configurabile solo se la decisione di merito applica in modo errato la norma; non può essere usata per ottenere una rivalutazione dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte.
art. 38 c.c.
Per i debiti tributari dell’associazione non riconosciuta, la responsabilità solidale del legale rappresentante è normalmente presunta nel periodo di investitura, salvo prova della sua estraneità alla gestione.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i presupposti dell’agevolazione fiscale e, nel caso concreto, la mancata ingerenza del legale rappresentante, segue le regole ordinarie di riparto della prova.
art. 90, commi 17, 18, 18 bis e 18 ter, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato come disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e dei requisiti per il relativo regime agevolato.
art. 148 TUIR
Il regime agevolato per gli enti associativi richiede non solo clausole statutarie conformi, ma anche la verifica in concreto dell’attività svolta e dei requisiti sostanziali dell’ente.
art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l’IVA, le agevolazioni degli enti associativi presuppongono requisiti formali e sostanziali, con prova a carico del contribuente.
art. 143, comma 3, TUIR
I proventi delle raccolte pubbliche di fondi possono essere esclusi dall’imposizione entro il limite previsto e in presenza dei requisiti di occasionalità e finalità non commerciali.
art. 25 l. 13 maggio 1999, n. 133
Richiamato quale base normativa delle raccolte pubbliche di fondi degli enti associativi.
art. 20, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La mancanza di rendiconto e relazione illustrativa non esclude automaticamente l’esenzione, ma impone una prova diversa dei presupposti agevolativi.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La compensazione delle spese nel processo tributario richiede la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge ed è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione incidentale, può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nei regimi agevolativi riservati agli enti associativi o sportivi dilettantistici non è sufficiente il solo dato formale dell’iscrizione o dell’affiliazione: il contribuente deve dimostrare anche, in concreto, la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge, compresa l’effettiva natura non lucrativa e la democraticità dell’assetto associativo.
- L’onere della prova dei presupposti dell’esenzione fiscale grava sul soggetto che invoca il beneficio; non basta allegare lo statuto o la finalità istituzionale, ma occorre un accertamento fattuale sulla concreta attività svolta e sulle modalità di funzionamento dell’ente.
- Le raccolte pubbliche di fondi effettuate da associazioni sportive dilettantistiche restano non imponibili entro il limite normativo e se hanno carattere occasionale e finalità non commerciali; la violazione degli obblighi documentali non elimina di per sé l’agevolazione, ma impone una prova alternativa dei presupposti.
- Se il giudice di merito omette di esaminare uno specifico motivo di gravame, si configura nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di pronuncia.
- Per i debiti tributari dell’associazione non riconosciuta, la responsabilità solidale del legale rappresentante nel periodo di investitura è normalmente presunta, ma la presunzione può essere superata mediante prova rigorosa della totale estraneità alla gestione e alla formazione del debito.
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