Cassazione Penale, Sentenza n. 21553/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. tra i reati giudicati con sei sentenze riguardanti furto, rapina, riciclaggio, false dichiarazioni ed evasione commessi tra il 17/12/2013 e l'08/02/2016. Si deduceva la coincidenza temporale di alcuni episodi (es. riciclaggio ed evasione l'08/02/2016), l'omogeneità tipologica (reati predatori) e la vicinanza temporale fra diversi fatti come elementi a sostegno di un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione operato dalla Corte d'appello di Bari. Il giudice dell'esecuzione aveva motivato l'esclusione della continuazione con la tendenza a delinquere, la distanza temporale tra molti reati e la natura predatoria/occasionale di gran parte delle condotte; ha altresì ritenuto insufficiente la prossimità temporale di alcuni episodi per provare una preventiva ideazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base normativa per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha applicato i principi elaborati in sede di giurisprudenza per valutare la sussistenza degli indici richiesti per tale riconoscimento.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea
La Corte ha fatto proprio il criterio delle Sezioni Unite: per riconoscere la continuazione è necessario riscontrare un insieme di indicatori concreti e la prova che i reati successivi fossero pianificati già al momento del primo; la mera presenza di alcuni indici o la prossimità temporale non sono sufficienti se i reati appaiono estemporanei o frutto di tendenza a delinquere.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la presenza di molteplici indicatori corporei (omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di commissione, causalità, sistematicità/abitudini programmate) e non può fondarsi su un solo elemento isolato.
- La mera vicinanza temporale di alcuni reati o la loro tipologia analoga (es. reati predatori) non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza di un disegno criminoso unitario; è necessaria la prova che i reati successivi fossero programmati già al momento del primo episodio.
- Fatti commessi a distanza di mesi e caratterizzati da natura occasionale o predatoria indicano più una tendenza a delinquere che un progetto criminoso unitario, ostando quindi al riconoscimento della continuazione.
- In caso di ricorso infondato il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per cui è opportuno valutare attentamente la fondatezza della richiesta prima di proporre impugnazioni.
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