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Ordinanza

Ordinanza n. 253/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 56 del 14 maggio 2026 (reg. gen. n. 474), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – Non recepimento delle perizie per indennizzi ai concessionari uscenti nel bando di gara”, nella parte riferita al lotto n. 29 Bagni La Vela (doc. n. 1); - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 57 del 15 maggio 2026 (reg. gen. n. 476), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – indizione di gara”, nella parte riferita al lotto n. 29 Bagni La Vela (doc. n. 2); - della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15 maggio 2026 – recante “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per le categorie individuate alla lettera A) gestione di stabilimenti balneari, B) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio e D) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, dell’art. 01, c.1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. -approvazione schemi degli atti di gara”, nella parte riferita al lotto n. 29 Bagni La Vela (doc. n. 3); - del disciplinare e relativi allegati, in particolare dell’allegato 4a), “della procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per la categoria individuata alla lettera a) (gestione di stabilimenti balneari), alla lettera b) (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio) e alla lettera d) (gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive) dell’art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.”, nella parte riferita al lotto n. 29 Bagni La Vela (doc. n. 4 e n. 4 bis); - dell’avviso pubblico datato 15 maggio 2026, a firma del Funzionario Responsabile, Arch. Cinzia Cadei, di indizione della “procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime site sul territorio del Comune di Laigueglia, con finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, comma1, lettera a), b), d) della legge n. 118/2022 modificata dal D.L. 400/93”;

Giustizia amministrativa202600642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di indizione della gara per l’assegnazione del lotto demaniale marittimo n. 29 Bagni La Vela, inclusa l’omessa previsione dell’indennizzo in favore del concessionario uscente e la valutazione negativa della relativa perizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria uscente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, gli atti con cui il Comune ha indetto la procedura a evidenza pubblica per il rilascio della concessione demaniale marittima relativa al lotto n. 29. La ricorrente ha contestato, in particolare: l’espunzione dal bando della previsione dell’indennizzo e dell’equa remunerazione spettanti al concessionario uscente; la mancata indicazione dell’indennizzo nella lex specialis; gli atti con cui il Comune ha ritenuto non utilizzabile la perizia predisposta per la quantificazione dell’indennizzo, assumendo che essa comprendesse beni già ammortizzati o privi dei requisiti di inamovibilità e di stretta attinenza al servizio; l’indeterminatezza dell’oggetto della concessione per l’asserita ambiguità tra opere amovibili, inamovibili, incamerabili e di difficile rimozione; l’illegittimità dei punteggi premiali riferiti alla demolizione di opere di difficile rimozione, alla prevalenza di opere di facile rimozione, agli investimenti, alla rinuncia a una porzione dell’area per destinarla a spiaggia libera e all’offerta di contributi economici per servizi pubblici. Il Comune aveva previamente comunicato i criteri per la determinazione dell’indennizzo; tali comunicazioni non erano state impugnate.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto le censure inammissibili per difetto di interesse attuale o di immediata lesività nella parte in cui riguardavano clausole non escludenti, che non impedivano la partecipazione, non rendevano impossibile la formulazione di un’offerta competitiva e non attribuivano vantaggi ad altri concorrenti. Quanto all’indennizzo, il Comune non aveva escluso in astratto il diritto previsto dalla legge, ma aveva ritenuto non utilizzabile, allo stato, la perizia relativa alla ricorrente, rinviando la dimostrazione dell’an e del quantum a una fase successiva. La contestazione della perizia è stata inoltre ritenuta irricevibile per mancata impugnazione delle precedenti note comunali sui criteri di calcolo e, comunque, infondata: in assenza di decreti attuativi, era corretto utilizzare come parametro il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, riferito agli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili; lo schema di bando tipo invocato dalla ricorrente aveva invece natura preparatoria e non precettiva. Il giudice ha ritenuto sufficientemente determinato l’oggetto della concessione, poiché la documentazione relativa alle opere presenti era disponibile per ciascun lotto sul portale comunale. I punteggi relativi alla demolizione di opere amovibili o di difficile rimozione, alla riqualificazione del litorale, alla destinazione di parte dell’area a spiaggia libera e ai contributi volontari per servizi comunali sono stati ritenuti, oltre che non immediatamente lesivi, prima facie ragionevoli e coerenti con la legge n. 118/2022 e con gli obiettivi comunali di riqualificazione e fruizione pubblica del litorale. È stato escluso anche il periculum in mora: non era provata una distorsione grave della gara né un danno irreparabile, trattandosi di pregiudizio patrimoniale eventualmente risarcibile per equivalente; il Comune aveva inoltre concesso un termine più ampio per presentare l’offerta. Nel bilanciamento degli interessi è prevalso l’interesse pubblico a evitare che indennizzi erroneamente determinati alterassero la competizione e compromettessero la sostenibilità dell’offerta del nuovo gestore. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune 800 euro, oltre oneri di legge, per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare e consente al giudice di valutare fumus boni iuris, periculum in mora e comparazione degli interessi.

  • art. 4 l. 118/2022

    Consente di prevedere nei bandi per le concessioni demaniali marittime criteri e punteggi finalizzati alla riqualificazione della costa, al miglioramento dell’accessibilità e fruibilità delle aree e alla qualità dei manufatti e dei beni asserviti alla concessione; il comma 9 è richiamato quale base del diritto all’indennizzo e all’equa remunerazione.

  • art. 49 cod. nav.

    Il giudice ha ritenuto non incompatibile con tale disposizione il punteggio relativo alla demolizione di opere, poiché la proposta deve rispettare la normativa demaniale e ottenere il nulla osta dell’Agenzia del Demanio.

  • art. 11-bis l.r. Liguria n. 13/1999

    È richiamato quale obiettivo di incremento della quota di spiagge libere o libere attrezzate fino al 40% del fronte totale delle aree balneabili.

  • art. 4 l. 118/2022, comma 6, lettere b), c), d), e) ed f)

    Le lettere b) e c) legittimano criteri premiali collegati alla riqualificazione, accessibilità, fruibilità e qualità dei manufatti; le lettere d), e) ed f) sono richiamate per i servizi pubblici cui possono riferirsi i contributi volontari offerti dai concorrenti.

  • art. 01, comma 1, d.l. 400/1993, convertito dalla l. 494/1993

    Individua le categorie di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative oggetto della procedura.

Massime di principio

  • L’omessa indicazione nel bando dell’indennizzo spettante al concessionario uscente non determina, di per sé, l’illegittimità della lex specialis quando il diritto all’indennizzo permane ex lege e può essere dimostrato successivamente quanto alla sussistenza e all’entità, purché la clausola non impedisca la partecipazione né la formulazione di un’offerta competitiva.
  • La contestazione di una previsione della lex specialis è priva di interesse attuale quando la clausola non ha portata escludente, non impedisce la partecipazione alla gara, non rende impossibile la formulazione dell’offerta e non attribuisce un vantaggio concreto ad altri concorrenti.
  • In assenza di specifici decreti attuativi, la quantificazione dell’indennizzo al concessionario uscente può essere parametrata ai soli investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili e inamovibili, secondo i criteri desumibili dal parere del Consiglio di Stato richiamato dal giudice; uno schema di bando tipo meramente preparatorio e privo di effetti precettivi non costituisce parametro vincolante.
  • I punteggi premiali previsti per la riqualificazione del litorale, il miglioramento dell’accessibilità e fruibilità dell’area, la qualità dei manufatti, l’incremento delle spiagge libere e il sostegno volontario a servizi pubblici rientrano nella discrezionalità della stazione concedente quando risultano coerenti con le finalità della concessione e formulati nel rispetto della normativa vigente.
  • In sede cautelare manca il periculum in mora quando il pregiudizio allegato è soltanto patrimoniale e risarcibile per equivalente, non è provato un concreto effetto distorsivo della gara e l’amministrazione ha adottato misure idonee ad ampliare il termine per la presentazione delle offerte.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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