Sentenza del 20/01/2021 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Definizione agevolata della lite - Effetti - Cessazione materia del contendere - Compensazione spese di lite - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia sorgente da accertamenti/avvisi tributari si è definita per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione alla definizione agevolata della lite. La questione giuridica è se, in tale ipotesi, le spese di lite debbano essere poste a carico del contribuente o compensate, tenuto conto della ratio della definizione agevolata che mira a rimuovere ostacoli economici e disincentivi all'adesione.
La decisione
Il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite. Ha motivato che una condanna del contribuente alle spese sarebbe in contrasto con la finalità della definizione agevolata della lite, poiché imporrebbe oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge e dissuaderebbe dall'adesione. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria non abbia accettato la rinuncia del contribuente, va comunque disposta la compensazione delle spese.
Norme richiamate
Cassazione
La Corte ha affermato che la definizione agevolata della lite implica la cessazione della materia del contendere e la previsione di compensazione delle spese per non contrastare la ratio deflattiva della norma e non aggiungere oneri al contribuente che abbia aderito.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria si estingue per adesione alla definizione agevolata della lite, il principio applicabile è la compensazione delle spese di lite: ciascuna parte sopporta i propri oneri.
- La compensazione è motivata dalla necessità di non creare disincentivi all'adesione alla definizione agevolata imponendo al contribuente spese aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla norma.
- L'eventuale mancata accettazione da parte dell'Amministrazione finanziaria della rinuncia del contribuente non preclude la compensazione delle spese: il giudice deve comunque valutare la coerenza con la finalità della definizione agevolata.
- In casi analoghi il contribuente dovrà documentare l'adesione/definizione agevolata e chiedere al giudice la compensazione delle spese in udienza o con atto, richiamando la ratio deflattiva della norma e la giurisprudenza (es. Cass. 7107/2019).
- L'Amministrazione, se ritiene diversamente, dovrà motivare in modo specifico perché ritenere che l'adesione non comporti l'applicazione della compensazione; tuttavia la giurisprudenza tende a privilegiare la compensazione per non impedire la definizione agevolata.
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