Sentenza del 22/04/2021 n. 2110 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Atto di pignoramento - Sgravio parziale - Nuova iscrizione a ruolo e notifica di ulteriore cartella di pagamento per importo rettificato - Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, dopo che il credito iscritto a ruolo era stato ridotto per effetto di uno sgravio parziale, l'atto di pignoramento fosse invalido perché non era stata effettuata una nuova iscrizione a ruolo né notificata una nuova cartella di pagamento con l'importo rettificato. In sostanza la doglianza era che la riscossione coattiva avrebbe dovuto essere preceduta dagli adempimenti formali aggiornati all'importo rideterminato.
La decisione
La corte ha stabilito che non è necessaria né una nuova iscrizione a ruolo, né la notifica di una nuova cartella per procedere al pignoramento dopo uno sgravio parziale. È sufficiente la notifica della prima cartella di pagamento e il successivo atto di riscossione coattiva; lo sgravio parziale non impedisce la prosecuzione dell'azione esecutiva nei limiti del credito residuo. La sentenza richiama e conferma l'orientamento di Cass. n. 22804/2015 e interpreta l'art. 49 del d.P.R. 636/72 nel senso della sufficienza della prima notificazione unitamente agli atti di riscossione coattiva.
Norme richiamate
d.P.R. 636/1972
L'art. 49 è interpretato nel senso che non impone, per la validità dell'atto esecutivo (pignoramento), la preventiva nuova iscrizione a ruolo o la notifica di una nuova cartella quando il credito originario sia stato parzialmente sgravato; la prima cartella notificata e l'atto di riscossione coattiva sono sufficienti.
Cass. sent. 22804/2015
Giurisprudenza consolidata che conferma il principio secondo cui la riduzione del credito per sgravio parziale non richiede la ripetizione formale della iscrizione a ruolo o una nuova cartella per rendere valido il successivo atto di pignoramento.
Massime di principio
- La notificazione della prima cartella di pagamento è valida come presupposto per la successiva azione esecutiva anche se, in seguito, il credito viene parzialmente sgravato; non è necessaria una nuova iscrizione a ruolo o una nuova cartella per ciascuna rettifica.
- L'azione esecutiva può proseguire nei limiti del credito residuo risultante dallo sgravio: il pignoramento deve essere proporzionato all'effettivo ammontare ancora dovuto.
- Per il contribuente resta aperta la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante i rimedi amministrativi o giudiziari appropriati (impugnazione dello sgravio/atto di riscossione), ma l'esistenza di uno sgravio parziale non sospende automaticamente l'esecuzione già avviata salvo diversa determinazione giurisdizionale.
- L'ente riscossore dovrebbe conservare e rendicontare chiaramente la documentazione relativa allo sgravio e al credito residuo, per dimostrare la correttezza dell'azione esecutiva intrapresa.
- In pratica, in casi simili occorre verificare sia la regolarità della notifica iniziale sia l'effettivo ammontare residuo prima di eseguire misure definitive: eventuali errori materiali nella determinazione del credito residuo possono comunque essere fatti valere e rettificati con le procedure previste.
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