Sentenza del 03/07/2019 n. 2902 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Milano, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro l'accertamento IMU relativo all'anno 2013, per un importo di euro 53.760. Il primo motivo riguardava un presunto vizio di ultrapetizione, sostenendo che il giudice avesse rilevato l'illegittimità della rendita catastale senza un adeguato contraddittorio con l'Agenzia del Territorio. Il secondo motivo contestava il riconoscimento dell'efficacia retroattiva della nuova rendita catastale, determinata dall'Agenzia in euro 128.914,00.
La decisione
L'impugnazione del Comune è stata integralmente rigettata. Il giudice ha escluso il vizio di ultrapetizione, rilevando che la nuova rendita era stata adottata dalla stessa Agenzia del Territorio in autotutela e che la precedente rendita risultava erronea sulla base di tale provvedimento. È stata inoltre confermata l'efficacia retroattiva della nuova rendita, poiché la rettifica derivava dalla correzione di errori originari o vizi del precedente classamento e non da elementi nuovi o sopravvenuti. L'accertamento IMU deve quindi essere ricalcolato sulla base della rendita di euro 128.914,00. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 3.500,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 7 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma consente al giudice tributario di rilevare anche d'ufficio, nei limiti della controversia, l'illegittimità di un atto amministrativo rilevante ai fini della decisione. Nel caso concreto, tuttavia, la precedente rendita non è stata direttamente disapplicata dal giudice, ma è stata considerata erronea in base alla successiva rettifica adottata in autotutela dall'Agenzia del Territorio.
Art. 74 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
La notificazione determina l'efficacia formale dell'atto di attribuzione o modifica della rendita e il momento dal quale il contribuente può tutelarsi contro di esso, ma non impedisce che la nuova rendita sia applicata anche a periodi precedenti quando essa corregge errori originari del classamento.
Cass. Sez. 5, sentenza n. 20775 del 26 ottobre 2005
Distingue tra efficacia della modifica della rendita, collegata alla notificazione, e applicabilità della rendita, collegata all'epoca della variazione materiale o dell'errore che ha determinato la rettifica.
Cass. Sez. 5, ordinanza n. 13443 del 27 luglio 2012
Conferma che la nuova rendita può essere utilizzata per periodi anteriori alla notificazione quando la rettifica riguarda la corretta rappresentazione della situazione catastale già esistente.
Cass. n. 7434 del 2014
Il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita di fabbricati ha effetto retroattivo, dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell'atto non trattandosi di provvedimento modificativo della rendita ma della correzione di errori insiti nell'originario provvedimento. Se, invece, il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto all'originario classamento, la rettifica della rendita, effettuata dopo il 1 gennaio 2000, sarà irretroattiva, avendo efficacia ex nunc.
La retroattività dipende dalla causa della rettifica: opera ex tunc quando l'Agenzia corregge un errore o un vizio già presente nell'originario classamento; opera invece solo per il futuro quando la modifica deriva da elementi nuovi, sopravvenuti o da una diversa situazione dell'immobile.
Massime di principio
- Quando una nuova rendita catastale viene adottata in autotutela per correggere errori originari del classamento, può essere applicata retroattivamente anche a periodi d'imposta precedenti alla sua notificazione.
- La data di notificazione della nuova rendita stabilisce la sua efficacia formale e il momento in cui il contribuente può contestarla, ma non determina necessariamente il primo periodo fiscale a cui la rendita può essere applicata.
- Se la rettifica dipende da modifiche strutturali, elementi sopravvenuti o circostanze nuove rispetto al classamento originario, la nuova rendita ha normalmente efficacia solo dal momento previsto dalla legge, senza retroazione.
- Per stabilire se la rendita sia retroattiva occorre esaminare il contenuto e la motivazione del provvedimento catastale, nonché l'istanza che lo ha originato: la correzione di errori preesistenti tende a produrre effetti ex tunc, mentre il nuovo classamento basato su fatti sopravvenuti produce effetti ex nunc.
- Un Comune non può mantenere un accertamento IMU fondato su una rendita catastale successivamente corretta dall'Agenzia del Territorio per errori originari, dovendo ricalcolare il tributo sulla base della rendita rettificata.
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