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Ordinanza

Ordinanza n. 1457/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento del decreto n. 15/GAB del 19 marzo 2025 e dei relativi allegati, con cui l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha nominato un commissario “ad acta” con il compito di provvedere in via sostitutiva agli adempimenti propedeutici, attuativi e consequenziali alla costituzione della società mista ARETUSACQUE S.p.A., ritenuti di competenza del Sindaco, della Giunta e dell’organo consiliare.

Giustizia amministrativa202502344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto assessoriale di nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti relativi alla costituzione della società mista ARETUSACQUE S.p.A.

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto con cui l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha nominato un commissario ad acta, attribuendogli poteri sostitutivi rispetto agli adempimenti ritenuti di competenza del Sindaco, della Giunta e del consiglio comunale nella fase di costituzione della società mista cui affidare la gestione trentennale del servizio idrico integrato nell’ambito di Siracusa. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, l’incompetenza dell’Assessore, sostenendo che i poteri sostitutivi in materia spettassero al Presidente della Regione; l’assenza di una base normativa per l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni; l’adozione anticipata del commissariamento in assenza di un’inadempienza definitivamente accertata; l’irragionevolezza della distinzione tra Comuni che utilizzano il fondo alimentato dalle somme derivanti dalla liquidazione dell’ATO e Comuni che utilizzano risorse proprie; la sproporzione dell’estensione dei poteri commissariali alle attività di sottoscrizione delle azioni, intervento nell’atto notarile, sottoscrizione dei patti parasociali e nomina degli organi societari; la lesione dell’autonomia comunale e delle prerogative dei soci pubblici nella definizione degli assetti di governance; l’illogicità del collegamento tra il mancato versamento della quota sociale e la sostituzione nella nomina degli organi della società; nonché l’irrilevanza o l’erroneità del riferimento all’impedimento del Sindaco per causa di forza maggiore. L’Assemblea Territoriale Idrica ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società mista e degli altri Comuni dell’ambito, e ha difeso la legittimità dell’intervento sostitutivo quale misura attuativa dell’assetto già definito a livello d’ambito e necessaria al rispetto delle scadenze della procedura e degli obiettivi del PNRR. L’Amministrazione regionale ha sostenuto la legittimità del commissariamento quale intervento funzionale alla costituzione operativa del gestore unico.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né le questioni preliminari né i motivi di merito. Ha rilevato che il contraddittorio deve essere integrato nei confronti della società mista ARETUSACQUE, qualificata come controinteressato successivo, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe produrre effetti caducanti sugli atti relativi alla sua costituzione, nonché nei confronti degli altri Comuni dell’ambito, in quanto soci della società mista. Ha assegnato al Comune ricorrente trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per procedere all’integrazione del contraddittorio e ulteriori quindici giorni per depositare la relativa documentazione. La decisione è stata rinviata alla pubblica udienza del 3 dicembre 2026. Ogni ulteriore decisione in rito e nel merito è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022

    La disposizione è richiamata in relazione ai termini e agli adempimenti per il completamento dell’affidamento del servizio idrico integrato, ma non è ancora oggetto di una valutazione decisiva da parte del TAR.

  • art. 82 l.r. n. 3/2024

    È richiamato quale base della deliberazione concernente l’anticipazione delle somme in favore dei Comuni tramite il fondo collegato alla liquidazione dell’ATO; l’ordinanza non ne definisce la portata.

Massime di principio

  • Quando l’accoglimento di un ricorso può produrre effetti caducanti sugli atti relativi alla costituzione di una società mista, la società deve essere chiamata in giudizio quale controinteressato successivo.
  • Devono essere chiamati nel processo anche gli altri enti pubblici che partecipano alla società mista quando la decisione sul ricorso può incidere sulla loro posizione di soci e sugli atti costitutivi o organizzativi della società.
  • In presenza di una necessaria integrazione del contraddittorio, il giudice amministrativo può assegnare al ricorrente un termine per notificare il ricorso ai soggetti pretermessi e un successivo termine per depositare la prova dell’adempimento, rinviando la decisione su rito e merito a una successiva udienza.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoRegioni e rapporti tra livelli di governoIstruttoria processuale
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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