Sentenza del 19/12/2017 n. 10788 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Imposte sul reddito - Compenso dei Giudici Tributari - Tassazione - Principio di cassa - Liquidazione avvenuta dopo la scadenza di riferimento - Regime di tassazione separata - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il regime fiscale applicabile ai compensi spettanti ai giudici tributari, assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR. Il ricorrente sosteneva che gli emolumenti riferiti a un anno precedente, ma liquidati e riscossi oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, dovessero essere assoggettati a tassazione separata in quanto arretrati percepiti per cause non dipendenti dalla propria volontà. L'Amministrazione riteneva invece applicabile la tassazione ordinaria, anche in considerazione del presunto ritardo fisiologico nella liquidazione dei compensi.
La decisione
La tesi favorevole al contribuente è stata accolta. Ai compensi dei giudici tributari si applicano i criteri previsti per i redditi di lavoro dipendente: gli emolumenti percepiti entro il periodo d'imposta e fino al 12 gennaio dell'anno successivo sono soggetti a tassazione ordinaria; quelli riferiti all'anno precedente e riscossi dopo il 12 gennaio sono invece soggetti a tassazione separata. È stata così confermata l'illegittimità della norma che escludeva tali compensi dalla tassazione separata sul presupposto di un ritardo fisiologico.
Norme richiamate
Art. 50, comma 1, lett. f), del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
I compensi dei giudici tributari sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
L'assimilazione comporta l'applicazione ai compensi dei giudici tributari degli stessi criteri fiscali previsti per i redditi di lavoro dipendente.
Art. 51 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
In base al principio di cassa, rileva il momento della percezione del compenso. Gli emolumenti percepiti entro il 12 gennaio dell'anno successivo sono collegati al periodo d'imposta precedente e restano soggetti a tassazione ordinaria; quelli percepiti successivamente possono rientrare nella tassazione separata se riferiti ad anni precedenti.
Art. 39, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111
La disposizione, nella parte in cui sottraeva i compensi dei giudici tributari alla tassazione separata sulla base del presunto ritardo fisiologico, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 28 maggio 2014
La Corte ha escluso che il carattere fisiologico o organizzativo del ritardo nella liquidazione possa impedire, automaticamente, l'applicazione della tassazione separata prevista per gli arretrati riferiti ad anni precedenti.
Massime di principio
- Per i redditi assimilati al lavoro dipendente, il trattamento fiscale segue normalmente le regole proprie di tale categoria, compreso il criterio temporale basato sulla percezione.
- Il termine del 12 gennaio dell'anno successivo è decisivo: le somme percepite entro tale data possono essere imputate al periodo d'imposta precedente con tassazione ordinaria, mentre quelle percepite dopo tale termine, se riferite ad anni precedenti, possono essere soggette a tassazione separata.
- La tassazione separata degli arretrati non dipende soltanto dal ritardo materiale, ma dal fatto che il compenso sia riferibile ad annualità precedenti e sia stato percepito successivamente al termine previsto.
- Un ritardo nella liquidazione definito fisiologico dall'amministrazione non esclude automaticamente la tassazione separata, soprattutto quando una norma che prevedeva tale esclusione sia stata dichiarata incostituzionale.
- In casi analoghi è necessario verificare congiuntamente la natura del reddito, l'anno di riferimento del compenso, la data effettiva di percezione e l'eventuale esistenza di una causa giuridicamente rilevante del ritardo.
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