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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8123 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.A. aveva impugnato gli avvisi di mora relativi a IRPEG e ILOR degli anni 1987-1990, riferiti alla società poi fallita, sostenendo di essere legittimato ad agire quale amministratore di fatto e di avere un interesse personale concreto, anche in relazione alla possibile responsabilità per i debiti tributari sociali ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Dopo che la Commissione tributaria regionale aveva accolto il suo appello, l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, che l'appello non avesse riproposto adeguatamente i motivi di merito e, dall'altro, che G.A. non avesse dimostrato né la propria capacità processuale di rappresentare la società né un interesse attuale al ricorso. Tali qualità erano state desunte da una sentenza di primo grado che lo aveva qualificato amministratore di fatto, ma che era stata successivamente integralmente riformata dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sufficiente che, in appello, G.A. avesse richiamato le domande e i motivi già proposti in primo grado, poiché il giudice di primo grado aveva deciso soltanto sulla questione preliminare dell'interesse al ricorso. Ha invece accolto il secondo motivo: la capacità processuale e l'interesse ad agire di G.A. non potevano fondarsi su una sentenza di primo grado successivamente integralmente riformata. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, per verificare se G.A. avesse effettivamente esercitato poteri gestori nella società prima del fallimento e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito degli avvisi di mora.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare è stato ridotto a sei mesi dalla L. n. 69/2009, ma la modifica si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma.

    Per i giudizi anteriori alla riforma continuava ad applicarsi il termine ordinario annuale, con sospensione feriale secondo la disciplina allora vigente.

  • Art. 155, comma 5, c.p.c.

    La scadenza del termine che cade di sabato è prorogata al primo giorno non festivo successivo.

    Il ricorso per cassazione è stato considerato tempestivo perché la scadenza cadeva di sabato e il termine è stato prorogato al lunedì successivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata una violazione, poiché l'appellante aveva riproposto le domande e i motivi già formulati in primo grado.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, quando il primo giudice decide su una questione preliminare senza esaminare il merito, è sufficiente riproporre in appello i motivi di ricorso non esaminati, senza dover formulare specifiche censure sul merito della pronuncia.

  • Art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è una condizione dell'azione e deve consistere in un'esigenza concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile, non in un'eventuale utilità futura o meramente ipotetica.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi afferma di avere la qualità di amministratore di fatto e intende esercitare poteri rappresentativi deve dimostrare i fatti costitutivi di tale ruolo, quando esso non risulta da atti soggetti a pubblicità legale.

  • Art. 75, comma 3, c.p.c.

    La rappresentanza processuale delle persone giuridiche normalmente deriva dagli atti societari pubblici; chi agisce come amministratore di fatto deve invece provare concretamente l'esistenza dei relativi poteri gestori e rappresentativi.

  • Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973

    La possibile responsabilità personale dell'amministratore per obbligazioni tributarie della società può fondare un interesse personale al ricorso, ma solo se la qualità di amministratore e i presupposti della responsabilità risultano concretamente dimostrati.

Massime di principio

  • Chi agisce in giudizio per una società sostenendo di esserne amministratore di fatto deve provare concretamente l'esercizio di poteri gestori e rappresentativi; non è sufficiente una mera allegazione.
  • Una sentenza di primo grado successivamente integralmente riformata non costituisce, di regola, una base stabile sufficiente per dimostrare la qualità di amministratore di fatto o la capacità processuale.
  • L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale al momento della decisione e deve permanere per tutta la durata del processo; una possibile responsabilità futura, non adeguatamente collegata a fatti accertati, può non bastare.
  • Quando il primo giudice definisce la controversia su una questione preliminare senza esaminare il merito, in appello è normalmente sufficiente riproporre i motivi originari, purché non vi sia una rinuncia implicita.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva dell'Agenzia delle Entrate sul merito degli avvisi: impone un nuovo esame limitato ai profili indicati dalla Corte.

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