Sentenza n. 14409/2026 - Roma, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ulteriore differimento delle prove di efficienza fisica e approvazione della graduatoria finale del concorso per 1758 allievi agenti della Polizia Penitenziaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato la prova scritta del concorso, era stato convocato per le prove di efficienza fisica. A causa di un incidente stradale, che gli aveva provocato la frattura della tibia sinistra e ulteriori lesioni, aveva chiesto il differimento della prova, inizialmente rinviata dall’Amministrazione al 5 maggio 2023. Successivamente, sulla base di una certificazione specialistica che indicava una prognosi di sei mesi, aveva chiesto un ulteriore rinvio sino alla guarigione. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza, rilevando che il differimento avrebbe oltrepassato il 29 maggio 2023, ultimo giorno previsto dal calendario delle prove, in applicazione dell’art. 3, comma 5, del P.C.D. 22 aprile 2020. Il ricorrente ha dedotto l’illogicità, l’irragionevolezza e il contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità, sostenendo che l’impedimento era grave, documentato e non imputabile e che il rinvio non avrebbe leso la parità degli altri candidati. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione, per omessa considerazione dell’impossibilità di deambulare e delle ragioni oggettive dell’assenza. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di approvazione della graduatoria finale. In via subordinata ha chiesto la ripetizione delle prove, l’inserimento in graduatoria o il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Le censure sono state esaminate congiuntamente e ritenute infondate. Il Collegio ha affermato che le procedure concorsuali devono svolgersi entro tempi certi e contenuti, sia per assicurare il tempestivo reclutamento del personale sia per tutelare la certezza delle posizioni degli altri candidati. L’impossibilità, anche oggettiva e imprevedibile, di un candidato di partecipare a una prova non determina un diritto al rinvio sine die e non può imporre all’Amministrazione di prolungare indefinitamente la procedura, soprattutto quando i tempi di recupero siano incerti o eccedano l’ultima data prevista dal calendario. L’interesse individuale del candidato deve essere bilanciato con la parità di trattamento, l’efficienza, l’economicità e l’imparzialità della procedura. La legittimità del diniego deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e alle conoscenze disponibili al momento dell’adozione dell’atto, secondo il principio tempus regit actum. Nel caso concreto, al momento del diniego l’istanza prospettava una guarigione successiva al termine ultimo delle prove; inoltre, il candidato non si era presentato neppure alla successiva convocazione dell’8 settembre 2023, benché il 10 agosto 2023 fosse stato dichiarato idoneo a riprendere gli esercizi di preparazione atletica senza limiti agli sforzi fisici. È stato quindi ritenuto legittimo lasciare a carico del candidato il rischio dell’impedimento, pur non imputabile. È stata respinta anche la domanda di reintegrazione in forma specifica o di ammissione diretta in graduatoria, poiché mancavano i presupposti della responsabilità dell’Amministrazione e permaneva in capo a essa il potere di accertare l’idoneità fisica, non sostituibile dal giudice mediante una condanna ex art. 30 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994
«Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell’amministrazione reclutante e la celerità di espletamento…»
La disciplina concorsuale impone modalità organizzative idonee a garantire non solo imparzialità ed efficienza, ma anche la celerità della procedura; tale esigenza limita la possibilità di differire indefinitamente le prove per esigenze individuali del candidato.
art. 11, comma 4, d.P.R. 487/1994
termine massimo di 180 giorni decorrenti dallo svolgimento delle prove scritte per la conclusione delle operazioni concorsuali
La previsione di un termine massimo per la conclusione della procedura tutela l’interesse pubblico al tempestivo reclutamento e la certezza dei rapporti giuridici coinvolti.
art. 3, comma 5, P.C.D. 22 aprile 2020
possibilità di autorizzare, per motivi sanitari, il differimento ad altra data ricompresa entro l’ultimo giorno previsto dal calendario delle convocazioni
Il differimento per motivi sanitari è ammesso entro il limite temporale dell’ultimo giorno fissato dal calendario delle prove; la disposizione non fonda un diritto al rinvio oltre tale termine.
art. 30 c.p.a.
La condanna risarcitoria o reintegratoria non può comprimere né aggirare il potere dell’Amministrazione di accertare l’idoneità fisica del candidato.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
I poteri conformativi e di condanna del giudice amministrativo incontrano il limite rappresentato dalla permanenza di valutazioni amministrative non ancora esercitate, quale l’accertamento dell’idoneità fisica.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di poteri valutativi ancora spettanti a quest’ultima.
art. 29 c.p.a.
L’eventuale conformazione dell’azione amministrativa in materia di prove concorsuali può avvenire attraverso l’annullamento dell’atto illegittimo e la conseguente riedizione del potere, non mediante l’ammissione giudiziale diretta o l’inserimento automatico in graduatoria.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità civile dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali non sussiste, in capo al candidato temporaneamente impedito, un diritto al differimento sine die della prova, neppure quando l’impedimento sia oggettivo, imprevedibile e non imputabile; l’interesse individuale deve essere bilanciato con la parità di trattamento degli altri candidati, la celerità, l’efficienza e la certezza della procedura.
- Il differimento di una prova concorsuale per motivi sanitari può essere limitato all’ultima data prevista dal calendario quando la disciplina della procedura stabilisca tale limite; l’Amministrazione non è tenuta a prolungare la selezione oltre il termine per consentire il recupero di un singolo candidato.
- La legittimità del diniego di differimento deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, sulla base della situazione di fatto e delle conoscenze, prognosi e documenti disponibili al momento dell’adozione dell’atto, senza utilizzare retrospettivamente elementi acquisiti in seguito.
- Il rischio dell’infortunio o dell’impedimento personale resta a carico del candidato quando il differimento richiesto comporterebbe tempi incerti o incompatibili con il calendario e con le esigenze di conclusione della procedura, anche se l’evento non è a lui imputabile.
- Il giudice amministrativo non può disporre l’ammissione diretta in graduatoria o sostituire l’accertamento amministrativo dell’idoneità fisica mediante una condanna in forma specifica, quando residui in capo all’Amministrazione un potere valutativo non ancora esercitato.
- La riedizione della procedura concorsuale può essere imposta dal giudice soltanto in presenza di un atto illegittimo, attraverso una pronuncia di annullamento e conformazione del successivo esercizio del potere, non mediante l’aggiramento dell’accertamento amministrativo ancora necessario.
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