Provvedimento AGCM C12247B n. 28163 del 25/02/2020
BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeBDC Italia S.p.A., controllata da CONAD, ha acquisito il controllo esclusivo di Auchan/Margherita Distribuzione, con successivo trasferimento di numerosi punti vendita alle cooperative CONAD e cessioni a terzi. L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione ex art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990 e ha svolto un’istruttoria ex art. 16, comma 4, rilevando effetti unilaterali problematici in 33 mercati locali della GDO. L’operazione è stata autorizzata ai sensi dell’art. 6, comma 2, subordinatamente alla piena ed effettiva cessione di 29 punti vendita e all’attuazione di obblighi di monitoraggio e preservazione degli asset.
BDC Italia/CONAD acquisisce Auchan mediante BDC: autorizzazione subordinata a misure strutturali di cessione di 29 punti vendita
Acquisizione di Auchan da parte di BDC Italia/CONAD e autorizzazione con rimedi strutturali
BDC Italia S.p.A., società veicolo controllata da CONAD, ha acquisito l’intero capitale di Auchan S.p.A., successivamente denominata Margherita Distribuzione. L’operazione, perfezionata il 31 luglio 2019, era finalizzata anche al trasferimento di parte dei punti vendita acquisiti alle cooperative del sistema CONAD. L’AGCM ha avviato un procedimento ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990 e ha concluso per un’autorizzazione condizionata ai sensi dell’art. 6, comma 2, della stessa legge.
Parti e struttura dell’operazione
CONAD è un consorzio nazionale che coordina sei cooperative territoriali e oltre 2.600 dettaglianti operanti nella GDO. BDC, costituita nel febbraio 2019, è controllata da CONAD, titolare del 51% del capitale, mentre la quota residua appartiene a una società controllata dal gruppo WRM. Il suo ruolo è limitato all’acquisizione e alla gestione della partecipazione in Auchan.
Auchan operava nella distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso 241 punti vendita gestiti direttamente o tramite controllate, oltre a 50 punti vendita concessi in affitto. Il perimetro dell’operazione ha quindi riguardato complessivamente 291 punti vendita, di cui 78 ipermercati, 169 supermercati e 44 superette. Una parte dei punti vendita è stata o sarebbe stata trasferita alle cooperative CONAD in funzione della localizzazione geografica; sei punti vendita erano destinati alla cessione a Esselunga. I punti vendita affiliati tramite franchising e master franchising sono stati esclusi dal perimetro della concentrazione, poiché i relativi vincoli contrattuali di fornitura non configuravano controllo ai sensi del diritto antitrust.
Qualificazione giuridica e soglie
L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo di più parti di impresa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990. L’operazione rientrava nella competenza nazionale perché non ricorrevano le condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004.
Era inoltre soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art. 16, comma 1, L. 287/1990, essendo stati superati i seguenti parametri di fatturato nazionale:
- fatturato complessivo delle imprese interessate superiore a 498 milioni di euro;
- fatturato individuale superiore a 30 milioni di euro per almeno due imprese interessate.
Mercati rilevanti della vendita al dettaglio
L’Autorità ha aggiornato la definizione dei mercati merceologici della GDO, valorizzando la sostituibilità tra format tradizionali e discount. La survey Nielsen, condotta su 4.354 interviste completate nell’ambito di un campione di 6.000 famiglie, ha mostrato che il supermercato era il punto vendita abituale per il 57% dei consumatori, l’ipermercato per il 20%, il discount per il 13% e la superette per il 6%. Le vendite online rappresentavano meno dell’1% delle abitudini di spesa rilevate.
La ricerca ha evidenziato rapporti di sostituibilità elevati: il supermercato era considerato sostituibile all’ipermercato dal 97% dei clienti degli ipermercati, mentre l’ipermercato era considerato sostituibile dal 77% dei clienti dei supermercati. Per i clienti delle superette, la sostituibilità con i supermercati raggiungeva il 90%. I discount erano considerati alternative sufficientemente valide a ipermercati, supermercati e superette, con percentuali rispettivamente del 56%, 55% e 54%.
Sono stati quindi definiti i seguenti mercati del prodotto:
- superette: punti vendita tra 100 e 399 mq, comprendenti superette, supermercati e discount da 100 a 2.499 mq;
- supermercati: punti vendita tra 400 e 2.499 mq, comprendenti superette, supermercati, ipermercati e discount con superficie almeno pari a 100 mq;
- ipermercati: punti vendita da almeno 2.500 mq, comprendenti ipermercati, supermercati e discount con superficie almeno pari a 400 mq.
Dimensione geografica dei mercati
La survey ha evidenziato che la distanza è il principale fattore di scelta del punto vendita. Il 79% dei consumatori utilizzava un mezzo privato; la percentuale saliva al 93% per gli ipermercati e al 79% per i supermercati. L’85% dei clienti delle superette raggiungeva il punto vendita entro 10 minuti di guida, mentre il 92% dei clienti dei supermercati e l’86% dei clienti degli ipermercati viaggiava entro 15 minuti.
L’Autorità ha pertanto confermato la delimitazione geografica mediante isocrone di:
- 10 minuti di guida per le superette;
- 15 minuti di guida per i supermercati;
- 15 minuti di guida per gli ipermercati.
L’AGCM ha respinto la tesi delle Parti volta ad ampliare a 20 o 30 minuti il bacino degli ipermercati, rilevando che l’eventuale attrazione occasionale derivante dalla presenza di gallerie commerciali non dimostrava l’esistenza di una clientela stabile disposta a percorrere distanze maggiori per la spesa ordinaria.
Mercati dell’approvvigionamento
I mercati dell’approvvigionamento riguardano gli acquisti effettuati dalle catene della GDO presso i produttori di beni alimentari e non alimentari di largo consumo. L’AGCM non ha ritenuto necessario definire tali mercati in modo più preciso, poiché l’operazione non risultava idonea a creare o rafforzare una posizione dominante qualunque fosse la segmentazione adottata.
La quota post-merger è stata stimata in circa il 18% a livello nazionale, con un incremento massimo del 3,3%. La centrale CONAD-Finiper rappresentava il 14,9%, mentre veniva meno nel corso del 2020 il mandato di acquisto tra Auchan e Gruppo Levante. I principali concorrenti indicati erano ESD Italia, con circa il 20%, e Coop Italia, con circa il 13%.
L’Autorità ha inoltre considerato la riorganizzazione delle centrali d’acquisto, inclusa la cessazione dei rapporti con Consorzio C3 e Lekkerland Italia e la prevista uscita di Auchan dal Gruppo Levante. Per il periodo transitorio, le Parti avevano dichiarato che le negoziazioni delle centrali CONAD-Finiper e Gruppo Levante sarebbero state gestite da team indipendenti e senza scambi di informazioni commercialmente sensibili. Gli elementi istruttori non hanno evidenziato criticità tali da determinare una posizione dominante sui mercati dell’approvvigionamento.
Screening quantitativo e analisi economica
L’operazione ha portato CONAD, già secondo operatore nazionale, a diventare il primo operatore italiano della GDO, mentre Auchan risultava il settimo operatore nazionale secondo i dati Nielsen richiamati nel provvedimento.
L’AGCM ha ritenuto insufficiente una valutazione fondata sulle sole quote di mercato e ha integrato l’analisi con indicatori di prossimità concorrenziale. In particolare:
- il diversion ratio misura la quota di vendite perse da un punto vendita che si sposterebbe verso altri punti vendita della controparte;
- il GUPPI misura l’incentivo dell’entità post-merger ad aumentare i prezzi o peggiorare l’offerta, considerando diversion ratio, margini e rapporto relativo dei prezzi.
I diversion ratio sono stati stimati utilizzando un indice di pressione concorrenziale fondato su tre variabili: distanza dal punto vendita target, tipologia o dimensione del punto vendita e insegna. È stata inoltre considerata l’outside option, comprendente negozi specializzati, mercati rionali, acquisti online e, a seconda del mercato, superette o ipermercati.
La soglia di attenzione è stata fissata al 25% per la quota post-merger e al 20% per il diversion ratio, corrispondente a un GUPPI di circa il 5%. L’applicazione combinata di questi criteri ha individuato 49 mercati locali potenzialmente problematici, rispetto ai 101 esaminati in avvio: 4 mercati delle superette, 29 dei supermercati e 16 degli ipermercati.
Mercati locali problematici
Un ulteriore approfondimento quantitativo e qualitativo ha consentito di escludere 16 mercati, tenendo conto della presenza di concorrenti qualificati, della numerosità dei punti vendita alternativi e della posizione relativa dell’entità post-merger. Sono stati esclusi, tra gli altri, mercati con quote post-merger inferiori al 35% e numerosi concorrenti, in particolare nelle aree urbane di Roma e Torino, nonché il mercato in cui Coop risultava il primo operatore.
Sono rimasti 33 mercati locali problematici, nei quali l’operazione è stata ritenuta idonea a creare o rafforzare una posizione dominante ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, L. 287/1990:
- 4 mercati delle superette;
- 19 mercati dei supermercati;
- 10 mercati degli ipermercati.
Tra i valori più elevati figuravano quote post-merger dell’80-85% nel mercato dei supermercati di Cattolica, del 75-80% nel mercato degli ipermercati di Fiumicino e del 65-70% in alcuni mercati di Pescara, Pesaro e Milano. I GUPPI raggiungevano valori fino al 18,2%, con diversion ratio fino al 72,6%.
Posizione di Todis
Le Parti hanno sostenuto che Todis dovesse essere considerata un concorrente distinto dal sistema CONAD, richiamando la diversa insegna, l’autonomia degli acquisti, della logistica e delle politiche commerciali e il ricorso al franchising.
L’AGCM ha respinto l’argomento, rilevando che il marchio Todis apparteneva a IGES S.r.l., interamente controllata da PAC2000, la maggiore cooperativa del sistema CONAD, e quindi soggetta a controllo di diritto ai sensi dell’art. 7, lett. a), L. 287/1990. Anche applicando un coefficiente di sostituibilità più basso tra Todis e le insegne Auchan, i diversion ratio e i GUPPI dei mercati problematici si riducevano solo marginalmente e restavano, in generale, sopra le soglie di attenzione.
Effetti coordinati e patto di non concorrenza
L’AGCM ha escluso effetti coordinati rilevanti. I mercati locali presentavano oligopoli asimmetrici, con CONAD quale primo operatore e vari concorrenti di dimensioni inferiori, oltre a un elevato grado di concorrenza tra catene a livello nazionale. L’operazione non appariva quindi idonea a incentivare un coordinamento tale da eliminare o ridurre sostanzialmente e durevolmente la concorrenza.
Il patto con cui Soldanelle SA e le affiliate si impegnavano a non operare in Italia nella vendita all’ingrosso e nella gestione di ipermercati, supermercati, superette e altre forme di distribuzione su larga scala è stato riconosciuto come restrizione accessoria direttamente connessa e necessaria all’operazione solo entro i limiti indicati dalla Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03): durata non superiore a due anni dalla realizzazione della concentrazione e ambito geografico non eccedente l’area di operatività di Auchan. L’impegno originariamente previsto per tre anni eccedeva quindi il limite ritenuto accessorio.
Misure correttive
Per eliminare le criticità, le Parti hanno proposto misure strutturali consistenti nella cessione complessiva di 29 punti vendita: un primo blocco di 14 punti vendita e un secondo blocco di 15 punti vendita. Le cessioni sono state ritenute idonee a rimuovere le preoccupazioni in tutti i 33 mercati problematici.
L’Autorità ha valutato le dismissioni considerando la riduzione della quota post-merger, dell’incremento imputabile all’operazione, del diversion ratio e del GUPPI. In alcuni mercati, la cessione riportava la quota a valori del 30-35%; in altri riduceva l’incremento a meno dell’1% o portava il diversion ratio e il GUPPI al di sotto delle soglie di attenzione. Nel mercato ipermercati di Cagliari, ad esempio, la cessione avrebbe ridotto il diversion ratio dal 26,4% al 18,2% e il GUPPI dal 6,6% al 4,6%.
Condizioni di autorizzazione e monitoraggio
L’operazione è stata autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione delle misure prescritte ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 287/1990. Le principali condizioni sono:
- cessione dei 14 e dei 15 punti vendita entro i termini prescritti;
- trasferimento a soggetti terzi, indipendenti dalle Parti e dalle imprese collegate;
- scelta di acquirenti dotati di risorse finanziarie, incentivo e capacità di mantenere e sviluppare l’attività su scala efficiente;
- preferenza per operatori già attivi nella distribuzione alimentare e non alimentare;
- approvazione preventiva da parte dell’AGCM dell’identità dei cessionari e degli accordi di cessione;
- ricorso a un divesture trustee in caso di mancata individuazione degli acquirenti entro i termini;
- messa a disposizione dei potenziali acquirenti di tutte le informazioni necessarie per valutare i punti vendita;
- preservazione dell’operatività economica, della commerciabilità e della competitività degli asset fino alla cessione;
- nomina di un monitoring trustee indipendente, incaricato di verificare la conservazione degli asset, l’avanzamento delle dismissioni e l’idoneità tecnica e finanziaria degli acquirenti;
- trasmissione all’Autorità di relazioni trimestrali del monitoring trustee e di relazioni delle Parti sull’attuazione delle misure;
- assenza di conflitti di interesse per i fiduciari, che non possono ricevere incarichi dalle Parti durante il mandato e per l’anno successivo.
Esito
L’AGCM ha concluso che, in assenza di rimedi, l’operazione avrebbe creato o rafforzato una posizione dominante in 33 mercati locali, con eliminazione o riduzione sostanziale e durevole della concorrenza. L’autorizzazione è stata pertanto concessa con misure strutturali, non essendo sufficiente un’autorizzazione incondizionata. La mancata attuazione delle misure avrebbe comportato la realizzazione dell’operazione in violazione del divieto di cui all’art. 6, comma 1, L. 287/1990.
Punti principali
Operazione e parti coinvolte
BDC Italia S.p.A., veicolo controllato al 51% da CONAD, ha acquisito il 100% di Auchan S.p.A., poi Margherita Distribuzione. Il perimetro comprende 291 punti vendita: 241 diretti e 50 in affitto; i punti vendita in franchising e master franchising non sono stati considerati soggetti a controllo antitrust.
Qualificazione e competenza
L’operazione costituisce acquisizione del controllo esclusivo di parti di impresa ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990. È stata assoggettata alla disciplina nazionale, non ricorrendo le condizioni dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, e superando le soglie di cui all’art. 16, comma 1, L. 287/1990: oltre 498 milioni di euro di fatturato nazionale aggregato e oltre 30 milioni di euro realizzati individualmente da almeno due imprese interessate.
Mercati rilevanti
L’AGCM ha definito i mercati locali della GDO includendo i discount. Le superette comprendono punti vendita da 100 a 399 mq, con supermercati e discount fino a 2.499 mq, entro 10 minuti di guida; i supermercati comprendono punti vendita da 400 a 2.499 mq, oltre a superette, ipermercati e discount, entro 15 minuti; gli ipermercati comprendono punti vendita da almeno 2.500 mq, oltre a supermercati e discount da almeno 400 mq, entro 15 minuti.
Analisi degli effetti
L’Autorità ha integrato quote di mercato e incrementi post-merger con diversion ratio e GUPPI. La soglia di screening è stata fissata al 25% per la quota post-merger e al 20% per il diversion ratio, corrispondente a un GUPPI di circa il 5%. Su 101 mercati inizialmente esaminati, 49 superavano entrambe le soglie; l’analisi qualitativa ha escluso 16 mercati, lasciandone 33 problematici: 4 superette, 19 supermercati e 10 ipermercati.
Esito e rimedi
L’AGCM ha ritenuto che l’operazione creasse o rafforzasse una posizione dominante nei 33 mercati locali individuati, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, L. 287/1990. Le cessioni proposte di 29 punti vendita sono state ritenute idonee a eliminare le criticità. L’autorizzazione è stata quindi subordinata alla cessione a soggetti terzi indipendenti, alla preservazione della competitività degli asset, alla nomina di un monitoring trustee e alla trasmissione di relazioni periodiche all’Autorità.
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