Sentenza del 08/01/2016 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Milano
Verifica a tavolino - Processo verbale di constatazione - Obbligo di redazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento fosse illegittimo perché non preceduto da un processo verbale di constatazione (PVC). La contestazione si fondava sull'asserito obbligo dell'Amministrazione finanziaria di redigere il PVC prima dell'emissione dell'atto impositivo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso senza previa redazione di un PVC, poiché non era stata svolta una verifica fiscale presso la sede o i locali del contribuente. L'attività dell'Agenzia delle Entrate si era infatti limitata alla notifica di un questionario e alla successiva attività istruttoria documentale. In tale situazione non sussiste l'obbligo di redigere un processo verbale di constatazione.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente ha diritto di comunicare osservazioni e richieste ... entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.
La disciplina è collegata alle verifiche fiscali svolte presso i locali del contribuente e alla redazione di un PVC di chiusura. Non impone, in via generale, la redazione del PVC quando l'attività dell'Amministrazione si sia limitata a una richiesta di informazioni o alla notificazione di un questionario, senza accesso o permanenza presso la sede del contribuente.
Massime di principio
- L'obbligo di redigere e consegnare un processo verbale di constatazione riguarda principalmente le verifiche fiscali eseguite mediante accesso, ispezione o permanenza presso i locali del contribuente.
- La semplice trasmissione o notificazione di un questionario, eventualmente accompagnata dall'esame della documentazione fornita, non equivale automaticamente a una verifica presso la sede e non richiede necessariamente un PVC.
- L'assenza del PVC non rende di per sé illegittimo l'avviso di accertamento quando l'attività istruttoria sia stata svolta esclusivamente in modo documentale o a distanza.
- Per valutare la validità dell'accertamento occorre distinguere tra un controllo con accesso nei locali del contribuente e una mera attività istruttoria basata su questionari, dati e documenti; nel primo caso possono operare le garanzie procedimentali del PVC, nel secondo tali garanzie non sono automaticamente applicabili.
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