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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11367/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, assunto e inquadrato nell'Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio del CCNL FISE per le aziende private del settore nettezza urbana, ha chiesto l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 3B e il pagamento delle conseguenti differenze retributive, deducendo di avere sempre svolto mansioni di operatore unico conducente di autocompattatore. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo necessario, per il livello rivendicato, il possesso della patente di categoria C e valorizzando anche la qualificazione del mezzo come costipatore e non come autocompattatore. Il ricorso principale ha censurato tale decisione per violazione dell'art. 15 del CCNL, sostenendo che la declaratoria del livello 3B dell'Area spazzamento non richiede la patente C e che per la guida del mezzo era sufficiente la patente B; con il secondo motivo ha inoltre contestato l'applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto provato, in base alla non contestazione, che il mezzo non fosse un autocompattatore. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo, a sua volta, violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per la lettura della documentazione collettiva relativa al congelamento delle rivendicazioni fino al mutamento dell'appalto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse applicato un parametro classificatorio non pertinente, confondendo l'Area conduzione con l'Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio. Ha affermato che, per l'inquadramento rivendicato dal lavoratore nell'Area spazzamento, la declaratoria collettiva richiede al più la patente B, mentre la patente C è prevista per l'Area conduzione; pertanto il mancato possesso della patente C non poteva essere valorizzato come requisito decisivo. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, oltre che non specificamente autosufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; è stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato a carico della ricorrente incidentale se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 15 c.c.n.l. Settore nettezza urbana aziende private (c.c.n.l. FISE)

    non è riportato il testo integrale; la Corte ne ricava la distinzione tra Area spazzamento e Area conduzione e i relativi requisiti di inquadramento

    La declaratoria dell'Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio consente mansioni esecutive anche con ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la cui guida è richiesta al più la patente B; la patente C è invece richiesta solo per l'Area conduzione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma il ricorso incidentale che lo invocava è stato dichiarato inammissibile perché diretto in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla non contestazione e alla valutazione delle risultanze istruttorie; la censura incidentale è stata ritenuta diretta a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto, non consentito in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale per contestare la valutazione della prova documentale; la Corte ha escluso che ciò potesse tradursi in una critica ammissibile in sede di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per sottolineare la mancanza di specificità del ricorso incidentale, che non riproduceva adeguatamente la documentazione invocata.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro formale attraverso cui è stato proposto il motivo incidentale, ma la Corte ha ritenuto che la censura fosse sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo collegato al ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'inquadramento contrattuale, il giudice deve individuare la corretta area e la relativa declaratoria collettiva applicabile; non è consentito ricavare requisiti da una diversa area classificatoria se il lavoratore è pacificamente inquadrato in quella corretta.
  • Se la declaratoria collettiva collega un requisito specifico a una determinata area professionale, quel requisito non può essere traslato su un diverso livello o su un'altra area senza un fondamento testuale nel contratto collettivo.
  • In sede di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze documentali.
  • Il principio di specificità del ricorso per cassazione impone che i documenti e gli atti su cui il motivo si fonda siano adeguatamente indicati e riprodotti; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Il mancato possesso di un requisito professionale non previsto dalla declaratoria correttamente applicabile non può costituire ragione decisiva per negare l'inquadramento rivendicato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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