Sentenza del 24/02/2016 n. 3604 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA versata negli anni 1996-1999 sugli acquisti destinati esclusivamente ad attività sanitarie esenti, sostenendo che l'art. 13, parte B), lett. c), della Direttiva 77/388/CEE avrebbe imposto l'esenzione anche su tali acquisti, in deroga alla normativa nazionale. L'Agenzia delle entrate ha contestato, da un lato, la tardività della domanda per gli anni 1996 e 1997, presentata oltre il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e, dall'altro, l'erronea interpretazione della direttiva, poiché l'esenzione riguarda soltanto la rivendita di beni precedentemente acquistati senza detrazione dell'IVA, non l'acquisto di beni o servizi destinati all'attività esente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia. Ha stabilito che il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dalla data del pagamento dell'imposta, anche quando l'illegittimità della norma interna sia stata successivamente accertata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; pertanto, le domande relative agli anni 1996 e 1997 erano tardive. Ha inoltre chiarito che l'art. 13, parte B), lett. c), della Direttiva 77/388/CEE non consente il rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti destinati esclusivamente ad attività esenti. La sentenza d'appello è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.400 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione; in mancanza di disposizioni specifiche, la domanda non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il termine di decadenza biennale decorre dalla data del pagamento dell'imposta indebitamente versata, anche se il contrasto della normativa nazionale con il diritto dell'Unione viene accertato successivamente.
Direttiva 77/388/CEE, art. 13, parte B), lett. c)
L'esenzione si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati per le esigenze di un'attività esentata, quando l'IVA pagata sull'acquisto iniziale non sia stata detratta.
La disposizione non esenta gli acquisti di beni o servizi destinati all'esercizio di un'attività sanitaria esente e non attribuisce, per tali acquisti, un diritto al rimborso dell'IVA.
D.P.R. n. 633/1972, art. 10, n. 19)
Prestazioni di ricovero e cura rese da istituti sanitari.
Le prestazioni sanitarie esenti non consentono, in via generale, la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti impiegati per realizzarle.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 2
Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti.
Il divieto di detrazione dell'IVA sugli acquisti destinati a operazioni esenti è conforme al diritto dell'Unione europea e non determina automaticamente un diritto al rimborso.
Direttiva 77/388/CEE, art. 17
Il diritto alla detrazione riguarda soltanto i beni e i servizi utilizzati ai fini delle operazioni assoggettate all'imposta.
La detrazione dell'IVA a monte è collegata all'effettuazione di operazioni imponibili; se gli acquisti sono impiegati per operazioni esenti, non sussiste il diritto alla detrazione.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un tributo ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine decadenziale previsto dalla legge nazionale decorre normalmente dal pagamento dell'imposta, non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia che accerta l'incompatibilità.
- Le pronunce europee retroattive non riaprono i rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza: la certezza dei rapporti giuridici prevale sulla possibilità di ottenere il rimborso tardivo.
- L'esenzione IVA relativa a beni connessi ad attività esenti deve essere distinta tra acquisto iniziale e successiva rivendita: l'esenzione può riguardare la rivendita di beni acquistati senza detrazione, ma non trasforma in esenti gli acquisti destinati direttamente all'attività esente.
- L'assenza del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti utilizzati per operazioni esenti non implica, di per sé, un diritto al rimborso dell'imposta pagata a monte.
- In situazioni analoghe occorre verificare subito sia la natura dell'operazione, distinguendo acquisto, utilizzo e rivendita dei beni, sia il termine di decadenza applicabile calcolato dalla data del pagamento o dall'eventuale successivo presupposto previsto dalla legge.
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