Cassazione Civile, Ordinanza n. 06290/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società poi posta in liquidazione, della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, fondata su cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per asserita mancata rituale notifica delle cartelle sottostanti; in appello, invece, la decisione veniva riformata, perché il giudice tributario riteneva che le cartelle fossero state validamente notificate a un dipendente addetto alla ricezione degli atti, con successiva raccomandata informativa, e che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria fosse proponibile solo per vizi propri. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e difetto di prova della regolarità della consegna, lamentando anche l'assenza della ricevuta della raccomandata informativa; 2) violazione dell'onere della prova e delle regole sulla notifica alle persone giuridiche, sostenendo che la consegna fosse avvenuta a soggetto non legittimato; 3) omessa pronuncia della CTR su altre censure inerenti ai vizi propri dell'atto di iscrizione ipotecaria, tra cui difetto di motivazione ex art. 7 L. n. 212/2000 e mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva trascritto né prodotto le relate di notifica né indicato adeguatamente dove reperirle. Ha poi qualificato il terzo motivo come denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma lo ha reputato infondato: alcune questioni erano inammissibili, inconducenti o assorbite; le residue doglianze sui vizi propri dell'avviso di iscrizione ipotecaria sono state considerate manifestamente infondate, perché gli interessi sono determinabili ex lege e la motivazione dell'atto era comunque sufficiente. In applicazione dei principi di economia processuale, la Corte ha evitato il rinvio e ha deciso nel merito nel senso del rigetto dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
norma richiamata quale base dell'iscrizione ipotecaria impugnata; la validità dell'atto dipendeva anche dalla rituale notifica delle cartelle presupposte.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato per affermare che le cartelle di pagamento, se conformi al modello previsto, sono atti della riscossione che indicano i criteri legali di formazione del credito.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come disciplina della notificazione alle persone giuridiche nel caso concreto.
art. 139 c.p.c.
richiamato come ulteriore base normativa della notifica effettuata a mani di soggetto addetto alla ricezione degli atti.
art. 2697 c.c.
richiamato dai motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova sulla regolarità della notificazione.
art. 145 c.p.c.
richiamato dai motivi di ricorso per contestare la notifica alle persone giuridiche.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica in senso rigoroso: il ricorso è inammissibile se, denunciando vizi di notificazione e documenti, non riporta il contenuto degli atti né indica specificamente la loro sede processuale.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato per la qualificazione dei motivi; il terzo è stato riqualificato come omessa pronuncia ex n. 4.
art. 112 c.p.c.
la mancata pronuncia su un motivo di appello integra il vizio di omessa pronuncia, non quello di omessa motivazione.
art. 384 c.p.c.
interpretato in chiave costituzionalmente orientata per consentire alla Cassazione, in presenza di questione di diritto senza ulteriori accertamenti, di decidere nel merito evitando il rinvio.
art. 111 Cost.
richiamato per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, a fondamento della decisione nel merito senza rinvio.
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente per dedurre difetto di motivazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta la ritualità di una notifica o la valutazione di documenti deve trascrivere il contenuto essenziale degli atti rilevanti e indicare specificamente dove essi siano stati prodotti o reperibili nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- Quando si deduce il vizio di notificazione di un atto, la mancata produzione o trascrizione della relata e degli elementi necessari alla sua comprensione impedisce alla Corte di verificare la censura sulla sola base del ricorso.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo se il giudice non si pronuncia su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; se la doglianza riguarda invece una circostanza di fatto o un profilo logicamente assorbito, la qualificazione del vizio deve essere diversa.
- In sede di legittimità, quando il giudice di merito ha omesso di esaminare una questione ma questa è manifestamente infondata o non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito evitando la cassazione con rinvio.
- In materia di riscossione, gli interessi richiesti nelle cartelle e negli atti consequenziali possono essere determinabili ex lege sulla base di parametri normativi predeterminati; il debitore che li contesti deve allegare e dimostrare specificamente l'errore di calcolo.
- L'iscrizione ipotecaria impugnata come atto della riscossione non assume, di per sé, natura di atto impositivo sostanziale; se le cartelle presupposte sono state ritualmente notificate, il contribuente è posto in condizione di conoscere anche il fondamento del credito e dei relativi accessori.
- Una volta ritenuta rituale la notificazione delle cartelle presupposte, le censure contro l'atto successivo di riscossione restano limitate ai vizi propri dell'atto medesimo e non possono riaprire questioni ormai coperte dalla definitività delle cartelle.
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