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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31576/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una professionista per il pagamento di compensi maturati in un giudizio civile svolto insieme a un co-difensore. I debitori opposero il decreto sostenendo di avere già pagato l’intero dovuto al solo avvocato con cui avevano avuto i rapporti diretti, che aveva rilasciato loro quietanza di "nulla a pretendere" anche per delega della collega. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto, ritenendo che, pur essendo i due incarichi autonomi, il pagamento fosse stato eseguito in buona fede a un creditore apparente ai sensi dell’art. 1189 c.c. La ricorrente principale ha censurato tale decisione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116, 1189, 1199 e 2735 c.c. per avere la quietanza essere stata indebitamente trattata come prova dell’estinzione del credito senza prova reale del pagamento e senza considerare che l’art. 1189 c.c. presuppone comunque l’effettivo pagamento; 2) nullità della motivazione per asserita motivazione apparente; 3) violazione delle norme sulla rappresentanza e sulla valutazione delle prove, sostenendo che la delega del co-difensore non poteva estendersi al rapporto professionale autonomo con i clienti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all’importo versato e al preteso accordo transattivo, che avrebbe dimostrato l’incompletezza del pagamento. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale lamentando la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale con motivazione troppo generica e priva dei requisiti richiesti dall’art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso principale, ritenendoli infondati. Ha affermato che la quietanza tipica fa piena prova dell’avvenuto pagamento, che la sua efficacia probatoria non richiede che sia formata in giudizio e che la dichiarazione di "nulla a pretendere" non esclude la valenza liberatoria del documento, salvo specifica prova di errore, violenza o simulazione, non dedotte in modo rituale nei gradi di merito. Ha inoltre ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 1189 c.c., poiché il pagamento al creditore apparente risultava documentato dalla quietanza e l’apparenza era stata determinata dal comportamento della creditrice, con accertamento di fatto insindacabile in cassazione. È stato invece accolto il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, perché il Tribunale aveva motivato in modo meramente apodittico sulla sussistenza di "giusti motivi". Ne è seguita la cassazione dell’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e il rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1189 c.c.

    Il pagamento al creditore apparente libera il debitore se questi ha confidato in buona fede in un’apparenza giustificata da comportamenti del creditore effettivo; l’apparenza deve risultare da circostanze univoche riferibili al creditore e il pagamento deve essere provato, nel caso concreto mediante quietanza.

  • art. 1199 c.c.

    Il creditore, a richiesta e a spese del debitore, deve rilasciare quietanza; la quietanza è un autonomo mezzo di prova documentale dell’avvenuto pagamento.

  • art. 2735 c.c.

    La quietanza, assimilabile alla confessione stragiudiziale quanto all’efficacia probatoria del fatto sfavorevole al dichiarante, può essere superata solo nei casi e con le modalità proprie dell’invalidazione della dichiarazione, richiamate in via analogica dalla giurisprudenza.

  • art. 2732 c.c.

    La quietanza può essere contestata dal quietanzante solo provando errore di fatto o violenza, in applicazione analogica della disciplina della confessione.

  • art. 2704 c.c.

    Per il pagamento al creditore apparente, la prova documentale dell’apparenza deve avere data certa; la quietanza prodotta è stata ritenuta idonea a soddisfare tale esigenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a sovvertire l’accertamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione probatoria, ma la doglianza è stata respinta perché diretta in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente sussiste solo quando il ragionamento decisorio non sia percepibile; nella specie la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta sufficiente sul punto principale, ma insufficiente sulla compensazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del vizio di nullità per motivazione apparente, ma il vizio non è stato ravvisato nella parte relativa al merito della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge; la Corte ha escluso la violazione in relazione agli artt. 1189 c.c. e alle norme sulla rappresentanza e sulle spese, salvo la statuizione sulle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è censurabile il mero difetto di sufficienza, ma solo l’omissione di un fatto decisivo o le anomalie motivazionali tipizzate.

  • art. 1387 c.c.

    Richiamato in tema di rappresentanza, ma la Corte ha ritenuto che l’accertamento di fatto sulla delega e sull’apparenza fosse correttamente effettuato dal giudice di merito.

  • art. 1388 c.c.

    Richiamato in tema di effetti della rappresentanza, ma la censura è stata respinta perché il pagamento al creditore apparente è stato ricondotto all’apparenza giuridica ex art. 1189 c.c.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede una motivazione non meramente apparente; l’espressione generica sui "giusti motivi" è stata ritenuta insufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, se dovuto.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Ha costituito il rito introduttivo dell’opposizione al decreto ingiuntivo nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • La quietanza tipica rilasciata al solvens costituisce prova documentale piena dell’avvenuto pagamento e non richiede, per la sua efficacia probatoria, che sia formata in giudizio.
  • Per vincere l’efficacia liberatoria della quietanza non basta sostenere la mancata ricezione del denaro: occorre allegare e provare errori di fatto, violenza o simulazione, secondo la disciplina richiamata in via analogica dalla giurisprudenza.
  • Il pagamento al creditore apparente è liberatorio solo se l’apparenza sia stata determinata o comunque giustificata da circostanze riferibili al creditore effettivo e il debitore abbia confidato in buona fede in tale apparenza.
  • Nei rapporti con più difensori non associati, i compensi restano autonomi; tuttavia, se il pagamento al co-difensore è sorretto da una quietanza riferibile anche al creditore effettivo e dall’apparenza da questi creata, l’obbligazione può ritenersi estinta anche verso l’altro professionista.
  • La censura per motivazione apparente è accoglibile solo quando il ragionamento del giudice non sia realmente percepibile; non basta contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
  • La compensazione delle spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca, richiede una motivazione concreta e non formulaica; l’enunciazione di meri "giusti motivi" o della "peculiarità della fattispecie" è insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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