Cassazione Penale, Sentenza n. 25170/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva domanda di riparazione per ingiusta detenzione sostenendo che la custodia cautelare (carcere e arresti domiciliari) da lui subita eccedeva la pena definitiva inflitta (1 anno, 4 mesi, 20 giorni e 2.500 euro di multa) nella misura di 1 anno, 8 mesi e 26 giorni. Denunciava che l'ordinanza della Corte di appello, nel rigettare la domanda, non aveva indicato quali comportamenti dolosi o gravemente colposi del ricorrente avessero causato o contribuito alla protrazione della misura cautelare, limitandosi a richiamare il compendio probatorio e la motivazione della sentenza di condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno censurato la Corte territoriale per aver tratto la condotta gravemente colposa esclusivamente dagli elementi utilizzati nel giudizio di merito (sentenze di condanna e prova indiziaria) senza fornire una valutazione autonoma e specifica delle condotte che avrebbero avuto nesso eziologico con la protrazione della detenzione cautelare. Ne consegue che, in mancanza di individuazione di comportamenti dolosi o gravemente colposi che abbiano inciso sulla durata della custodia cautelare, è applicabile il diritto alla riparazione quando la detenzione cautelare supera la pena definitiva.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma regola la riparazione per ingiusta detenzione; la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha limitato l'interpretazione che subordinava automaticamente la riparazione al proscioglimento, affermando che è comunque necessario verificare l'assenza di condotte dolose o gravemente colpose con nesso eziologico sulla protrazione della detenzione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 5
art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Richiamata per la riqualificazione dei reati ascritti al ricorrente: la riqualificazione influisce sulla valutazione della modesta rilevanza del fatto e sulla misura della pena definitiva confrontata con la detenzione cautelare subita
Sentenza Corte costituzionale n. 219 del 2008
Sent. Corte cost. n. 219/2008
Dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. nella parte in cui condizionava in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento, principio ripreso e applicato dalla giurisprudenza di legittimità
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.4, n. 6314 del 12/12/2023 e Sez.4, n. 32136 dell'11/4/2017)
Sez.4, n. 6314/2023; Sez.4, n. 32136/2017 (Carano)
Precisano che la riparazione è dovuta quando la custodia cautelare supera la pena definitiva salvo che non emergano condotte dolose o gravemente colpose con nesso eziologico sulla protrazione della misura; la Corte deve indicare specificamente quali condotte ostative sono state ritenute e perché
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione è normalmente dovuta quando la durata della custodia cautelare eccede la pena definitiva inflitta, salvo che emergano comportamenti dolosi o gravemente colposi del detenuto che abbiano avuto efficiente nesso causale nell'adozione o nella protrazione della misura.
- Il giudizio di riparazione non può coincidere con il giudizio di merito: il giudice che decide sull'istanza di riparazione deve motivare autonomamente e specificamente quali condotte del richiedente sono ritenute ostative e in che modo hanno inciso sulla durata della detenzione cautelare.
- Non è sufficiente il richiamo generico al compendio probatorio o alla motivazione della sentenza di condanna; occorre indicare fatti concreti, collegati temporalmente e causale alla protrazione della misura cautelare, che dimostrino la gravità colposa o il dolo rilevante ai fini della negazione della riparazione.
- La riqualificazione del fatto e la misura definitiva della pena sono elementi rilevanti nella quantificazione dell'eccedenza della detenzione e nella valutazione della modesta rilevanza del fatto; una riqualificazione meno grave può rafforzare il diritto alla riparazione se non emergono responsabilità specifiche sulla protrazione della cautela.
- In caso di motivazione inadeguata o meramente apparente sulla natura ostativa della condotta, la decisione deve essere annullata e la questione rimessa al giudice di merito per un nuovo esame motivato.
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