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Sentenza

Sentenza n. 511/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione dirigenziale del Comune di Grado d.d. 30.09.2025 n. 1155, avente ad oggetto la proroga tecnica dell'attuale concessione affidata nell’Ambito “Costa Azzurra” alla società Fratelli Troian sino all'avvio del nuovo rapporto concessorio, nella parte in cui viene esplicitato che: “CONSIDERATO che sono pervenute più istanze concorrenti per il rilascio della concessione relativa alla medesima UMI e che conseguentemente si dovrà dare corso a una procedura comparativa come previsto dalla delibera del Commissario straordinario con i poteri della giunta n. 29 del 29.2.2024 e confermato e ulteriormente precisato nella recente deliberazione giuntale n. 2025 del 29.09.2025”; - della presupposta Delibera di Giunta d.d. 29.9.2025 n. 205 del Comune di Grado, nella parte in cui la stessa prevede che “a seguito della pubblicazione sul BUR FVG degli avvisi relativi a ciascuna delle istanze, per alcune di esse sono pervenute istanze concorrenti” nella misura in cui, pur non riferendosi esplicitamente alle istanze concorrenti presentate con riferimento a quella della soc. Fratelli Troian, la citata delibera costituisce il presupposto per l'avvio di un procedimento di gara anche nei confronti dell'UMI A4; - di ogni atto presupposto, collegato e/o comunque connesso ai suindicati, nella misura in cui abbia concorso a non concludere il procedimento concessorio iniziato con l'attribuzione della concessione richiesta alla società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Soc. Fratelli Troian Srl il 28.6.2026: per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: - della lettera di invito d.d. 29.4.2026, con la quale il Comune di Grado ha attivato la procedura comparativa avente ad oggetto l’affidamento della concessione della UMI A4.

Giustizia amministrativa202500652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale che ha annunciato una procedura comparativa per la concessione della UMI A4, delibera di Giunta presupposta e lettera di invito alla procedura comparativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente concessione)

Prevale il privato

La controversia

La società, titolare di una concessione demaniale turistico-ricreativa nell’Ambito Costa Azzurra, aveva chiesto il 28 maggio 2024 una nuova concessione quindicennale per la UMI A4. Dopo l’avvio del procedimento e la pubblicazione dell’istanza sul BUR il 2 gennaio 2025, il Comune ha comunicato che erano pervenute istanze concorrenti e che sarebbe stata attivata una procedura comparativa; ha poi indetto tale procedura con lettera di invito del 29 aprile 2026. Con il primo motivo del ricorso introduttivo la società ha dedotto violazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 10-bis e 16 l. 241/1990, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta, per omessa partecipazione e mancata comunicazione delle ragioni del mancato rilascio della concessione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 37 cod. nav., dell’art. 18 del relativo regolamento di esecuzione, della normativa regionale e degli atti comunali di autovincolo, sostenendo che il Comune non aveva indicato gli elementi necessari a verificare l’esistenza di domande concorrenti tempestive e ammissibili. Con i motivi aggiunti ha contestato la lettera di invito, sostenendo che l’offerta di Marina Azzurra, presentata il 12 novembre 2024 e riferita unitariamente a più UMI, non fosse concorrente rispetto alla domanda per la sola UMI A4 e non potesse giustificare l’avvio della comparazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per impugnazione di atti endoprocedimentali, mancata impugnazione degli atti presupposti e acquiescenza; la controinteressata ha contestato le censure e la procedura comunale.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Ha ritenuto che il procedimento avviato su istanza della ricorrente e la procedura comparativa in presenza di domande concorrenti fossero procedimenti distinti e alternativi, e che gli atti impugnati avessero determinato un arresto lesivo del primo procedimento; la ricorrente non aveva invece interesse a impugnare gli indirizzi comunali, l’avviso del 19 aprile 2024 o la pubblicazione della propria domanda sul BUR. Ha inoltre escluso che la memoria conclusionale introducesse censure nuove, poiché sviluppava argomenti già dedotti alla luce dei documenti acquisiti. Nel merito ha accolto il secondo motivo del ricorso introduttivo e il motivo aggiunto: l’offerta di Marina Azzurra era una proposta unitaria riferita all’intero Ambito Costa Azzurra, con accorpamenti di UMI non compatibili con lo strumento urbanistico e non comparabile con le domande presentate per singole UMI; inoltre era stata presentata il 12 novembre 2024, prima della pubblicazione sul BUR della domanda della ricorrente, dalla quale soltanto decorrevano i venti giorni per presentare osservazioni, opposizioni o domande concorrenti. L’offerta non poteva quindi qualificarsi come concorrente e non giustificava l’avvio della procedura comparativa. Il primo motivo del ricorso introduttivo e le ulteriori censure sono rimasti assorbiti. Sono stati annullati la determinazione dirigenziale n. 1155 del 30 settembre 2025, la delibera di Giunta n. 205 del 29 settembre 2025 limitatamente alla domanda della ricorrente e la lettera di invito del 29 aprile 2026. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 18 d.P.R. 328/1952

    trattasi infatti di forma di pubblicità prevista dall’art. 18 del regolamento attuativo del codice della navigazione di cui al dpr 328/1952, secondo cui la domanda viene pubblicata mediante affissione all’albo del comune e inserzione per estratto nel FAL (ora nel BUR), per un termine da indicarsi dall’amministrazione, con invito a chi vi ha interesse a presentare osservazioni o una domanda concorrente.

    La pubblicazione della domanda sul BUR e all’albo comunale è la forma di pubblicità prevista per consentire agli interessati di presentare osservazioni o domande concorrenti; il termine per tali iniziative decorre dalla pubblicazione.

  • art. 37 cod. nav.

    Il Collegio deve in proposito evidenziare che la controinteressata è priva dell’interesse a dolersi di una procedura a cui ha partecipato ed a lamentare, anche a proprio discapito, il fatto che la partecipazione si dovrebbe allargare attraverso l’indizione da parte del Comune intimato di una nuova gara, secondo differenti regole.

    Nel caso esaminato, la disciplina della procedura di assegnazione ex art. 37 cod. nav. non consente all’operatore che vi abbia partecipato di contestare, senza interesse concreto, l’assetto della procedura per ottenere l’indizione di una diversa gara.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    Gli atti impugnati configurano un arresto procedimentale lesivo rispetto al primo procedimento, che non rappresenta una sottofase del medesimo procedimento, come asserito invece dal Comune, secondo la cui non condivisibile prospettazione l’interesse a ricorrere si potrà configurare solo rispetto all’eventuale assegnazione della concessione ad altro operatore.

    Quando l’amministrazione avvia un procedimento concessorio su istanza e successivamente lo arresta per dare corso a una procedura comparativa distinta e alternativa, l’arresto può essere autonomamente lesivo e impugnabile, senza attendere l’assegnazione della concessione a un altro operatore.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione ha avviato un procedimento concessorio su istanza di parte e prevede una distinta procedura comparativa soltanto in presenza di domande concorrenti tempestive, l’atto che interrompe il procedimento originario per avviare la comparazione costituisce un arresto procedimentale autonomamente lesivo e può essere impugnato senza attendere l’assegnazione del bene a un altro operatore.
  • La pubblicazione di un’istanza concessoria nelle forme previste dall’art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione apre il termine stabilito dall’amministrazione per presentare osservazioni, opposizioni o domande concorrenti; la tempestività della domanda concorrente va verificata con riferimento a tale pubblicazione.
  • Una proposta riferita unitariamente a un ambito composto da più unità non è qualificabile come concorrente rispetto a una domanda relativa a una singola unità quando non sia comparabile con quest’ultima e l’accorpamento proposto non sia consentito dalle regole urbanistiche applicabili. In assenza di una domanda concorrente ammissibile e tempestiva, non ricorre il presupposto per avviare la procedura comparativa prevista dagli atti comunali.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereConcorrenza ed evidenza pubblicaDecadenza e tardività

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