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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13198/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi ad acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). I motivi principali: 1) mancata acquisizione da parte del Tribunale dei decreti autorizzativi delle intercettazioni relative all'utenza del coindagato Di Gennaro (in particolare decreto 15/06/2022) con dedotta inutilizzabilità delle captazioni; 2) carenza di motivazione e difetto di prova per ritenere sussistente il reato associativo (art. 74) piuttosto che un concorso di persone nel reato continuato di spaccio; mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5 (favor rei) per l'assenza di riscontri oggettivi sulla quantità/consistenza della droga; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 274 c.p.p. in ordine alle esigenze cautelari (proporzionalità, giovane età, incensuratezza, presunto condizionamento familiare, inidoneità della prova a fondare pericolo di inquinamento). La difesa ha inoltre prodotto motivi aggiunti segnalando la successiva revoca parziale di molteplici capi di imputazione da parte del Gip, con conseguente carenza di interesse su tali capi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali della decisione: a) la memoria prodotta dal Procuratore della Repubblica territoriale è stata ritenuta inammissibile perché, nell'ambito del giudizio di legittimità, la facoltà di intervenire in via autonoma spetta alla Procura generale presso la Corte di Cassazione; b) il rilievo sulla mancata acquisizione dei decreti intercettivi è stato ritenuto manifestamente infondato e, soprattutto, inammissibile in Cassazione perché la questione non era stata tempestivamente e specificamente sollevata con il necessario contraddittorio davanti al Tribunale del riesame; inoltre il ricorso non indicava con precisione quali captazioni sarebbero inutilizzabili e in che modo esse compromettessero la motivazione; c) le censure sulla carenza della gravità indiziaria per l'associazione ex art. 74 DPR 309/1990 sono state ritenute questioni di merito e non idonee a far dichiarare l'insussistenza della motivazione, posto che il Tribunale del riesame aveva fornito una ricostruzione logica (intercettazioni ambientali/telefoniche, ripartizione ruoli, cassa comune, autovetture/utenze dedicate, luoghi di incontro, quantitativi e modalità) che giustificava la sussistenza dei gravi indizi per l'associazione; d) le doglianze relative alle esigenze cautelari sono state ritenute inammissibili o infondate: la legge prevede presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati dall'art. 275 comma 3 (tra cui l'associazione di cui all'art. 74), sicché l'onere difensivo era quello di fornire elementi concreti per smentire la presunzione, cosa non avvenuta; e) il ricorso non ha specificato elementi idonei a dimostrare l'assenza del pericolo di fuga, di reiterazione o di inquinamento probatorio. Conseguenze procedurali: inammissibilità del ricorso e condanna alle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.; i motivi aggiunti relativi alla revoca parziale della misura hanno comportato la perdita di interesse solo per i capi revocati (come segnalato dalla difesa), ma non hanno inciso sull'inammissibilità complessiva del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Criminalizza acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti; la Corte ha valutato che le risultanze investigative (captazioni, movimenti di droga, ruoli) giustificavano l'inquadramento dei fatti in questa fattispecie per i delitti 'satellite'.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse logicamente evidenziato elementi tipici dell'associazione (accordo, permanenza del vincolo, organizzazione, divisione dei ruoli, cassa comune, mezzi dedicati), giustificando la misura cautelare.

  • art. 309 c.p.p. (commi 5 e 10)

    Regole sulla trasmissione degli atti relativi alle intercettazioni: la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omessa trasmissione dei decreti autorizzativi deve essere tempestivamente dedotta davanti al giudice di merito affinché la questione sia esaminata; se sollevata per la prima volta in Cassazione è inammissibile salvo che il contraddittorio sia avvenuto in grado precedente.

  • art. 267 c.p.p.

    Richiede motivazione rafforzata per captazioni tra presenti; la Corte ha osservato che davanti al giudice di merito la questione specifica doveva essere stata formulata per dare luogo a verifiche e acquisizioni.

  • art. 274 c.p.p.

    Indica le esigenze cautelari (inquinamento probatorio, fuga, reiterazione): la Corte ha ritenuto che bastasse l'accertamento di una delle esigenze (unitamente alla gravità indiziaria) per giustificare la custodia, e che la difesa non avesse fornito elementi adeguati per confutare la presunzione per i reati di cui all'art. 275 comma 3.

  • art. 273 c.p.p.

    Definisce la 'gravità indiziaria' richiesta per le misure cautelari: la Corte ha ribadito che ai fini cautelari è sufficiente un convincimento prognostico fondato su elementi che contengano in nuce gli elementi della prova.

  • art. 275 c.p.p. (comma 3)

    Elenca i reati per i quali opera una presunzione sulla presenza delle esigenze cautelari; la sentenza rileva l'operatività di tale presunzione per l'associazione di cui all'art. 74, salvo prova contraria fornita dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese per impugnazioni dichiarate inammissibili: la Corte ha disposto l'onere delle spese a carico del ricorrente.

  • art. 311 c.p.p.

    Riguarda la legittimazione a proporre ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato che la Procura generale presso la Corte di Cassazione è l'interlocutore unitario del Pubblico Ministero in Cassazione, non le procure territoriali non ricorrenti.

  • art. 178 c.p.p.

    Norma sulle nullità; la difesa ha invocato nullità assoluta per mancata trasmissione degli atti, ma la Corte ha ritenuto la questione processuale e non ha accolto la deduzione in Cassazione per carenza di tempestiva impugnazione.

Massime di principio

  • Eccezioni relative a incompletezze documentali sulle intercettazioni (mancata acquisizione dei decreti autorizzativi) devono essere sollevate tempestivamente e specificamente davanti al giudice di merito (GIP/Tribunale del riesame); sollevarle per la prima volta in Cassazione espone all'inammissibilità.
  • Un ricorso per cassazione contro misura cautelare è ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; critiche che si risolvono in una diversa lettura dei fatti o in una rivalutazione probatoria sono inammissibili.
  • Per qualificare la condotta come associazione finalizzata (art. 74 DPR 309/1990) non è necessario un accordo formale: può emergere da fatti concludenti (divisione di ruoli, cassa comune, mezzi dedicati, linguaggio simbolico, luoghi di incontro, continuità delle operazioni). In fase cautelare è sufficiente la presenza di gravi indizi ricavati da tali elementi.
  • Per i reati indicati nell'art. 275 comma 3 (tra cui l'associazione di cui all'art. 74) opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; la difesa deve fornire elementi concreti e specifici per confutare tale presunzione (non bastano generalità come la giovane età o l'incensuratezza).
  • Nel dedurre l'inutilizzabilità di intercettazioni occorre indicare con precisione quali conversazioni si assumono viziati e dimostrare la loro incidenza sulla motivazione, altrimenti la doglianza è generica e inammissibile.
  • Le procure territoriali che non siano parti ricorrenti non possono sostanzialmente intervenire autonomamente in Cassazione: la comunicazione/deduzioni degli uffici del Pubblico Ministero in Cassazione devono transitare attraverso la Procura generale presso la Corte di Cassazione.

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