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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22098/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 03/10/2024 che convalidava il provvedimento del Questore (daspo) notificato il 01/10/2024, contenente divieto di accesso per cinque anni ai luoghi delle manifestazioni calcistiche e obbligo di comparire presso la Questura di Lecco 20 minuti prima dell'inizio e 20 minuti prima della fine delle partite del Lecco. Il ricorso, affidato a tre motivi, denunciava: (i) violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 6 L. n. 401/1989 perché la memoria difensiva era stata depositata tempestivamente (pervenuta al Tribunale il 03/10/2024 alle 9:57, entro le 48 ore dalla notifica) ma il GIP aveva emesso l'ordinanza alle 11:30 del 03/10/2024 senza tenerne conto; (ii) omessa e insufficiente motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità e della congruità della sanzione; (iii) violazione degli artt. 1 e 2 dell'art. 6 L. 401/89 e difetto di motivazione circa la necessità dell'obbligo di presentazione anche per le partite amichevoli.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'interessato ha 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore per depositare memorie o deduzioni, memorie che devono essere prese in considerazione e il GIP non può provvedere prima della scadenza di tale termine. Poiché la memoria difensiva era pervenuta al Tribunale il 03/10/2024 alle 9:57 (entro il termine) e l'ordinanza era stata emessa e depositata alle 11:30 dello stesso giorno senza tenerla in considerazione, sussiste la nullità rilevante. Il ricorso è stato quindi accolto; l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e si è dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore del 28/9/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al ricorrente. I restanti motivi sono stati assorbiti. Conseguentemente cessa l'efficacia dell'obbligo di presentazione, mentre le altre prescrizioni di carattere interdittivo restano nell'alveo di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Norme richiamate

  • Legge n. 401 del 1989, art. 6

    comma 2-bis: "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento"; comma 1 (misure interdittive di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza)

    Le memorie depositate entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore sono tempestive e devono essere prese in considerazione dal GIP; la convalida giudiziale riguarda specificamente le misure che attengono alla libertà personale (p. es. l'obbligo di presentazione), mentre le misure interdittive previste dal comma 1 restano in capo all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

  • Art. 182 c.p.p.

    La violazione del termine per la presentazione delle memorie integra una nullità che è deducibile secondo le condizioni previste dall'art. 182 c.p.p.; tuttavia la giurisprudenza permette la sanabilità della violazione se l'interessato non prova un concreto e specifico pregiudizio derivante dall'anticipata decisione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale (sentenze richiamate: C. Cost. nn. 26/2007, 512/2002, 144/1997; Cass. Sez. U. n. 44273/2004 e varie sezioni: Castellano, Gentile, ecc.)

    Consolidato orientamento che stabilisce il termine di 48 ore per l'esercizio della facoltà difensiva e chiarisce i limiti e le conseguenze della inosservanza di tale termine (criteri sulla tempestività, sulla possibilità di convalida successiva e sull'esistenza di pregiudizio concreto).

Massime di principio

  • Le memorie difensive depositate entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore sono sempre considerate tempestive e il giudice non dovrebbe adottare la convalida prima della scadenza di tale termine.
  • Se il GIP decide prima della scadenza del termine e non tiene conto delle memorie tempestive, ciò può configurare una nullità che, se l'interessato dimostra interesse e specifico pregiudizio, conduce all'annullamento del provvedimento di convalida.
  • La nullità conseguente all'anticipata decisione è valutabile secondo i criteri dell'art. 182 c.p.p.; in assenza di prova di concreto pregiudizio la decisione può comunque reggere se la parte è stata successivamente informata e non ha subito effetto pratico.
  • L'obbligo di presentazione alla Questura incide sulla libertà personale e la sua convalida è di competenza del giudice; pertanto l'inefficacia di questa parte del provvedimento comporta la cessazione dell'obbligo di presentazione, pur lasciando impregiudicate altre prescrizioni interdittive di competenza della pubblica sicurezza.
  • In casi simili il difensore dovrebbe depositare e documentare immediatamente la memoria con ricevute temporali certificate, richiedere espressamente che il GIP non decida prima della scadenza delle 48 ore e, se il giudice provvede anticipatamente, impugnare tempestivamente per ottenere l'annullamento limitatamente alle misure che ledono la libertà personale.
  • Le contestazioni su gradualità, congruità e motivazione del provvedimento restano rilevanti; l'assenza di motivazione adeguata può costituire ulteriore motivo di impugnazione, ma la loro valutazione può essere assorbita se una nullità procedurale principale viene riconosciuta.

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