Cassazione Penale, Sentenza n. 16255/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Campobasso che aveva confermato la responsabilità penale per distrazione di più veicoli appartenenti alla societa fallita Giampetruzzi frutta s.r.l. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, erronea applicazione dell'art. 216, primo comma, n. 1, l. fall. e carenza di motivazione sul punto, contestando specificamente la qualificazione come distrazione dei singoli beni (punti a)–f)). In secondo luogo impugnava il diniego della sospensione condizionale della pena sostenendo che una precedente pena di reclusione era stata sostituita con multa e quindi non poteva costituire ostacolo al beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai veicoli indicati alle lettere b), c) e d) dell'imputazione perché il fatto non sussiste (per b) il bene era formalmente intestato a terzi già prima dell'assunzione della carica; per c) il veicolo aveva scarso valore e non risulta la sussistenza dell'elemento materiale e del dolo; per d) risultava prodotta una scrittura privata autenticata che dimostrava l'alienazione anteriore). Ha rigettato il motivo con riguardo ai veicoli e) ed f), per i quali è stata invece confermata la responsabilità in quanto i beni, pur in leasing, erano nella materiale disponibilità della societa e l'omissione di indicarne ubicazione al curatore integra occultamento. Ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo ai soli punti e) ed f). Il secondo motivo (sospensione condizionale) è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 1, legge fallimentare
Norma richiamata in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ha richiamato il principio secondo cui per affermare la distrazione occorre che il bene sia entrato nella disponibilità della societa nel periodo rilevante e che la prova della fuoriuscita dal patrimonio ricada su chi allega l'alienazione
art. 219, ultimo comma, legge fallimentare
Richiamata dalla Corte d'appello come attenuante applicata in primo grado; indica una compressione del trattamento sanzionatorio in talune ipotesi (uso della disposizione come attenuante nella quantificazione della pena)
art. 45, legge fallimentare
Stabilisce l'opponibilità ai terzi degli atti trascritti; la Cassazione osserva che la mancata trascrizione non impedisce la validità dell'atto tra le parti e quindi la sua efficacia probatoria ai fini di stabilire che l'alienazione era avvenuta prima del fallimento
art. 79, legge fallimentare
Richiamato nella parte relativa ai beni in leasing: la sottrazione di beni in de facto disponibilità dell'utilizzatore può arrecare pregiudizio alla massa e integrare responsabilita, posto l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione
Massime di principio
- Per affermare la distrazione di beni della societa fallita occorre provare che il bene sia stato effettivamente nella disponibilita della societa nel periodo di riferimento: la semplice intestazione formale o la mancata trascrizione non risolvono automaticamente la questione
- La mancata trascrizione di un contratto di trasferimento sul registro pubblico non esclude che il trasferimento sia valido e riconoscibile tra le parti; la prova scritta (anche scrittura privata autenticata) può dimostrare l'alienazione anteriore al fallimento
- Il valore economico del bene rileva: per il reato di bancarotta patrimoniale è necessario che l'atto di depauperamento crei un pericolo concreto e reale per i creditori; beni di quasi nullo valore possono non integrare l'elemento oggettivo o il dolo
- L'omissione dell'amministratore di indicare al curatore l'esistenza, ubicazione o destinazione di beni aziendali rinvenuti post-fallimento puo' integrare occultamento e concorrere a provare la distrazione
- Atti illeciti commessi da precedenti amministratori possono esonerare il successivo amministratore se risulta che i beni erano gia' fuori dal patrimonio al momento del suo insediamento; la cronologia delle traslazioni e la documentazione sono determinanti
- I beni acquistati in leasing, qualora fossero nella materiale disponibilita della societa utilizzatrice e non restituiti, possono comportare un pregiudizio per la massa fallimentare e integrare responsabilita anche se la formale proprieta appartiene al concedente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16149/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16150/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16152/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16153/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →