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Sentenza

Sentenza n. 315/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, sezione prima, n. 348 del 26 novembre 2024che ha respinto il ricorso n. 87/2024 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti concernenti la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA 17 ottobre 2023 prot. n.4172 e pratica SUAP n.970/2023, presentata da Pietro D’Ortenzio per la realizzazione di una casa funeraria in via Madonna dell’Arco 4 in Comune di Torre de’ Passeri: a) del provvedimento 15 febbraio 2024 n.10, comunicato con nota 15 febbraio 2024 prot. n.601, con cui il Responsabile unico di procedimento presso lo Sportello unico attività produttive dei Comuni del Pescarese ha espresso diniego; degli atti preordinati, conseguenti ovvero comunque connessi e in particolare: delle note del medesimo Responsabile: b) 25 gennaio 2024 prot. n.633; c) 7 novembre 2023 prot. n.8827; d) della deliberazione 29 dicembre 2021 n.29 del Consiglio comunale di Torre de’ Passeri;

Giustizia amministrativa202504115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di approvazione della SCIA per la realizzazione di una casa funeraria, fondato sul divieto previsto da una deliberazione consiliare per la zona agricola

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa esercente attività funebre)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato il diniego comunale relativo alla SCIA per il frazionamento, il cambio di destinazione d’uso e la ristrutturazione di un immobile destinato a casa funeraria, nonché gli atti presupposti, tra cui la deliberazione consiliare che escludeva la realizzazione di case funerarie nell’intera zona agricola e nelle aree di rispetto ambientale. In primo grado e in appello sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 6, e 37, comma 4, della l.r. Abruzzo n. 41/2012, dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 37 delle NTA del piano regolatore e dell’art. 70 l.r. n. 18/1983. L’appellante ha sostenuto che, al di fuori delle zone A e B, la realizzazione delle case funerarie costituisce la regola e che i Comuni possono limitarla o escluderla soltanto in ambiti circoscritti o per singoli immobili, sulla base di specifici motivi igienico-sanitari, ambientali, storici, artistici, urbanistici o architettonici. Ha inoltre contestato la qualificazione dell’attività come incompatibile con la zona agricola e l’affermazione secondo cui essa avrebbe determinato un maggior carico urbanistico e la deruralizzazione dell’area. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione della deliberazione consiliare e la mancata impugnazione dell’art. 37 delle NTA.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le eccezioni processuali. La deliberazione consiliare del 2021 e le NTA non avevano prodotto una lesione immediata e diretta, sicché potevano essere impugnate insieme all’atto applicativo, cioè al diniego che aveva concretizzato il pregiudizio. Nel merito, l’appello è stato accolto. Interpretando gli artt. 6, comma 6, e 37, comma 4, della l.r. Abruzzo n. 41/2012, il Collegio ha ritenuto che, oltre alle zone A e B, nelle quali le case funerarie sono vietate direttamente dalla legge regionale, negli altri ambiti territoriali il Comune non possa escludere in modo generalizzato tale attività, ma soltanto limitarla o vietarla in ambiti circoscritti o in singoli immobili, per specifici motivi e sulla base di un’adeguata motivazione. L’esclusione riferita all’intera zona agricola, motivata esclusivamente con la destinazione agricola dell’area, è stata quindi ritenuta illegittima. È stato inoltre rilevato che l’immobile ospitava già da anni un’attività autorizzata di onoranze funebri, che le NTA non riservavano la zona agricola alla sola attività agricola e che non era stato dimostrato che la casa funeraria avrebbe compromesso il territorio agricolo, la sua utilizzazione agricola o la destinazione naturale dell’area. Il diniego, comunque, non dava conto di tali elementi. La sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato accolto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 6, l.r. Abruzzo n. 41/2012

    Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l’apertura delle case funerarie [...] I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree in cui limitare od escludere la realizzazione delle case funerarie.

    La disposizione attribuisce ai Comuni il potere di individuare aree in cui limitare o escludere le case funerarie, ma tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 37, comma 4, della medesima legge.

  • art. 37, comma 4, l.r. Abruzzo n. 41/2012

    Le case funerarie non possono essere collocate nelle zone A e B di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968 [...] Con deliberazione consiliare o con regolamento di polizia mortuaria, i Comuni possono individuare ulteriori ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere la realizzazione di tali strutture.

    Nelle zone diverse da A e B la limitazione o esclusione delle case funerarie è eccezionale e può riguardare soltanto ambiti circoscritti o singoli immobili, sulla base di specifici motivi e di una motivazione adeguata; non è consentito il divieto generalizzato per l’intera zona agricola.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego deve motivare specificamente le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l’esclusione dell’intervento, dando conto degli elementi rilevanti emersi nel procedimento.

  • art. 37 NTA del Piano regolatore del Comune di Torre de’ Passeri

    La disciplina della zona agricola non riserva necessariamente l’area alla sola attività agricola e può consentire utilizzazioni ulteriori, purché compatibili con la conservazione della destinazione del suolo e con la tutela dell’ambiente.

  • art. 70 l.r. Abruzzo n. 18/1983

    La zona agricola può ammettere anche utilizzazioni edificatorie residenziali che conservino la destinazione del suolo e tutelino l’ambiente nelle sue caratteristiche contadine.

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    Il termine per impugnare una previsione generale o regolamentare decorre, quando essa non è immediatamente lesiva, dalla comunicazione o conoscenza dell’atto applicativo che concretizza la lesione.

  • art. 124 d.lgs. n. 267/2000

    La pubblicazione della deliberazione comunale non fa decorrere il termine di impugnazione quando la deliberazione non produce una lesione immediata e diretta della posizione del soggetto interessato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale vieta direttamente la realizzazione di una determinata struttura soltanto in specifiche zone territoriali, il Comune, nelle restanti zone, può limitarne o escluderne la realizzazione solo per ambiti circoscritti o singoli immobili e sulla base di specifici motivi riconducibili a quelli previsti dalla legge, non mediante un divieto generalizzato riferito a un’intera categoria zonale.
  • Il potere comunale di limitare o escludere l’apertura di case funerarie deve essere esercitato attraverso una motivazione concreta e puntuale, che evidenzi le condizioni di fatto e i motivi igienico-sanitari, ambientali, storici, artistici, urbanistici o architettonici posti a fondamento della limitazione.
  • Una previsione generale o regolamentare che non produca una lesione immediata e diretta non deve essere impugnata autonomamente entro il termine decorrente dalla sua pubblicazione; essa può essere censurata insieme all’atto applicativo che concretizza la lesione e rende attuale l’interesse a ricorrere.
  • Le norme tecniche di attuazione che disciplinano in modo generale e ripetibile l’attività edificatoria, senza stabilire immediatamente le potenzialità edificatorie del suolo, possono essere impugnate unitamente all’atto applicativo lesivo.
  • La mera classificazione di un’area come agricola non dimostra, da sola, l’incompatibilità urbanistica di ogni attività diversa da quella agricola. L’amministrazione deve verificare e motivare concretamente l’eventuale compromissione della tutela del territorio agricolo, dell’utilizzazione agricola o della destinazione naturale dell’area.
  • Quando nell’immobile è già autorizzata un’attività commerciale connessa al settore funerario, l’amministrazione deve considerare tale circostanza nel valutare la compatibilità della trasformazione in casa funeraria e non può fondare il diniego su un astratto richiamo alla destinazione agricola o al maggior carico urbanistico.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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