Cassazione Penale, Sentenza n. 40754/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di archiviazione del 28/03/2024 emessa dal GIP del Tribunale di Firenze in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen. La ricorrente ha dedotto: (1) abnormità del provvedimento per presunti errori materiali (numeri di procedimento, date, riferimenti a espressioni inesistenti nell'articolo di stampa) e per la riferibilità ad altro procedimento, con conseguente stasi processuale; (2) nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. in relazione all'art. 127, comma 5 c.p.p., per violazione del contraddittorio sostanziale dovuta alla mancata considerazione dell'atto di opposizione e della memoria difensiva, chiedendo in via subordinata la conversione del ricorso per cassazione in reclamo al tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le presunte imprecisioni siano al più errori materiali o vizi di motivazione e non integrino l'abnormità dell'atto; l'archiviazione rientra nelle ipotesi previste dalla legge e non determina un'anomala stasi del processo, potendo le indagini essere riaperte ai sensi dell'art. 414 c.p.p. Sul secondo motivo ha qualificato il rimedio esperibile: l'ordinanza di archiviazione emessa dopo udienza camerale, alla luce della legge n. 103/2017 (art. 410-bis c.p.p.), non è impugnabile per cassazione ma è soggetta a reclamo al tribunale monocratico esclusivamente per violazioni delle regole a garanzia del contraddittorio formale (art. 127, comma 5 c.p.p.); la ricorrente ha dedotto una violazione del contraddittorio sostanziale, non rientrante nel rimedio del reclamo, per cui non è possibile convertire il ricorso in reclamo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (diffamazione): la pronuncia riguarda l'archiviazione del procedimento relativo a questo reato; nessuna interpretazione sostanziale della norma è operata dalla Corte, se non il richiamo alla fattispecie originaria del procedimento.
art. 410-bis cod. proc. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen.
Introduzione della nullità dell'ordinanza di archiviazione e del rimedio del reclamo al tribunale monocratico per violazioni delle garanzie del contraddittorio formale; la Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: il reclamo è esperibile solo per violazioni formali previste dall'art. 127, comma 5 c.p.p., e non per dedotte lesioni del contraddittorio sostanziale.
art. 127 comma 5 cod. proc. pen.
art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
La nullità sancita da art. 410-bis, comma 2, consegue solo alla violazione delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio così come previste dall'art. 127, comma 5; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato una violazione di tali regole formali.
legge 23 giugno 2017, n. 103
legge n. 103/2017 (art. 33 che ha introdotto l'art. 410-bis c.p.p.)
Ha introdotto il regime speciale di impugnazione delle ordinanze di archiviazione emesse dopo udienza camerale prevedendo il reclamo al tribunale per nullità formali; la Corte applica questo regime limitativo della cassazione.
art. 414 cod. proc. pen.
Richiamato come rimedio ordinario per la riapertura delle indagini successivamente all'archiviazione; la Corte sottolinea che l'archiviazione non preclude definitivamente la procedibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente a tale sanzione (euro 3.000,00).
Massime di principio
- Errori formali o materiali nell'ordinanza di archiviazione (numeri di procedimento, date, imprecisioni di riferimenti) non costituiscono di per sé atto abnorme: occorre dimostrare che il provvedimento sia manifestamente avulso dall'ordinamento o determini una regressione anomala o una stasi tale da impedire la prosecuzione del processo.
- L'archiviazione emessa dopo udienza camerale, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 (art. 410-bis c.p.p.), non è impugnabile per cassazione ma è soggetta a reclamo al tribunale monocratico solo nei casi di violazione delle regole formali del contraddittorio previste dall'art. 127, comma 5 c.p.p.
- La deduzione di una violazione del contraddittorio sostanziale non rientra nel rimedio del reclamo previsto dall'art. 410-bis; per contestare l'archiviazione con reclamo è necessario dimostrare la violazione delle specifiche garanzie formali (citazione e intervento in camera di consiglio).
- Non è possibile ottenere la conversione automatica di un ricorso per cassazione in un reclamo: la scelta del rimedio è disciplinata dalla legge e il reclamo è ammesso solo nelle ipotesi tassative previste dall'art. 410-bis.
- L'archiviazione non è irreversibile: è sempre possibile la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p., pertanto l'archiviazione non costituisce necessariamente un pregiudizio insormontabile per la persona offesa.
- Chi impugna deve prestare attenzione al tipo di vizio dedotto (formale vs sostanziale) e rispettare il rimedio processuale corretto; la mancata scelta del rimedio appropriato può determinare l'inammissibilità e l'addebito delle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.).
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